Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23974 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23974 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PALERMO
nei confronti di:
MILELLA MAURO N. IL 13/12/1980
inoltre:
MILELLA MAURO N. IL 13/12/1980
avverso l’ordinanza n. 10630/2013 GIP TRIBUNALE di PALERMO,
del 30/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
letteAseztite le conclusioni del PG Dott. 40ozizeo
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Data Udienza: 15/05/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP presso il Tribunale di Palermo, all’esito di udienza di convalida
dell’arresto operato da agenti del Commissariato Polstato di Palermo San Lorenzo , in data 30.9.2013 convalidava l’arresto di MILELLA MAURO limitatamente
all’addebito di coltivazione di sostanze stupefacenti di cui al capo B
dell’incolpazione e, invece, non lo convalidava in relazione allipotizzata incolpazione di cui al capo A (delitto p. e p. dall’art. 81 cpv. cod. pen. e art. 73 c. ibis
DPR 309.90 modif. dalla I. 49.2006 perché, in assenza dell’autorizzazione di cui

cente di tipo marijuana che per quantità rinvenuta, per le modalità di confezionamento, erano destinati ad uso non esclusivamente personale.
Il G.I.P. inoltre rigettava la richiesta di misura cautelare e ordinava
l’immediata liberazione del Milella se non detenuto per altro.

2. Per la cassazione di tale provvedimento, nella parte in cui c’è stata la
mancata convalida, propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
IL PM ricorrente censura in particolare l’ordinanza del gip nella parte in cui lo
stesso non ravvisava nei fatti accertati “la sussistenza di elementi per ritenere
che la sostanza detenuta dal villa al momento in cui è stato arrestato fosse destinata ad uso non esclusivamente personale” e riteneva che “pertanto, in ordine
al reato di cui al capo A non sussistevano le condizioni per l’arresto…”.
Vengono dedotti i seguenti motivi:
a. Violazione del D.p.r. 309/1990, art. 73 co. 1 bis e articolo 391 cod. proc.
pen., co. 4
b. Carenza e illogidtà della motivazione, dovendo il giudice limitarsi a verificare se ricorressero gli estremi della flagranza e se fosse configurabile una delle
ipotesi che consentivano l’arresto, senza sconfinare nella valutazione dei gravi
indizi di colpevolezza
Viene ricordata la giurisprudenza di questa Suprema Corte in ordine al controllo che deve operare il giudice arca la legittimità dell’arresto (in particolare
sez. 6 sent. 25625 del 12/4/2012; sez. 1 sent. 4429 del 14/1/2009; sezione 6
sent. 21172 del 28/3/2007).
In particolare si evidenzia che il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato
l’arresto, per verificare la valutazione compiuta dalla polizia giudiziaria al fine di
procedere all’arresto stesso (sez. 5 sent. 10916 del 12/1/2012 in tema di arresto
facoltativo in flagranza). Ed invece l’ordinanza impugnata, secondo il PM ricorrente, non appare sufficientemente motivata in ordine all’inidoneità degli ele-

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all’art. 17 Dpr 309.90, deteneva circa 10 involucri contenenti sostanza stupefa-

menti ricorrenti nel caso di specie a tradire una destinazione non esdusivamente
personale della sostanza sequestrata agli occhi degli operatori di polizia intervenuti.
Si sottolinea poi che in tale giudizio non potevano assumere rilevanza elementi quali il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal Mieila che, al più, potevano servire ad argomentare in merito alla ricorrenza o meno
delle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali previste
dall’articolo 273 cod. proc. pen. in relazione all’inidoneità degli indizi a configura-

pen.

Ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti legali per procedere all’arresto in flagranza anche per il reato di cui ai capo A dell’imputazione, l’uso ragionevole dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e l’osservanza dei termini
di cui all’articolo 386 co. 3, 390 co. 1 cod. proc. pen. il PM ricorrente chiede che
questa Suprema Corte voglia annullare l’ordinanza del giudice delle indagini preliminari impugnata nella parte in cui non veniva convalidato l’arresto per l’addebito di cui al capo A dell’imputazione.

3. La Procura Generale di questa Corte, nelle rese condusioni scritte, chiede, in accoglimento del ricorso del PM territoriale, annullarsi senza rinvio
l’impugnata ordinanza nella parte de quo.
In data 23.10.2013 è stata presentata memoria difensiva nell’interesse di
Milella Mauro con la quale si chiede rigettarsi il ricorso del Pm e per l’effetto confermarsi l’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso è fondato e pertanto l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, come richiesto, esclusivamente per quanto concerne la
mancata convalida dell’arresto anche in relazione al reato di cui al capo a).

2. Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte
Suprema in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto
unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l’adozione
della misura con una verifica “ex ante” (deve tener conto, cioè, della situazione
conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest’ultima conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto o del fermo), con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo
per l’ulteriore pronuncia sullo “status libertatís” (cfr. sez. 3, n. 2454 del
3

re il reato ipotizzato o delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 cod. proc.

20.11.2007 dep. il 17.1.2008, PM in proc. Nowoisielki e altro, rv. 238533;conf.
sez. 3 n. 35962 del 7.7.2010, PM in proc. Pagano, rv. 248479)
La valutazione del giudice della convalida sulla legittimità dell’arresto deve limitarsi alla verifica delle condizioni legittimanti la privazione della libertà
personale da parte della polizia giudiziaria, compiendo una valutazione ex ante,
con riferimento agli elementi di giudizio conosciuti o agevolmente conoscibili con
l’ordinaria diligenza, dalla polizia giudiziaria al momento dell’arresto.
Tale regula luris non risulta affatto rispettata dal Giudice per le indagini

Va rilevato che lo stesso ha con un unico provvedimento provveduto sia in
ordine alla convalida e alla richiesta di misura cautelare, senza differenziare la
parte della motivazione riguardante la prima e quella a supporto del diniego della
seconda. Deve perciò ritenersi che, allorquando ha fatto riferimento alle dichiarazioni rese dall’arrestato in sede di convalida dell’arresto, il gip abbia utilizzato le
stesse anche per la valutazione in ordine alla legittimità dello stesso.
Se così è si è spinto allora a compiere una più pregnante valutazione di
gravità indiziarla, quale la plausibilità delle giustificazioni fornite dall’indagato,
nel corso dell’udienza di convalida, circa i motivi della detenzione dello stupefacente.

3. In conformità con quanto sollecitato dal P.G. ed in ossequio all’orientamento oramai prevalente della giurisprudenza di legittimità (per il quale si vedano, ex multis, sez. 6 n. 45910 del 16.10.2013, PM in proc. Moretti, rv.
258162; sez. 3, n. 26207 del 12/05/2010, Camara, rv. 247706; sez. 1 n. 5983
del 21/01/2009, Abdelsalam Ibrahim, rv. 243358; sez. 6, n. 37009 del
28/09/2007, Ilievski, rv. 237192), l’annullamento va disposto senza rinvio, ai
sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., trattandosi di situazione in
cui appare superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio con riferimento ad
una fase oramai esauritasi, nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a
statuire formalmente la correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria e la legittimità dell’arresto – e, perciò, l’esistenza dei presupposti
che avrebbero giustificato la relativa convalida – già riconosciute da questa Corte
con la presente decisione, meglio esplicitata nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla s.r. la ordinanza impugnata limitatamente alla mancata convalida
dell’arresto.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2014
Il C nsigliere estensore

Il Presidente

preliminari del Tribunale di Palermo.

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