Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23999 del 16/05/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23999 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto daBorella Alessandro, nato il 2 maggio 1961, avverso la
ordinanza del Tribunale di Bergamo, sezione riesame, in data 8 maggio
2013.Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bergamo, sezione del riesame,
decidendo sull’istanza presentata da Borella Alessandro per il riesame del
decreto di sequestro probatorio emesso dal gip di quel tribunale ed avente ad
oggetto un aeromobile sottoposto a sequestro probatorio nel procedimento
penale a carico di un diverso soggetto, Mazzolini Pietro, ha respinto il ricorso.
Lamenta il Borella violazione di legge, carenza e illogicità della motivazione,
non risultando nemmeno nel provvedimento impugnato il nesso tra la misura
adottata e le indagini penali in corso, oltre alla carenza delle ragioni poste a
base della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, non essendo rinvenibile in atti la necessaria procura
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Data Udienza: 16/05/2014
alle liti, rilasciata per il presente giudizio di legittimità.
In generale deve osservarsi che il terzo interessato alla restituzione di cose
sequestrate, al pari dei soggetti considerati espressamente dall’art. 100
c.p.p., è portatore di interessi civilistici, con la duplice conseguenza, da un
lato, che, anch’esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art.
83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di
patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al
cassazione previsto dall’art. 325 c.p.p., avverso le ordinanze in materia di
misure cautelari reali di cui agli art. 322 bis e 324 c.p.p., il difensore della
persona, diversa dall’imputato o dall’indagato, che avrebbe diritto alla
restituzione, deve essere munito di procura speciale. In senso contrario,
quanto alla rappresentanza processuale di tale soggetto, non potrebbe farsi
richiamo alla previsione di portata generale di cui all’art. 96 c.p.p., la quale
dispone che, ai fini della validità della nomina del difensore, è sufficiente che
questa sia fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente, ovvero
consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata, giacché
trattasi di disposizione approntata esclusivamente per il difensore
dell’imputato e che trova applicazione anche per la persona offesa ma solo in
virtù dell’esplicito rinvio operato dall’articolo 101 all’articolo 96 c.p.p. (Rinvio
che si giustifica per il fatto che la persona offesa non è “parte” e, soprattutto,
agisce a tutela di interessi penalistici, in quanto vittima del reato) (Cass. sez.
VI, 17.3.2008, n. 16696).
Nel caso di specie, al ricorso non è allegata alcuna procura speciale. Orbene, a
norma dell’art. 365 c.p.c., il ricorso in Cassazione è sottoscritto, a pena di
inammissibilità da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura
speciale. A sua volta, la disciplina di tale atto è nell’art. 83 c.p.c. che,
nell’ultimo comma, stabilisce come la procura speciale si presume conferita
soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è
espressa volontà diversa.
Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, 16.5.2014
difensore; e, dall’altro, che, ai fini della proposizione del ricorso per