Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23998 del 16/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23998 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto daSpinelli Dario, nato il 15 ottobre 1971 avverso
l’ordinanza della Corte di appello di Ancona in data 15 febbraio 2013.Sentita
la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; lette le
conclusioni del sostituto procuratore generaleAntonio Mura sulla
inammissibilità del ricorso
Osserva
La Corte di Appello di Ancona, con l’ordinanza in epigrafe, ha dichiarato la
inammissibilità dell’appello proposto da Spinelli Dario avverso la sentenza del
tribunale della medesima città del 9 febbraio 2010, di condanna dello stesso
per i reati ascritti.
Propone ricorso per cassazione a mezzo di difensore l’imputato lamentando
violazione e falsa applicazione di legge nonché vizio di motivazione per avere
la Corte dichiarato inammissibile per genericità un ricorso articolato su
specifiche censure, come tali enunciate, senza peraltro considerare l’effetto
devolutivo del giudizio di appello ed invece applicando parametri legali che
sarebbero validi esclusivamente in sede di legittimità.

Data Udienza: 16/05/2014

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato perché assolutamente generico. L’atto

4.

si limita a lamentare nuovamente e genericamente l’assenza del dolo e a
richiedere, sempre genericamente, una mitigazione del trattamento
sanzionatorio attraverso la concessione delle attenuanti generiche e la
diminuzione della pena senza alcun modo argomentare le ragioni poste a base
dell’impugnativa.Cosicché l’atto si mostra privo della specificità, prescritta

motivazioni svolte dal tribunale, che non risultano viziate da illogicità
manifeste e che sono assoggettate a critica sulla base di assunti meramente
congetturali.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 16.5.2014

dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA