Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2398 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2398 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
)5( BRUNO SALVATORE N. IL 09/12/1963 edZI Z
44) COLELLA GIUSEPPE N. IL 20/04/1967? o
J

‘-/-

avverso il decreto n. 2092/2011 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del
06/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 11/12/2012

A

Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Colella Giuseppe, appuntato dei Carabinieri in servizio presso il
Comando Carabinieri di Messina, persona offesa-denunciante nel
procedimento penale per calunnia a carico del Luogotenente Bruno,
ricorre per cassazione a mezzo del proprio difensore contro il decreto
indicato in epigrafe, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Messina,

atti, e ne denunzia la nullità per erronea applicazione della legge
processuale in riferimento alla mancata fissazione dell’udienza
camerale, nonostante la richiesta, contenuta nella denuncia, di essere
avvertito dell’eventuale richiesta di archiviazione del P.M.

Il ricorso è inammissibile siccome proposto in data 26/3/2012, oltre il
termine di giorni quindici di cui all’art.585/1 lett.a) cpp, decorrente
dalla data del 30/11/2011, in cui il ricorrente afferma di essere
venuto a conoscenza del decreto di archiviazione.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di E 500,00.

P.

Q

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma 11/12/2012

Il C.

sler

Il P

accogliendo la richiesta del P.M., ha disposto l’archiviazione degli

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