Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23984 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23984 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI L’AQUILA
nei confronti di:
MINGOLLA ATTILIO LUCA N. IL 05/03/1946
avverso l’ordinanza n. 436/2013 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
19/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
4@t4e/sentite le conclusioni del PG Dott. W..to b•Arry‘Weoe,z3 QD-12_

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Data Udienza: 15/05/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del’19.12.2013 il Tribunale del Riesame di L’Aquila, adito ex art. 309 cod. proc. pen. in sede di riesame avverso l’ordinanza con cui in
data 25.11.2013 il Gip del Tribunale de L’Aquila aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere, ha dichiarato la perdita di efficacia della misura in
questione applicata a MINGOLLA ATTILIO WCA e ne ha ordinato l’immediata liberazione se non detenuto per altra causa.

quanto indagato, nell’ambito del proc. n. 2729/2012 R.G.N.R.:
• per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. , 110 cod. pen, 73 co. 1, ibis, 6 e
80 DPR 309/90 perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno cTiminoso e in tempi diversi, in concorso con altri e senza l’autorizzazione di cui all’art.
17 e fuori dalle ipotesi di cui all’art. 75 del medesimo decreto, importava in Italia
kg. 533 di sostanza stupefacente del tipo marijuana con le modalità meglio precisate in imputazione.
In Gagliano del Capo (LE) e Albania tra il 2 e il 22 aprile 2012.

2. Ricorre per la Cassazione del provvedimento il Procuratore della Repubblica – Direttone Distrettuale Antimafia di L’Aquila.
Il PM ricorrente fa presente che a suo avviso il tribunale aquilano, che ha
annullato l’ordinanza di custodia cautelare per il predetto indagato sottolineando
la mancanza degli atti e pertanto la perdita di efficacia della misura ai sensi
dell’articolo 309 co. 5 cod. proc. pen., avrebbe pronunciato la stessa in virtù di
un evidente errore in quanto l’ufficio del Gip aveva inviato tutti gli atti del procedimento nei termini di legge (come da deposito che si assume essere allegato),
compreso l’interrogatorio del Mingolla presso la Casa circondariale di Taranto.

Si chiede quindi a questa Suprema Corte di annullare il provvedimento
impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.

2.

li Tribunale del riesame di L’Aquila, invero, dichiara la perdita di effi-

cacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata a Mingolla
che ricorda essere indiziato di %concorso con altri di importazione nella provincia
di Lecce di una grassa partita di marijuana nell’aprile 2012° limitandosi a fornire

2

MINGOLLA ATM° WCA era stato raggiunto dall’ordinanza custodiale in

una scarna motivazione: “constatata la intempestività della trasmissione degli
atti di cui all’articolo 309 cc. 5 cod. proc pen. con riguardo agli atti oggetto
dell’eccezione difensiva’.
L’eccezione difensiva, come si evince dagli atti, cui questa Corte Suprema
ha ritenuto di accedere in ragione del tipo di doglianza proposta, relativa ai fatti
contestati al capo 56, aveva riguardato: 1. il verbale di interrogatorio a seguito
della convalida del fermo di Hoxhat Renato e Duellari Krenar coindagati per í
medesimi fatti di cui al capo 56 occ; 2. le sít di tale Trame ovvero del pescatore

conoscimento dei due coindagati fermati dai CC di Tricase indicandone le condotte poste in essere; 3. l’interrogatorio di garanzia di Mingolla Luca reso presso la
CC di Taranto in occasione dell’applicazione della occ.

3. Orbene, va innanzitutto evidenziato come, nell’altrettanto scarno ricorso del Pm a questa Suprema Corte, si fa riferimento ad atti di cui alli -allegato
deposito” che non risultano allegati al ricorso.
Il ricorso poi, appare generico e aspecifico. Vi si afferma, infatti, che il tribunale del riesame aquilano avrebbe “annullato” (rectius: dichiarato l’inefficacia)
l’ordinanza di custodia cautelare “sottolineando la mancanza degli atti e pertanto
la decadenza della misura”.
Invece, come si evince dal provvedimento impugnato, il tribunale è pervenuto alla sua decisione sul diverso presupposto non della mancanza, ma della
“intempestività della trasmissione degli atti” sui quali c’era stata l’eccezione difensiva.
Sul punto va ricordato come, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’omessa o tardiva trasmissione al Tribunale dei riesame dei verbali di
sommarie informazioni testimoniali, espressamente menzionati nell’ordinanza di
custodia cautelare emessa dal G.i.p., determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell’ad- 309, commi quinto e decimo, cod. proc.
pen., in quanto trattasi di atti di natura sostanziale, essenziali per delineare il
quadro indiziarlo risultante dagli elementi presentati a sostegno di essa (sez. 2
n. 7614 del 9.2.2006, Staibano, rv. 233161; conf. sez. 3, n. 37009 del 7.7.2011,
Andriola, rv. 251392).
Il problema, dunque, non era quello della mancanza degli atti, ma della
loro tardività. E, a fronte di tale affermazione, il PM ricorrente avrebbe dovuto
specificare e documentare la tempestiva produzione degli stessi. Ma non l’ha fatto.

3

che ha assistito allo sbarco della sostanza stupefacente e che ha effettuato il ri-

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del PM.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2014

Il Presidente

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