Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23976 del 15/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23976 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI L’AQUILA
nei confronti di:
DI PIETRO GIULIO N. IL 17/04/1973
RUSSI MORENO N. IL 03/09/1976
SPERINTEO SILVIA N. IL 03/03/1977
avverso l’ordinanza n. 364/2013 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
21/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
1.11e/sentite le conclusioni del PG Dott. \kto Zb’Perythiros-Z.,0 C9d2.
(4,1, (924.24to zamftict2e0(“y~tro co,‘ ›eirtuZo oes2.02 lototí:
‘vi O.-»ZQ GrtAratro_

Data Udienza: 15/05/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con due separate ordinanze, emesse entrambe il 21.11.2013, il Tribunale del Riesame di L’Aquila ha accolto la richiesta di riesame avanzata da DI
PIETRO GIULIO, nonché da RUSSI MORENO e SPERINTEO SILVIA avverso
l’ordinanza con cui in data 9.9.2013 il Gip presso il medesimo tribunale aveva disposto nei confronti degli stessi la misura cautelare della custodia in carcere, disponendone per l’effetto l’immediata remissione in libertà se non detenuti per altra causa.

indagato, nell’ambito del proc. n. 2729/2012 R.G.N.R.:
• per il delitto di cui all’art. 74 co. 1, 2, 3 e 4 Dpr 309/90 e 4 I. 16.3.2006
n. 146 perché si associava con altri allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di importazione -trasporto- acquisto- vendita e comunque illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina, in quantitativi assolutamente ingenti, ed in particolare allo scopo di commettere i vari reati fine indicati
e separatamente contestati, con il ruolo, in rappresentanza di autonoma organizzazione criminale, di acquistare stabilmente centinaia di chilogrammi di eroina(in
partite dell’ordine di decine di chilogrammi) corrispondendo il controvalore in denaro e autovetture, garantendo così il flusso economico per le successive importazioni e per sostenere le spese di logistica e di trasporto.
In Albania, Kossovo, Italia e segnatamente a Pescara, Chieti, Teramo,
Roma, Milano, Asti, Mantova, Ravenna ed altri luoghi del territorio nazionale da
epoca antecedente al luglio 2005 almeno fino a tutto l’anno 2007.
• per il delitto di cui all’art. 74 co. 1, 2, 3 e 4 Dpr 309/90 e 4 I. 16.3.2006
n. 146 perché si assodava con altri allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di importazione -trasporto- acquisto- vendita e comunque illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina, in quantitativi assolutamente ingenti, ed in particolare allo scopo di commettere i vari reati fine indicati
e separatamente contestati, con il ruolo, con altri, di assodato, in via collaterale
ai promotori, dividendo con questi le ordinazioni per le successive importazioni e
scambiando eroina in base alle esigenze di vendita ed effettuando mutuo soccorso sia per l’approvvigionamento dello stupefacente che per la corresponsione di
anticipi per la spedizione successiva, sulla base dell’andamento delle singole operazioni di rivendita.
In Pescara e provincia, Chieti e provincia, provincia di Teramo, altri luoghi
del territorio nazionale e in Albania, da epoca antecedente al luglio 2005 a tutto
l’anno 2007 (per altri indagati la condotta viene contestata come perdurante fino
al maggio 2013). Con la recidiva specifica e reiterata

2

DI PIETRO GIULIO era stato raggiunto dall’ordinanza custodiale in quanto

• per una imputazione relativa al delitto di cui agli artt. 81 cpv. , 110 cod.
pen, 73 co. 1 e 6, e 80 DPR 309/90 perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in concorso con altri e senza
l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi di cui all’art. 75 del medesimo decreto, compravendeva kg. 18,6 di eroina.
In Lecce, Silvi Marina (TE) e in Albania tra il 2 e il 5 ottobre 2006, data
del sequestro.

custodiale in quanto indagato, nell’ambito del proc. n. 2729/2012 R.G.N.R.:
• per il delitto di cui all’art. 74

03.

1, 2, 3 e 4 Dpr 309/90 e 4 I. 16.3.2006

n. 146 perché si assodava con altri allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di importazione -trasporto- acquisto- vendita e comunque illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina, in quantitativi assolutamente ingenti, ed in particolare allo scopo di commettere i vari reati fine indicati
e separatamente contestati, con il ruolo, con altri, alle dirette dipendente di Gargivolo Luca, incaricato per conto dell’associazione, di ‘`assaggiare e quindi custodire lo stupefacente, confezionarlo in quantitativi minori (comunque
dell’ordine di centinaia di grammi) e cederlo agli addetti alla rivendita su piazza.
In Pescara e provincia, Chieti e provincia, provincia di Teramo, altri luoghi
del territorio nazionale e in Albania, da epoca antecedente al luglio 2005 a tutto
l’anno 2007 (per altri indagati la condotta viene contestata come perdurante fino
al maggio 2013). Entrambi con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale.
• per una imputazione relativa al delitto di cui agli artt. 81 cpv. , 110 cod.
pen, 73 co. l e 6, e 80 DPR 309/90 perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in concorso con altri e senza
l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi di cui all’art. 75 dei medesimo decreto, compravendeva kg. 8 di eroina.
In Castell’Alfero(AT), Firenze, Pescara e Albania in epoca antecedente e
prossima al 26 febbraio 2006 -data del trasporto da Castell’Alfero a Firenze e
Pescara
• per una imputazione relativa al delitto di cui agli artt. 81 cpv. , 110 cod.
pen, 73 co. 1, ibis e 6 DPR 309/90 perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in concorso con altri e senza
l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi di cui all’art. 75 del medesimo decreto, distribuivano e commerciavano eroina ricevendola da Gargivolo Luca
e custodendola presso la loro abitazione, provvedendo al taglio, al confeziona-

3

SPERINTEO SILVIA e RUSSI MORENO erano stato raggiunto dall’ordinanza

mento in dosi, alla ulteriore ricendita a terzi acquirenti, alla custodia del denaro
ricavato dalla vendita.
In Pescara, in epoca compresa tra il gennaio 2006 e il 15 gennaio 2007.

2. Ricorre per la Cassazione del provvedimento, con separati atti aventi
contenuto in gran parte sovrapponibile, il Procuratore della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia de L’Aquila.
Il PM ricorrente lamenta che il tribunale del riesame abbia ritenuto insus-

supposto che occorresse specificamente argomentare in merito all’attualità, in
rapporto al tempo trascorso dalla commissione del reato e che abbia evidenziato
come sia il PM che il GIP siano risultati carenti nei confronti di tale obbligo di motivazione.
Dopo aver ricordato, ancora, come il Collegio abbia ritenuto che l’organo
inquirente e giudicante (di conseguenza) abbiano fatto riferimento soltanto alla
gravità delle condotte e non all’attualità delle stesse, soprattutto se si osservano
le “condotte recenti sintomatiche della persistenza dell’inclinazione a delinquere
il rilevanti sotto il profilo prognostico” , il PM ricorrente afferma, invece, la tesi
che le esigenze cautelari, a fronte di un reato del genere, sarebbero evidenti.
Viene sottolineato in primo luogo:
– quanto a DI PIETRO GIULIO che l’indagato risponde di tre reati gravi di
cui due associativi e relativi alla realizzazione degli interessi associativi di vendita
su piazza dello stupefacente importato dall’Albania.
– quanto a RUSSI MORENO e SPERINTEO SILVIA che gli indagati rispondono di due reati gravi di cui uno associativo e relativo alla realizzazione degli interessi associativi di vendita su piazza dello stupefacente importato dall’Albania.
Il PM ricorrente si duole che il tribunale avrebbe sorvolato anche sulla
personalità degli imputati, già gravati da precedenti specifici.
Viene ricordato che per gli indiziati di far parte del sodalizio di cui all’articolo 74 d.p.r. 309/90, per il disposto dell’articolo 275 co.3 cod. proc. pen. come
modificato sul punto dalla sentenza 231/2011 della Corte Costituzionale, la custodia in carcere si presume unica misura adeguata salvo che siano acquisiti
elementi specifici in relazione al caso concreto da cui risulti diversamente: elementi che nella specie difettassero in modo assoluto.
Si pone all’attenzione di questa Suprema Corte il fatto che, proprio alla
luce del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, esplicitamente rilevante per
il legislatore come si desume dall’articolo 292 co. 2 lett. c) cod. proc. pen. si è,
ritenuto che le esigenze cautelari non necessitassero nella misura custodiate per

4

sistenti le esigenze cautelari poste a fondamento della misura applicata sul pre-

tutti i concorrenti marginali che hanno ruotato nell’orbita dello spaccio professionale, di ben maggiore gravità, posto in essere dai soggetti investigati.
Sono stati, pertanto, esclusi dall’applicazione della misura quei piccoli
spacciatori che hanno ricevuto quantità nell’ordine delle decine di grammi per
volta, per un periodo limitato, che non fossero gravati da recidive ai sensi dei
commi 2, 3 e 4 dell’articolo 99 cod. pen.
Ci si duole che il tribunale del riesame (carente nella sua motivazione)
avrebbe dimenticato le dichiarazioni di Gargivolo Luca, ne avrebbe dato peso

In particolare, come emerge per il Di Pietro dalle intercettazioni telefoniche e per il Russi e la Sperinteo per il fatto che loro vivevano insieme, prestavano la loro abitazione (dietro pagamento) per la custodia dello stupefacente, gestendolo per il Gargivolo Luca e cedendo a lui o a chi lui inviava da loro quantitativi vari di sostanza stupefacente. La loro abitazione spesso veniva poi utilizzata
da Luca Gargivolo per tagliare lo stupefacente prima di rivenderlo sul mercato.
Sulla base di quanto appena detto e sulla scorta della necessità di valutare la gravità delle condotte e la possibile reiterazione dei reati della stessa specie
di quelli per il quale si procede il PM ricorrente evidenzia un semplice passaggio
che farebbe emergere a suo avviso come il tribunale si sia limitato alla valutazione dei singoli fatti reato senza approfondire quanto scritto il ordinanza ed in richiesta. E’ quello in cui si sarebbe sottaciuta l’importanza del Di Pietro nel contesto associativo ove egli, invece, è stato punto di riferimento per i Gargivolo per
essere messi in contatto con gli albanesi (in questo caso Sthembari), ospitando
addirittura uno di loro presso l’abitazione della madre. Ed è stato l’anello di congiunzione tra Pescara e l’Albania.
Per quanto riguarda il Russi e la Sperinteo si sarebbe, invece, sottaciuta
la loro importanza nel contesto associativo quali punti di riferimento per il Gargivolo.
Vengono riportate, quanto al ruolo del Di Pietro, le dichiarazioni di Gargivolo Luca del 17.11.2010.
Per tutti gli imputati ritiene il PM di non condividere il fatto che il tribunale
abbia ritenuto che le condotte associative fossero tutte datate nel tempo.

Si chiede quindi a questa Suprema Corte di annullare il provvedimento
impugnato

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno pertanto rigettati.

5

specifico alla caratura criminale degli indagati.

2. Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame, con due diverse ordinanze
dal contenuto identico, motiva in punto di assenza di esigenze cautelari, premettendo che, ai sensi del)’ art. 292 lett. c) cod. proc. pen., nell’ esposizione delle
esigenze cautelali poste a fondamento della misura applicata occorre specificamente argomentare in merito all’attualità di tali esigenze in rapporto al tempo
trascorso dalla commissione del reato e poi ritenendo “che la distanza temporale
tra í fatti e il momento della decisione cautelare (nella fattispecie la condotta
criminosa contestata è cessata nel 2007 e quindi a distanza di 6 anni dall’appli-

tensità dell’esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia
in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura (cfr. per tutte Cass. n. 27865 del 10/06/2009)”.
Il Tribunale prosegue poi spiegando perché, evidentemente, non ritiene,
come pure avrebbe potuto, di integrare la motivazione, laddove evidenzia che
“nella fattispecie in esame l’esposizione della richiesta approfondita analisi difetta o e carente sia nella ordinanza cautelare che nella richiesta del Pubblico Ministero, ovvero fa riferimento alla gravita del fatto e non alla constatazione di
condotte recenti sintomatiche della persistenza dell’inclinazione a delinquere e
rilevanti sotto il profilo prognostico”.
In altri termini, il Tribunale del riesame di L’Aquila ritiene che la richiesta
di misura cautelare non poteva essere accolta, e perciò l’ordinanza del Gip viene
annullata, difettando di dati specifid drca l’attualità delle esigenze cautelari in
relazione alla specifica posizione anche la stessa richiesta del PM.
Osserva ancora il Tribunale che “gli enunciati diretti ad evidenziare l’attualità della misura (salve alcune posizioni specificamente evidenziate) sono
formulati in via generale e privi di una analitica individuazione per ciascuno degli
indagati delle concrete circostanze riferibili a condotte attuate dal singolo indagato, che siano sintomatiche dell’irresistibile inclinazione ed attuale determinazione
(già maturata e non solo astrattamente possibile) di ciascuno a porre in essere
attività dirette ad alterare le risultanze istruttorie, sottrarsi all’ esecuzione della
pena o intraprendere nuove iniziative criminali della stessa specie
(l’indagine emergente dagli atti depositati appare specificamente finalizzata alli
esercizio dell’azione penale e non figurano al momento diramazioni specificamente dirette all’ esercizio dell’azione cautelare)”.
Peraltro, va qui aggiunto, anche nell’odierno ricorso per cassazione vengono sollecitate a questa Corte valutazioni certamente pertinenti alle esigenze
cautelari, qual è quella relativa alla capacità a delinquere dell’imputato desunta
dai suoi precedenti penali o al ruolo che si ipotizza lo stesso abbia avuto

6

cazione della misura), giacché tendenzialmente dissonante con l’attualità e l’in-

nell’organizzazione criminale, ma nulla si deduce in via specifica e concreta per
poter affermare l’attualità delle esigenze cautelari.

3. Sul punto va ricordato che questa Corte ha in più occasioni ricordato
come in tema di misure cautelari personali, qualora venga richiesta la custodia in
carcere per reati commessi dall’imputato in epoca non recente, il giudice, nell’esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano la misura richiesta ai sensi dell’art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen., deve proce-

concludenti atti a cogliere l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione
criminosa fronteggiabile soltanto con la permanenza in carcere, evidenziando il
perdurante collegamento dell’imputato con l’ambiente in cui il delitto è maturato
e, quindi, la sua concreta prodività a delinquere (così sez. 6, n. 10673 del
15.1.2003, Khiar M. Z. ed altro, rv. 223967).
Se il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l’attualità e la concretezza delle condizioni di cui all’art. 274 c.p.p.,
comma 1, lett. c) (come ricorda sez. 4, n. 6717 del 26.6.2007, Rocchetti, rv.
239019) tuttavia è indubbio la distanza temporale tra i fatti e il momento della
decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l’attualità e l’intensità dell’esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in
relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura (così Sez. 6, n.
27865 del 10.6.2009, Scollo, rv. 244417 nell’esaminare una fattispecie di intervenuta adozione della custodia cautelare in carcere per fatti risalenti a tre anni
prima proprio in relazione ad un caso in cui erano in contestazione i reati di cui
agli artt. 74 e 73 Dpr. 309/90).
Di recente è stato ribadito come in tema di misure cautelari, lo specifico
riferimento dell’art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. alla valutazione del “tempo trascorso dalla commissione del reato”, implica che la pregnanza
del pericolo di recidiva si “attualizza” in proporzione diretta con il “tempus commissi delictr, in quanto alla maggior distanza temporale dei fatti corrisponde, di
regola, un proporzionale affievolimento delle esigenze di cautela. (Sez. 6, n.
20112 del 26.2.2013, P.M. in Proc. Strassil e altro, rv. 255725, fattispecie in cui i
fatti contestati, integranti reati contro la P.A., erano anteriori di circa tre anni rispetto all’adozione della misura degli arresti domidliari; conf. sez. 2, n. 47416
del 30.11.2011, Pantano, rv. 252050).
4. Nel caso che ci occupa il Tribunale del Riesame ritiene che i dati che attualizzino le esigenze cautelari manchino, come detto, anche nella richiesta del
pm.
7

dere ad individuare, in modo particolarmente specifico e dettagliato, gli elementi

E il pm ricorrente, a fronte peraltro di reati associativi che risultano contestato con una data finale (individuata l’a tutto l’anno 2007”) e di reati fine contestati fino al 5 ottobre 2006 per il Di Pietro e fino al 15 gennaio 2007 per Russi
e la Sperinteo, nulla dice su cosa sia accaduto nei sei anni successivi che hanno
preceduto la richiesta della misura.
Peraltro nessuno dei tre indagati rientra tra quei coimputati per i quali il
medesimo reato associativo è stato contestato “con condotta perdurante fino al
maggio 2013”.

PM quanto a Di Pietro attiene a fatti del 2005.
Non vengono, in altri termini, specificati in alcun modo, nell’atto introduttivo di questo giudizio di legittimità, profili specifici di attualizzazione della condotta.
Sembra quasi che dalla gravità dei fatti in contestazione il Pm ricorrente
desuma una sorta di presunzione di attualità delle esigenze cautelar’.
Anche il richiamo alla previsione di cui all’art. 275 co. 3 cod. proc. pen.
come modificato dalla sentenza 231/2011 della Corte Costituzionale non pare
conferente con l’odierno thema deddendí.
La norma in questione, infatti, prevede una presunzione di adeguatezza
della custodia in carcere. Ma occorre pur sempre che ci siano le esigenze cautelari.
La motivazione del tribunale aquilano appare logica e coerente, e pertanto
immune da vizi di legittimità.
Va peraltro ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così
come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione
degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli
indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche
del fatto o di quelle soggettive dell’indagato in relazione all’apprezzamento delle
stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e
delle misure ritenute adeguate.
Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi del PM.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2014
onsigliere estensore
)(?,

Il Presidente

Ed è da notare che anche lo stralcio di interrogatorio cui fa riferimento il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA