Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23993 del 16/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23993 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 16/05/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Abruzzese Raffaele, nato il 21 agosto 1971; Abruzzese
Rosario, nato il 19 giugno 1974; Abruzzese Carmela, nata il 18 giugno 1988;
Castello Maria Grazia, nata il 14 gennaio 1967, avverso la sentenza della corte
di appello di Salerno del 19 febbraio 2013.Sentita la relazione della causa
fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le conclusioni del sostituto
procuratore generaleGiuseppina Fodaroni, che ha chiesto dichiararsi i ricorsi
inammissibili; udito il difensore degli imputati, avv. Antonio Calabrese, che ha
chiesto accogliersi i ricorsi.
OSSERVA
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, in riforma della
sentenza di condanna del 9 luglio 2010 emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore nei confronti di Abruzzese Raffaele, Abruzzese Rosario, Abruzzese
Carmela e Castello Maria Grazia, concesso il beneficio della sospensione
condizionale della pena ad Abruzzese Carmela, ha confermato nel resto la
sentenza impugnata.

4

1

Nel ricorso presentato nell’interesse di Abruzzese Raffaele, Abruzzese Rosario
e Castello Maria Grazia e in quello presentato nell’interesse di Abruzzese
Carmela si contestano illogicità ed insufficienza della motivazione, resa per
relationem senza considerare il diverso atteggiamento tenuto dalla persona
offesa in sede dibattimentale, di notevole modificazione del narrato con
conseguente attenuazione della oggettiva gravità della vicenda; resa inoltre
argomentando illogicamente la sussistenza di un tentativo di estorsione,

adeguatamente considerare il comportamento meramente passivo tenuto
dalla maggior parte degli imputati, inefficiente ad integrare una imputazione a
titolo di concorso e, a maggior ragione, la ritenuta aggravante di cui all’art.
628 comma 3 0 cod. proc. pen.
I ricorsi sono manifestamente infondati.
La motivazione della sentenza impugnata espone il vaglio di attendibilità
intrinseca ed estrinseca, realizzate dai giudici sulla deposizione della persona
offesa, indicando attentamente la sussistenza di elementi a riscontro, Ig
condotta di minaccia posta in essere dagli odierni imputati e la gravità della
stessa, evidenziando come il nucleo essenziale e rilevanti ai fini penali del
racconto fosse rimasto immutato; e inoltre sottolineando come non sia
prospettabile nel caso di specie il reato di minacce attesa la presenza
dell’elemento di fattispecie del profitto, palese nella condotta ascritta agli
imputati secondo quanto emerso dalla istruzione probatoria (cfr. p. 5-6).
Precisano inoltre i giudici del merito (cfr. p. 7) come la presenza dei
coimputati accantoad Abruzzese Raffaele e nel mentre egli poneva in prima
persona in essere le condotte penalmente rilevanti, rafforzandone
evidentemente il proposito criminoso – già per mezzo del loro evidente tacito
assenso – giustifica pienamente la responsabilità a titolo di concorso.
Nel ricorso si espongono doglianze non correlate, ed ampiamente svolte sul
piano del merito, di insindacabile valutazione in questa sede di legittimità.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrent(al
pagamento delle spese processuali nonché di ciascuno al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle ammende.

anziché di un mero atteggiamento minaccioso; resa, infine i senza

Roma, 16.5.2014

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