Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23995 del 22/01/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23995 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VONO OTELLO N. IL 06/02/1968
avverso la sentenza n. 939/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 22/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 22/01/2013

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Con sentenza in data 22 febbraio 2012 la Corte di appello di Catanzaro confermava la
sentenza emessa il 23 gennaio 2009 dal Tribunale di Catanzaro con la quale Vono Otello era stato
dichiarato colpevole del reato di ricettazione di quattro organi propulsori, reato accertato in
Catanzaro il 4 ottobre 2003, ed era stato condannato, ravvisata l’ipotesi attenuata del fatto di
particolare tenuità e con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione
ed euro 344,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione. Con

relazione agli artt.648 c.p. e 533 c.p.p. essendo stata affermata la responsabilità del Vono
nonostante i quattro motori oggetto della contestata ricettazione fossero stati rinvenuti nel furgone
dell’imputato che era aperto, privo di chiavi e accessibile a chiunque.
Il ricorso è inammissibile in quanto tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti
attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla
esclusiva competenza del giudice di merito che nella sentenza impugnata ha escluso, con
argomentazioni logicamente coerenti, l’attendibilità della versione dell’imputato. Le conclusioni
circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dal giudice di
merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto
esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata
incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente
la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da
validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Esula infatti dai poteri della
Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4- 1997 n. 6402, Dessimone).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e ondanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle am ende di una somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2013
il cons. est.

il ricorso si deduce la violazione di legge e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in

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