Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23991 del 16/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23991 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Travaglini Roberto, nato il 22.9.1958; Sciatta
Massimo, nato il 27.11.1967,avverso la sentenza della Corte di appello
diRoma del 24.5.2012.Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere
Fabrizio Di Marzio; udite le conclusioni del sostituto procuratore generale
procuratore generale Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto dichiararsi i ricorsi
inammissibili; udito il difensore dell’imputato Travaglini, avv. Francesco
Catullo, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
OSSERVA
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, decidendo sulla
impugnativa proposta da Travaglini Roberto e Sciatta Massimo avverso la
sentenza del tribunale della medesima città in data 22 settembre 2011, di
condanna dei medesimi per i delitti loro ascritti, riconosciute ad entrambi le
circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ha
rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto.
Nel ricorso presentato nell’interesse delTravaglinisi lamentano violazione di
legge e vizio di motivazione: per non essere stata correttamente effettuata la

Data Udienza: 16/05/2014

citazione dell’imputato nel giudizio di appello, essendo la stessa avvenuta ai
sensi dell’art. 161 comma 4 0 cod. proc. pen. in assenza dei presupposti di
legge;per essere stato ritenuto l’imputato concorrente nei delitti di estorsione
e di lesioni pur avendo egli tenuto un atteggiamento inerte; per non essere
stata comunque riconosciuta l’attenuante speciale di cui all’art. 114 cod. pen.
Nel ricorso presentato nell’interesse dello Sciatta si lamenta, genericamente,
vizio di motivazione.Proprio tale evidente caratteristica determina la manifesta

Anche il ricorso presentato nell’interesse del Travagliniè manifestamente
infondato. Al di là della erronea indicazione dell’art. 161, comma 4, cod. proc.
pen., la notificazione risulta regolarmente effettuata al domicilio eletto,
risultando agli atti elezione di domicilio presso il difensore che ha ricevuto la
notificazione medesima.Invero, dalla lettura del verbale di interrogatorio in
data 10.3.2011 pi~1 pubblico ministero risulta elezione di domicilio presso
il difensore di fiducia. In data 17.5.2011, in occasione della scarcerazione
dell’imputato, risulta effettuata una ulteriore elezione di domicilio presso la
propria residenza, ma in tale luogo non è risultato esistere l’indicato numero
civico; ed infatti con riguardo alla procedura di ammissione al gratuito
patrocinio, in data 20.9.2011 risulta eletto nuovo e diverso domicilio rispetto
alla dichiarata residenza; con ciò dimostrandosi l’inesistenza del luogo indicato
in data 17.5.2011. Cosicché correttamente la notificazione è stata effettuata,
in considerazione della già avvenuta elezione di domicilio, presso il difensore di
fiducia.
Per il resto, il ricorso si mostra meramente ripetitivo delle doglianze svolte in
appello, e in nessun modo correlato con le risposte rese dalla corte territoriale
alle pagine 2-4 della motivazione, ove è logicamente esposto come la costante
presenza del ricorrente accanto al proprio coimputato, nel mentre quest’ultimo
poneva in essere le azioni estorsive e violente / non può che spiegarsi – anche
in mancanza di ipotetica alternativa versione dei fatti – come condivisione non
soltanto della condotta ma prima ancora del progetto criminale. Per tale
ultimo aspetto, correttamente osserva la corte territoriale come tale
ricostruzioni risulti evidenziare un atteggiamento dell’imputato incompatibile
con l’applicazione dell’attenuante dell’art. 114 cod. pen.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrential
pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

infondatezza di tale ultimo ricorso.

PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, 16.5.2014

Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
Matilde Cammino

Il Consigliere estensore

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