Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24 del 16/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di Markoni Said, n. a Beni Amir
Ovest (Marocco) il 01/05/1975, rappresentato e assistito dall’avv.
Marisa Zariani, di fiducia, avverso l’ordinanza del Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania, n. 3249/2014, in
data 30/06/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott. Massimo
Galli che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 30/06/2016, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Verbania rigettava l’istanza
presentata nell’interesse di Said Markoni di rimessione in termini per

i

Data Udienza: 16/11/2016

proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 1023/2014
emesso dal medesimo ufficio.
2. Avverso detto provvedimento, Said Markoni propone ricorso per
cassazione deducendo mancanza, contraddittorietà ed illogicità della
motivazione con la quale, peraltro richiamando per relationem

il

parere contrario del pubblico ministero, si è evidenziata la sola
ritualità della notifica, avvenuta a mezzo posta e per compiuta

giacenza, trovandosi il ricorrente all’epoca all’estero; si censura
inoltre come non si sia tenuto conto che la mera regolarità della
notifica integra la prova dell’effettiva conoscenza del provvedimento
da parte dell’interessato, solo se la notifica dell’atto avvenga a mani
proprie dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.
2. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte,
deve considerarsi illegittimo il provvedimento di rigetto della istanza
di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale
di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della
notifica, in quanto quest’ultima, se non effettuata a mani
dell’interessato, non può essere da sola considerata dimostrativa
della effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario (Sez. 3,
n. 20795 del 30/04/2014, Amato, Rv. 259633).
3. Ciò posto, va poi rilevato che, in tema di restituzione nel termine
per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell’art. 175,
comma 2, cod. proc. pen., introdotta dal D.L. n. 17 del 2005 e dalla
legge di conversione, avendo previsto una sorta di presunzione “iuris
tantum”

di mancata conoscenza da parte dell’imputato della

pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l’onere di
reperire in atti l’esistenza di un’eventuale prova positiva da cui possa
desumersi l’effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con
la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica non può
essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o
rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza
contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna (cfr., da
ultimo, Sez. 4, n. 17175 del 08/04/2015, Ori, Rv. 263863, secondo

2

cui, in tema di restituzione in termini per proporre opposizione a
decreto penale di condanna, in base alla vigente disciplina dettata
dall’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato
dall’art. 11, comma sesto, legge 28 aprile 2014, n. 67, grava
sull’imputato l’onere di allegare indicazioni in ordine al momento in
cui è venuto a conoscenza del provvedimento mentre spetta al

dello stesso, rimanendo a carico di quest’ultimo le conseguenze del
mancato superamento dell’incertezza circa l’effettiva conoscenza del
provvedimento ritualmente notificato).
4. Fermo quanto precede, si osserva come nella fattispecie, non
potendosi attribuire una valenza oggettiva – né nel senso della
conoscenza né in quello contrario della mancata conoscenza – alla
dichiarata circostanza dell’avvenuta notifica al ricorrente di una
cartella di pagamento per il recupero della sanzione pecuniaria
irrogatagli con il citato decreto, non si ritiene superata l’incertezza in
ordine all’effettiva conoscenza da parte del destinatario del decreto
penale ancorchè ritualmente notificatogli: da qui l’annullamento senza
rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al
Tribunale di Verbania per l’ulteriore corso

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Verbania per l’ulteriore corso.
Così deciso il 16/11/2016.

Il Consigliere estensore
Andrea Pellegrino

Il Presidente
o Fumu

Gi

l

giudice verificare che l’istante non abbia avuto tempestiva cognizione

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