Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23996 del 16/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23996 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Argentieri Luigi nato il 28 marzo 1966, avverso la
sentenza della Corte di appello di Bologna del 10 maggio 2013.Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le
conclusioni del sostituto procuratore generale Giuseppina Fodaroni, che ha
chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; udito il difensore dell’imputato,
avv. Andrea Rosi, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
OSSERVA
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Piacenza del 29 giugno 2010, di condanna di
Argentieri Luigi per il delitto di appropriazione indebita aggravata, ha
confermato il giudizio sulla penale responsabilità, provvedendo a ridurre la
pena inflitta.
Nel ricorso presentato nell’interesse dell’imputato si lamentano violazione di
legge e vizio di motivazione per avere la corte territoriale fondato la propria
decisione su di un ragionamento errato, non curandosi di accertare la
colpevolezza dell’imputato e dunque l’esistenza del dolo di reato, e stabilendo

Data Udienza: 16/05/2014

la pena in ragione della gravità del fatto ma a tal fine considerando anche
l’ammontare del provento di reato, e questo nella misura di euro 100.000
(secondo le risultanze probatorie dibattimentali) , benché nel capo
d’imputazione fosse contestata la diversa e minor somma di euro 34.284,23.
La manifesta infondatezza del ricorso discende dalla chiara motivazione resa
alle pagine 2-4 della sentenza: in primo luogo, circa l’inequivoca condotta
dell’imputato che, amministratore di un condominio, ha omesso di pagare

prelievi sui conti bancari di detto condominio, e infine si è reso irreperibile; in
secondo luogo, circa la misura della pena in ragione dell’ammontare ritenuto
oggettivamente rilevante della appropriazione per come contestata nel capo
d’imputazione (e non nella maggior somma di euro 100.000).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 16.5.2014

Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
Matilde Cammino

taluni lavori e forniture eseguiti a vantaggio dello stesso, poi ha effettuato

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