Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23985 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23985 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI L’AQUILA
nei confronti di:
BALLA ZENEL ALIAS… N. IL 13/05/1970
avverso l’ordinanza n. 10/2014 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
13/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
4ette(sentite le conclusioni del PG Dott. U <:eò btj'A.rnhitOo eeotit, c~rut22a.904- 4k Cowize-LfM". o Uø . i difensor Avv.; 1112144 ,°" Data Udienza: 15/05/2014 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13.2.2014 il Tribunale del Riesame di L'Aquila ha accolto la richiesta di riesame avanzata da BALLA ZENEL avverso l'ordinanza con cui in data 9.9.2013 il Gip presso il medesimo tribunale aveva disposto nei confronti dello stesso la misura cautelare della custodia in carcere, disponendone per l'effetto !immediata remissione in libertà se non detenuto per altra causa. BALLA ZENEL era stato raggiunto dall'ordinanza custodiale in quanto indagato, nell'ambito del proc. n. 2729/2012 R.G.N.R.: 80 DPR 309/90 come modificato dall'art. 4-bis legge 49/2006 r dall'art. 4 I. 146/2006 perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in concorso con altri e senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi di cui all'art. 75 del medesimo decreto, importava in Italia kg 13,578 di eroina. In Albania, Bosnia e San Benedetto del Tronto in epoca antecedente e prossima al 6 agosto 2009 -data del sequestro. 2. Ricorre per la cassazione del provvedimento il Procuratore della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di L'Aquila. Il PM ricorrente lamenta che il tribunale del riesame abbia ritenuto insussistenti le esigenze cautelari poste a fondamento della misura applicata sul presupposto che occorresse specificamente argomentare in merito all'attualità, in rapporto al tempo trascorso dalla commissione del reato e che abbia evidenziato come sia il PM che il GIP siano risultati carenti nei confronti di tale obbligo di motivazione. Viene evidenziato che la sintetica motivazione del tribunale del riesame si basa essenzialmente sul tempo trascorso (l'episodio contestato al Balla è relativo alla cosiddetta consegna controllata operata da un ufficiale di PG del ROS di Udine e di Greco Michele che ha dimostrato all'autorità giudiziaria di Trieste la propria volontà di collaborar essendo disposto ad agire quale interposta persona) in quanto l'episodio contestato risale all'agosto 2009. Il tribunale aquilano, infatti, ha affermato che "la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare... giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia relazione all'attualità che alla scelta della misura", obbligo che risulterebbe carente Il PM ricorrente deduce, invece, che le esigenze cautelari, a fronte di un reato del genere, sarebbero evidenti. 2 • per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen, 73 co. 1, ibis, e 6, e Viene sottolineato, in primo luogo, che l'indagato risponde di importazione dall'Albania di ben 13,5 kg di eroina e non era immune da pendenze in Italia. Vengono richiamati e trascritti, in parte, gli interrogatori resi il 17.12.2009 e il 28.4.2010 da Milaqi Florenc, destinatario del carico di stupefacente, che ha dichiarato di aver incontrato Balla Zenel nel mese di aprile-maggio 2009 in Albania, col quale si era accordato per ricevere un carico di stupefacenti in Italia per un compenso netto di 2-3000 euro. Ci si duole che il tribunale non avrebbe fatto in alcun modo cenno a ciò la nota del giugno 2010. Si evidenzia, per meglio chiarire il contesto accusatorio, che l'indagine ha avuto un ampio respiro, con rogatorie internazionali e azioni sotto copertura, regolarmente autorizzate, da cui è emerso che il Balla, con le sue condotte, era entrato a far parte di organizzazioni criminali dedite al trasporto internazionale di stupefacente, che alla fine per la maggior parte giungeva in Abruzzo. Ci si lamenta che le esigenze cautelari sarebbero reali in quanto la condotta tenuta dallo stesso fa presumere per la reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede e di come il fatto che i reati siano stati ben descritti dal dichiarante Greco Michele, e dall'annotazione di P.G. in atti relativamente alle modalità di acquisto dello stupefacente non sia stato elemento probatori analizzato dal tribunale del riesame, che si è soffermato soltanto sull'attualità della condotta. Invero il tribunale del riesame incorrerebbe in difetto di motivazione secondo il PM ricorrente, ove non fa riferimento alla personalità dell'indagato e all'apporto del Balla per l'organizzazione: pertanto non vi sarebbe stata valutazione della gravità della condotta e della personalità con precedenti specifici, né in ordinanza vi sono richiami alle dichiarazioni del Greco, del Milaqi e agli atti relativi alla consegna controllata operata dalla PG. Il tribunale non avrebbe neanche valutato che nel 2007, nel corso dell'indagine denominata "Santo Graar il G.O.A. di Firenze aveva effettivamente documentato che Magi Florence era uomo di fiducia del connazionale Balla Zenel, con compiti organizzativi nell'ambito del traffico di stupefacenti, come peraltro riassunto dell'annotazione di P.G. della sezione anticrimine datata 21/11/2009. Si condude evidenziando come, se pure l'imputazione provvisoria non abbia consentito di ipotizzare anche l'appartenenza del Balla a una delle tre organizzazioni individuate (non essendosi ritenuto esservi elementi sufficienti per tale contestazione) non può condividersi la scarna motivazione del tribunale in quanto l'attualità non deve confondersi con la concretezza del pericolo di reiterazione dei reati similari. 3 che è stato scritto sul Balla negli accertamenti del ROS di Udine compendiati nel- Si chiede quindi a questa Suprema Corte di annullare il provvedimento impugnato. In data 8.5.2014 è stata depositata in atti memoria difensiva nell'interesse di Balla Zenel con cui si chiede a questa Corte di confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di L'Aquila il 13.2.2014. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame motiva in punto di assenza di esigenze cautelari, premettendo che, ai sensi dell' art. 292 lett. c) cod. proc. pen., nell' esposizione delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura applicata occorre specificamente argomentare in merito all'attualità di tali esigenze in rapporto al tempo trascorso dalla commissione del reato e poi ritenendo "che la distanza temporale tra i fatti e il momento della dedsione cautelare (nella fattispecie la condotta criminosa contestata è cessata nel 2009 e quindi a distanza di 4 anni dall'applicazione della misura), giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura (c:fr per tutte Cass. n. 27865 del 10/06/2009)". Il Tribunale prosegue poi spiegando perché, evidentemente, non ritiene, come pure avrebbe potuto, di integrare la motivazione, laddove evidenzia che "nella fattispecie in esame l'esposizione della richiesta approfondita analisi difetta o e carente sia nella ordinanza cautelare che nella richiesta del Pubblico Ministero, ovvero fa riferimento alla gravita del fatto e non alla constatazione di condotte recenti sintomatiche della persistenza dell'inclinazione a delinquere e rilevanti sotto il profilo prognostico' . In altri termini, il Tribunale del riesame di L'Aquila ritiene che la richiesta di misura cautelare non poteva essere accolta, e perciò l'ordinanza del Gip viene annullata, difettando di dati specifici circa l'attualità delle esigenze cautelari in relazione alla specifica posizione anche la stessa richiesta del PM. E appare peraltro comprensibile e giustificato che il tribunale del riesame, una volta valutato che difetta il requisito della attualità non si soffermi sulla specificità del quadro indiziarlo a carico del singolo, comunque risalente nel tempo. Del resto anche gli stralci di dichiarazione riportati nell'odierno ricorso per cassazione dal PM non riguardano fatti recenti, ma sempre i fatti che sono confluiti nella imputazione o comunque quelli risalenti al 2009. 4 1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Peraltro, va qui aggiunto, anche nell'odierno ricorso per cassazione vengono sollecitate a questa Corte valutazioni certamente pertinenti alle esigenze cautelari, qual è quella relativa alla capacità a delinquere dell'imputato desunta dai suoi precedenti penali o dal ruolo che si ipotizza lo stesso abbia avuto nell'organizzazione criminale, ma nulla si deduce in via specifica e concreta per poter affermare l'attualità delle esigenze cautelari. Non vengono, in altri termini, specificati in alcun modo, nell'atto introduttivo di questo giudizio di legittimità, profili specifici di attualizzazione della con- I richiami ad un quadro indiziario che mostrerebbero il Balia intraneo o comunque determinante per i fini dell'organizzazione criminale pare stridere, poi, con il fatto che all'indagato in questione non sia stata contestata l'appartenenza ad alcuno dei tre sodalizi di cui al processo e, in ogni caso, non è suffragato da elementi specifici di riscontro arca l'affermazione dell'attualità sino ai giorni nostri. 3. Sul punto va ricordato che questa Corte ha, in più occasioni, ricordato come in tema di misure cautelari personali, qualora venga richiesta la custodia in carcere per reati commessi dall'imputato in epoca non recente, il giudice, nell'esposizione delle specifiche esigenze cautelali e degli indizi che giustificano la misura richiesta ai sensi dell'art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen., deve procedere ad individuare, in modo particolarmente specifico e dettagliato, gli elementi concludenti atti a cogliere l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa fronteggiabile soltanto con la permanenza in carcere, evidenziando il perdurante collegamento dell'imputato con l'ambiente in cui il delitto è maturato e, quindi, la sua concreta prodività a delinquere (così sez. 6, n. 10673 del 15.1.2003, Khiar M. Z. ed altro, rv. 223967). Se il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza delle condizioni di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) (come ricorda sez. 4, n. 6717 del 26.6.2007, Rocchetti, rv. 239019) tuttavia è indubbio la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura (così Sez. 6, n. 27865 del 10.6.2009, Scollo, rv. 244417 nell'esaminare una fattispecie di intervenuta adozione della custodia cautelare in carcere per fatti risalenti a tre anni prima proprio in relazione ad un caso in cui erano in contestazione i reati di cui agli artt. 74 e 73 Dpr. 309/90). 5 dotta. Di recente è stato ribadito come in tema di misure cautelari, lo specifico riferimento dell'art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. alla valutazione del "tempo trascorso dalla commissione del reato", implica che la pregnanza del pericolo di recidiva si "attualizza" in proporzione diretta con il "tempus commissi delitti", in quanto alla maggior distanza temporale dei fatti corrisponde, di regola, un proporzionale affievolimento delle esigenze di cautela. (Sez. 6, n. 20112 del 26.2.2013, P.M. in Proc. Strassil e altro, rv. 255725, fattispecie in cui i fatti contestati, integranti reati contro la P.A., erano anteriori di circa tre anni ri- del 30.11.2011, Pantano, rv. 252050). 4. Nel caso che ci occupa il Tribunale del Riesame ritiene che i dati che attualizzino le esigenze cautelari manchino, come detto, anche nella richiesta del pm. In ricorso sembra quasi che il PM affermi che dalla gravità dei fatti in contestazione debba desumersi una sorta di presunzione di esigenze cautelari. Ma così non è. Va peraltro ricordato che nel sistema processualpenalístico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nei compito esdusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame. P.Q.M. Rigetta il ricorso del PM. Così deciso in !torna, il 15 maggio 2014 EPOSITATA IN CP.NCELLER1A spetto all'adozione della misura degli arresti domidliari; conf. sez. 2, n. 47416

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