Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23992 del 16/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23992 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da El Abboubi Hicham, nata il 6.3.1979iavverso la
sentenza della Corte di appello diBrescia del 4.12.2012.Sentita la relazione
della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzío; udite le conclusioni del
sostituto procuratore generaleGiuseppina Fodaroni, che ha chiesto che il
ricorso sia rigettato.
OSSERVA
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la
sentenza emessa dal tribunale della medesima città in data 26 gennaio 2000
impugnata da El Abboubi Hicham, di condanna dello stesso per itreatt
it2:1±129i ti ot . ,14-9.e.

Ceei-titiVe. •

Nel ricorso presentato nell’interesse dell’imputato si lamentano violazione di
legge e vizio di motivazione per avere la corte territoriale fondato la propria
decisione sulla contraddittoria deposizione della persona offesa, per di più
cadendo in manifeste illogicità.
Il ricorso è manifestamente infondato, esaurendosi nella mera riproposizione
dei motivi già trattati nell’appello, trascurando peraltro la motivazione resa

Data Udienza: 16/05/2014

dalla corte territoriale: evidenziando perciò un difetto di correlazione con la
sentenza impugnata. Questa, d’altronde, argomenta il vaglio di attendibilità
intrinseca ed estrinseca, realizzato dai giudici sulla deposizione della persona
offesa, indicando la sussistenza di elementi a riscontro, come si legge alle
pagine 4-5 della motivazione (in cui si ribadisce inoltre il riconoscimento
fotografico dell’odierno imputato da parte della persona offesa e si giustificano
logicamente le relative incertezze rinvenibili nella deposizione della stessa , a

deposizione in dibattimento).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 16.5.2014

seguito delle domande della difesa i con il lasso di tempo intercorso tra fatto e

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