Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PELUSO MICHELE N. IL 25/08/1969
avverso la sentenza n. 19743/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
ttA,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
n

(

Udito, per la aff ci i1 l’Avv
Uditi difens

vv.

Data Udienza: 17/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Peluso Michele, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 10.06.2014, con la
quale è stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Avellino il
14.01.2013, nei confronti del prevenuto, in ordine al reato di cui all’art. 186,
comma 2, lett. c), cod. strada.
Il ricorrente in primo luogo deduce il vizio motivazionale. Osserva che la

il primo motivo di appello, afferente alla inaffidabilità dei risultati del test
strumentale effettuato. Segnatamente, la difesa aveva osservato che la seconda
misurazione aveva esitato un tasso superiore rispetto a quello della prima prova; e
che risultava illogica la affermazione espressa dal Tribunale, a giustificazione
dell’evenienza, laddove si era rilevato che Peluso aveva ingerito alcol poco tempo
prima della prova; ciò in quanto risultava accertato che il test era stato effettuato
dopo una ora e mezza dal momento in cui le forze dell’ordine avevano sottoposto il
prevenuto al controllo.
Con il secondo motivo la parte deduce il vizio motivazionale, in relazione al
trattamento sanzionatorio. Osserva che la Corte territoriale ha omesso di confutare
le argomentazioni difensive, affidate al secondo motivo di appello, relative alla
contraddittorietà delle valutazioni espresse dal primo giudice, nel negare le
attenuanti generiche e nel giustificare la concessione del beneficio della
sospensione condizionale.
L’esponente ha depositato memoria, con la quale ha evidenziato che risulta
decorso il termine prescrizionale massimo relativo al reato in addebito; e che il
ricorso non presenta profili di inammissibilità .
Considerato in diritto
1. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
1.1 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi
dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato per
cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad
anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di
inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato
su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di
rilevare l’intervenuta prescrizione.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta
instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. maturate,
come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la

2

Corte territoriale non ha scrutinato il motivo di doglianza che era stato dedotto con

sentenza di condanna è stata resa il 10.06.2014, mentre il termine è maturato in
data 26.11.2014, tenuto pure conto delle intervenute sospensioni).
E’ poi appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi
approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione:
invero, a prescindere dunque dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è
solo il caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato,

di vizi di motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è
incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle
valutazioni rese dai giudici di merito, in ordine all’affermazione di penale
responsabilità del ricorrente. Come noto, ai fini della eventuale applicazione della
norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della
estraneità ad esso dell’imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e
delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nella
sentenza della Corte di Appello, non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi
della prova evidente dell’innocenza dell’imputato.
2. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma in data 17 novembre 2015.

non rileva la sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o

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