Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23978 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23978 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI L’AQUILA
nei confronti di:
ALLEVA FABIO N. IL 08/11/1980
avverso l’ordinanza n. 339/2013 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
07/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. V(;te, tp’Fiew\We-03 -Z..0 , GIZe_
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Data Udienza: 15/05/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7.11.2013 il Tribunale del Riesame di L’Aquila ha accolto la richiesta di riesame avanzata da ALLEVA FABIO avverso l’ordinanza con
cui in data 9.9.2013 il Gip presso il medesimo tribunale aveva disposto nei confronti dello stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari, disponendone per
l’effetto l’immediata remissione in libertà se non detenuto per altra causa.
ALLEVA FABIO era stato raggiunto dall’ordinanza degli aa.dd. in quanto

• per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen, 73 co. 1, ibis, e 6, e
80 DPR 309/90 come modificato dall’art. 4-bis legge 49/2006 r dall’art. 4 I.
146/2006 perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in
tempi diversi, in concorso con altri e senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e
fuori dalle ipotesi di cui all’art. 75 del medesimo decreto, compravendevano
quantitativi imprecisati di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina.
In Chieti e Pescara tra novembre 2012 e il marzo 2013

2. Ricorre per la cassazione del provvedimento il Procuratore della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di L’Aquila.
Il PM ricorrente evidenzia che il tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza di custodia per il predetto indagato sottolineando la mancanza della sommaria descrizione del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate. Ha ritenuto, infatti, il tribunale, che ad Alleva fosse stata contestata
una condotta generica, con violazione dell’articolo 292 cod. proc. pen. e, pertanto l’atto emesso dal gip sarebbe stato viziato da nullità.
Per tali fatti, secondo il PM ricorrente, il giudice adito avrebbe ritenuto che
non vi fossero í gravi indizi di colpevolezza richiesti dalla norma.
Il ricorrente assume, invece, che appare evidente che il giudice abbia valutato solo una parte del quadro indiziario, dimentico di un altro fondamentale

indagato, nell’ambito del proc. n. 2729/2012 R.G.N.R.:

elemento: le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gargivolo Luca.
La motivazione del provvedimento viene indicata come carente della conoscenza intera degli atti emergenti dell’ordinanza e la valutazione degli elementi di prova parrebbe operata solo con riferimento alle intercettazioni.
Nell’ambito dell’indagine Ellenika , oltre le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia vi erano in atti, secondo il PM ricorrente, anche attività dinamiche e tecniche che consentivano un’attualizzazione delle contestazioni pervenute
dalla Procura della Repubblica di Trieste per competenza.

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Esse sono state acquisite – si ricorda- senza l’ausilio delle dichiarazioni di
Gargivolo Luca che nel corso degli interrogatori, all’inizio dell’attività collaborativa, ha del tutto taciuto sulle condotte illecite sue e dei propri familiari.
In tale contesto sono stati intercettati vari colloqui telefonici del Gargivolo
con ragazzi del luogo (tra i quali l’Alleva) dai quali emergeva una situazione di
cessione da parte del Gargivolo Luca per il successivo spaccio al dettaglio.
A riprova di ciò viene evidenziato il fatto che il 15/2/2013 i carabinieri sono riusciti a individuare un imbosco dove egli aveva nascosto circa 60 grammi di

tardato nelle forme di legge.
Tale accadimento ha determinato nel Gargivolo la consapevolezza di essere ancora oggetto di indagini e pertanto nel successivo verbale illustrativo della
collaborazione del 16/4/2013 si è espresso diffusamente in relazione alla propria
attività criminale in corso.
Vengono riportate dal PM ricorrente, in ampi stralci, le dichiarazioni del
Gargivolo.
Secondo il PM ricorrente la decisione del riesame sarebbe viziata per carenza di motivazione, non riuscendo ad allegare alla propria decisione le dichiarazioni del Gargivolo che già risultavano evidenti nella richiesta di misura, ma
che erano anche successive ad un’attività tecnica e dinamica ben precisa.
Si aggiunge che le esigenze cautelari, di fronte a un reato del genere, sono evidenti e reali, in quanto la condotta tenuta dall’Alleva fa concretamente
presupporre per la reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si
procede.
Seppure l’imputazione provvisoria dell’indagato non comporta anche l’appartenenza ad una delle tre organizzazioni individuate (in quanto si è ritenuto
non esservi elementi sufficienti per tali contestazioni) e non può secondo il pm
ricorrente condividersi la scarna motivazione del tribunale in quanto la gravità
degli indizi sarebbe precisa e concordante

Si chiede quindi a questa Suprema Corte di annullare il provvedimento
impugnato
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del PM è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Va rilevato che condivisibilmente, il tribunale aquilano ha ritenuto che
l’incolpazione di cui al capo 58 fosse assolutamente generica perché – com’è
agevole rilevare da una semplice lettura della stessa- vi si legge che l’Alleva sarebbe tra coloro che ricevono quantitativi non meglio precisati di sostanze stupe3

eroina, stupefacente regolarmente sequestrato e il cui atto di notifica è stato ri-

facenti eroina e cocaina, senza neanche la specificazione, in fatto, che la riceveva al fine di cessione a terzi. A ciò va poi aggiunto che anche il tempus commissi
delicti è assolutamente vago, ricompreso in un arco temporale di cinque mesi
(tra novembre 2012 e marzo 2013).
Secondo il condivisibile avviso del tribunale, che offre sul punto una motivazione logica e congrua, e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità,
l’articolo 292 comma 2 lett. b) cod. proc. pen. impone a pena di nullità la descrizione sommaria del fatto, con l’indicazione delle norme di legge che si assumono

plicazione di misure cautelari personali consiste nella descrizione di un fatto storico selezionato sulla base di una norma penale di riferimento, la cui idoneità e
completezza va valutata in rapporto ai presupposti e alle finalità dell’atto medesimo, che sono quelle di informare il soggetto passivo dell’atto, onde consentirgli
una adeguata difesa.
Il tribunale aquilano aggiunge che in tema di applicazione di misure cautelari personali l’enunciazione dell’addebito provvisorio deve necessariamente investire i gravi indizi di colpevolezza, intesi come dati di fatto oggettivamente
percepibili attinenti alla condotta di un determinato soggetto, idonei alla formulazione di un giudizio di qualificata probabilità di attribuitone del reato a detto
soggetto.
Viene richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte
n. 10/1998 laddove si afferma la necessità di una sintetica e schematica precisazione delle linee esterne della contestazione, atta a consentire all’indagato di conoscere il fatto nelle sue linee generali e di esercitare il diritto di difesa (Sez.
Un., n. 10 del 25.3.1998, Savino, rv. 210804).
3. Ebbene, ritiene il Collegio che tale dictum vada ribadito, pur con le pre-

cisazioni che questa Corte Suprema ha offerto negli anni successivi.
E’ stato, infatti, anche precisato che ai fini della validità dell’ordinanza che
disponga una misura cautelare, il requisito della descrizione sommaria del fatto,
pur non dovendo necessariamente essere formalizzato in un autonomo capo di
imputazione, deve tuttavia risultare in modo inequivocabile, e sin dal momento
dell’emissione, dal contesto del provvedimento, in quanto funzionale all’esigenza
dell’indagato di difendersi mediante il confronto tra i fatti contestati e la valenza
indiziarla degli elementi posti a sostegno della misura (sez. 5, n. 15134 del
7.3.2007, Milano, rv. 236148).
Va anche rimarcato che in sede cautelare, al fine di ritenere contestati un
determinato fatto o una specifica circostanza, non sono necessarie particolari
formalità o l’espresso richiamo ad articoli di legge, ma è sufficiente (e necessa4

violate. Ciò in quanto l’addebito preliminare richiesto dalla norma in sede di ap-

rio) che la contestazione risulti chiaramente dal contesto dell’ordinanza dispositiva della misura cautelare (così sez. 1, n. 2521 del 15.4.1996, Giordano, rv.
205170, nel giudicare una fattispede relativa alla mancata indicazione, nell’ordinanza di custodia cautelare, della circostanza aggravante di cui all’art. 7 del D.L.
13 maggio 1991 n. 152, pur in fatto contestata).
Va ulteriormente ricordato che l’incolpazione, pacificamente, può risultare
“per relationem” anche in forza di un espresso richiamo alla richiesta del pubblico ministero (cfr. ex plurimis, sez. 6, n. 1158 del 9.10.2007, dep. 10.1.2008,

Va qui aggiunto, tuttavia, che il fatto contestato a colui che viene raggiunto da un’ordinanza cautelare deve avere un minimo di specifidtà quanto alle
concrete modalità di realizzazione rispetto alla norma violata e al suo tempo di
commissione tale da poter consentire all’interessato l’esercizio in concreto del
proprio diritto di difendersi.

4. Sulla scorta di tali principi giuridici, che non indulgono certo al formalismo, condivisibilmente e motivatamente, nel caso che ci occupa, il tribunale
aquilano ha ritenuto che mancasse nel provvedimento del GIP di cui ha dichiarato la nullità un contenuto minimo integrante l’esposizione della condotta e degli
atti in cui si la stessa si era manifestata, nel senso di un’attività idonea a consentire il perfezionamento della fattispecie nei suoi elementi strutturali e in un determinato ambito spazio-temporale.
Del resto, lo stesso PM ricorrente, pur evidenziando nuovamente la sussistenza del quadro indiziario a carico dell’Alleva e soffermandosi sui risultati delle
indagini a carico dello stesso, neanche in questa sede propone l’attribuzione
all’indagato di una condotta delittuosa ben specificata nelle modalità e nel tempo.
A fronte di ciò il tribunale aquilano ha logicamente e congruamente rilevato in motivazione che l’tra gli indizi non si rinvengono elementi di maggior precisione in quanto SMS e conversazioni telefoniche suggeriscono l’esistenza di ordi-

Palmiero, rv. 238411).

nativi e trattative, privi di precisione quanto a quantità e tipo della sostanza”,
derivandone “che non vi sono elementi per affermare se, quando e quanto sia
stato consegnato, né che l’acquisto sia a scopo di spaccio piuttosto che per consumo personale o di gruppo”.
Da ciò viene fatta discendere la nullità della misura cautelare, evidentemente non essendo stato messo l’indagato in condizione di difendersi da
un’accusa rimasta priva dei minimi requisiti di specificità.

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P.Q.M.
Rigetta il ricorso del PM.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2014
Il Presidente

Il Cqhigliere este ore

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