Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23973 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23973 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

Data Udienza: 07/05/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIERICI CLAUDIO N. IL 25/12/1952
avverso l’ordinanza n. 737/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
07/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
10t/sentite le conclusioni del PG Dott. -T-,
riZ1 tZ2b

Uditi difensor Avv.;

(1.4.3-…..c_p

10223/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 ottobre 2013 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame
presentata da Chierici Claudio, quale legale rappresentante di Selex Service Management
S.p.A., avverso sequestro preventivo per equivalente di denaro su conti correnti intestati alla
suddetta società fino alla somma di C 6.955.791 disposto dal gip dello stesso Tribunale il 15
aprile 2013 in relazione al reato di cui all’articolo 2 d.lgs. 74/2000, di cui è imputato l’ex legale

2. Ha presentato ricorso il difensore sulla base di due motivi. Il primo motivo denuncia
violazione degli articoli 322 ter c.p., 2 d.lgs. 74/2000 e 1, comma 143, I. 244/2007:
trattandosi di reato tributario sarebbe illegittimo il sequestro preventivo per equivalente nei
confronti di una società non fittizia; inoltre vi sarebbe stata rottura del rapporto organico tra la
società e lo Stornelli, che agì esclusivamente di sua iniziativa, apportando un danno alla
società assai superiore ai pretesi benefici fiscali per avere essa pagato le fatture per le
operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti realizzate dallo Stornelli ed essendo
stata infatti ammessa come parte civile nel processo contro di lui. Il secondo motivo denuncia
violazione dell’articolo 125, comma 3, c.p.p. La motivazione sarebbe carente e/o apparente in
ordine al periculum in mora che giustificherebbe il sequestro: il Tribunale si sarebbe collocato
su un piano meramente assertivo, senza indicare alcun concreto elemento né di diritto né di
fatto.
In data 30 aprile 2014 è stata depositata una memoria con motivi aggiunti: il primo motivo
richiama l’articolo 325 c.p.p. in relazione all’intervento delle Sezioni Unite (S.U. 30 gennaio
2014 n. 10561) sul sequestro preventivo nei reati tributari; il secondo motivo denuncia
violazione dell’obbligo motivazionale quanto al periculum in mora; il terzo motivo denuncia la
violazione degli articoli 321 c.p.p., 322 ter c.p. e 2 d.lgs. 74/2000 in ordine alla entità dei beni
sequestrati rispetto a quella del profitto illecito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
3.1 Le tematiche prospettate nel primo motivo non possono non confrontarsi con il
recentissimo intervento delle Sezioni Unite (S.U. 30 gennaio 2014 n. 10561) relativo al
sequestro preventivo per equivalente nei reati tributari. Le Sezioni Unite hanno confermato
l’orientamento predominante della giurisprudenza di questa Sezione (Cass. sez.III, 14 giugno
2012 n. 25774; Cass. sez. III, 19 settembre 2012-10 gennaio 2013 n. 1256; Cass. sez. III, 23
ottobre 2012-3 aprile 2013 n. 15349; Cass. sez. III, 10 luglio 2013 n. 42350; Cass. sez. III,

rappresentante di Selex Service Management S.p.A., Stornelli Sabatino.

20 settembre 2013 n. 42476) sulla non disponibilità (derivante dalle limitazioni evincibili dal
d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231) di sequestro preventivo per equivalente per reati tributari nei
confronti di una persona giuridica quando questa non sia uno scherma fittizio dell’autore del
reato, bensì un effettivamente diverso soggetto giuridico. Nel caso di specie, la società in
questione non risulta fittizia, il Tribunale non affermandolo – in particolare, non negando
neppure quanto adduce nella sua richiesta di riesame l’attuale ricorrente, e cioè che è una
società interamente partecipata da Finmeccanica (cfr. motivazione, pagina 4) – ma

è comunque anteriore all’intervento delle Sezioni Unite) per ritenere che il rapporto organico
tra amministratore e società consenta comunque, anche in materia di reati tributari, di
aggredire i beni della società mediante sequestro preventivo per equivalente. Considerato
quanto affermato in modo definitivo dalle Sezioni Unite per dirimere un contrasto che derivava
dall’esistenza effettiva di una minoritaria lettura travalicante l’alterità soggettiva della persona
giuridica rispetto alla persona fisica legata con essa da rapporto organico (in tal senso Cass.
sez. III, 9 giugno 2011 n. 23389; Cass. sez. III, 7 giugno 2011 n. 28731; Cass. sez. III, 11
aprile 2012 n. 17485), già questo profilo di illegittimità del sequestro sarebbe sufficiente per
accogliere il ricorso.
3.2 Le Sezioni Unite hanno peraltro affermato anche il principio che può essere disposto

“nei

confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di
altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso
dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente
riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica”.

In tal modo hanno

chiarito che la persona giuridica può essere assoggettata a un sequestro preventivo diretto, e
non per equivalente, qualora nella sua disponibilità si trovi il profitto del reato tributario
commesso dalla persona fisica ad essa legata da un rapporto organico, sequestro che avrà per
oggetto, appunto, il profitto o i beni direttamente riconducibili al profitto stesso. Presupposto di
un siffatto sequestro non può non essere, allora, pure l’esistenza di un effettivo rapporto
organico tra il soggetto indagato o imputato per il reato e la persona giuridica, così che la

esplicitamente dichiarando di volersi discostare dall’orientamento sopra richiamato (l’ordinanza

disponibilità del profitto del reato da parte della persona giuridica costituisca una logica
conseguenza proprio del rapporto organico tra l’autore del reato e il soggetto che ne trae in tal
modo il beneficio. Nel caso di specie, se non si ritenesse corretta la qualifica del sequestro
imposto alla Selex Service Management S.p.A. come sequestro preventivo per equivalente
(come formalmente è stato definito, e che comunque precluderebbe, come si è appena visto,
alla luce della consolidata giurisprudenza nomofilattica, l’imposizione del vincolo alla società) a
favore invece del sequestro preventivo diretto (nel senso chiarito dalle Sezioni
Unite),essendone oggetto somme di denaro, emerge però chiaramente che il rapporto organico
tra il legale rappresentante della società all’epoca dei fatti criminosi, cioè il soggetto ora per
essi imputato, Stornelli Sabatino, e Selex Service Management S.p.A. quando sarebbero stati
commessi i reati era venuto meno. Ciò risulta dal non aver la società riportato beneficio, bensì

g).

danno (ingenti perdite di denaro per pagamento di prestazioni corrispettive inesistenti) dalla
condotta dello Stornelli, come dimostra anche l’essere stata la società poi ammessa come
parte civile nel relativo processo. Al Tribunale del riesame l’attuale ricorrente aveva addotto
proprio che “i comportamenti illeciti posti in essere da Stornelli Sabatino, amministratore
infedele della SELEX, rispondevano a finalità di mera locupletazione personale, da cui la
società, lungi dall’avvantaggiarsi, è stata invece danneggiata: essa ha infatti effettivamente
corrisposto alle società subappaltatrici, che secondo l’assunto accusatorio hanno predisposto le

costo fiscale di operazioni inesistenti” (così sintetizza la doglianza il Tribunale, a pagina 2
dell’ordinanza impugnata). È ben comprensibile che se la società di cui l’imputato era
amministratore pagava realmente i corrispettivi di operazioni inesistenti, essa veniva
danneggiata anziché beneficiata dalla condotta, nei suoi confronti mendace e truffaldina,
dell’amministratore, da definirsi quindi infedele, ovvero soggetto che agiva in modo
effettivamente non correlato a un rapporto organico. Il Tribunale ha invece affermato che “le
modalità operative della complessa attività fraudolenta posta in essere da Stornelli
Sabatino…rivelano una strumentalizzazione della società dallo stesso gestita e rappresentata ai
fini dell’attuazione dell’ardito piano criminoso ideato dallo stesso e dai suoi correi
(l’affidamento dell’appalto per la realizzazione del progetto SISTRI alla SELEX, il subappalto a
ditte controllate da Di Martino Francesco Paolo di numerosi servizi e forniture, emissione di
copiosa fatturazione per operazioni inesistenti correlate a detto subappalto) che non consente
in alcun modo di escludere la partecipazione della società, in quanto soggetto giuridico
autonomo, dalle conseguenze vantaggiose delle condotte poste in essere dallo Stornelli”. In tal
modo, però, il Tribunale non ha negato quanto aveva in precedenza richiamato come allegato
dal ricorrente, ovvero non ha negato né che si trattava di operazioni inesistenti né che la
società le pagava come se invece esistessero; anzi, quanto mai significativamente, ha omesso
di indicare quali sarebbero state, in concreto, per la società le “conseguenze vantaggiose” del
criminoso lavorio dello Stornelli da cui era sortita, appunto, una “copiosa fatturazione per
operazioni inesistenti”, vale a dire un copioso dispendio di denaro da parte della società senza
alcun corrispettivo. La condotta dell’amministratore infedele, proprio per l’infedeltà di questo
(cioè una condotta non rispondente all’interesse della società e al contrario determinante
danno al patrimonio sociale: cfr., da ultimo, Cass. sez. V, 5 giugno 2013 n. 49787),
ontologicamente non può mai porsi a vantaggio dell’ente che amministra, in quanto costituisce
la manifestazione della rottura del rapporto organico tra l’ente e la persona fisica che dovrebbe
gestirlo. È dunque incompatibile con l’infedeltà dell’amministrazione l’acquisizione di benefici
da parte dell’ente in conseguenza di un’amministrazione siffatta, essendo questa non più
collegata dal rapporto organico agli interessi dell’ente amministrato. Quanto emerge allora
dalla stessa motivazione della ordinanza impugnata (in particolare, si ripete, laddove non nega
quanto addotto nella richiesta di riesame, e cioè che Selex Service Management S.p.A. aveva
pagato tutte le fatture come se le operazioni esistessero) evidenzia la mancanza del

false fatturazioni per operazioni inesistenti, le somme fatturate, così sostenendo essa stessa il

presupposto del rapporto organico tra lo Stornelli e Selex Service Management S.p.A., il che
comporta – anche qualora dovesse qualificarsi sequestro preventivo diretto quello che è stato
imposto alla società, anziché sequestro preventivo per equivalente – l’illegittimità del sequestro
preventivo e della ordinanza che ne ha rigettato riesame. Si devono pertanto annullare senza
rinvio, assorbito ogni altro motivo, sia l’ordinanza impugnata sia il decreto genetico del gip del
Tribunale di Napoli emesso il 15 aprile 2013, e deve altresì ordinarsi la restituzione di quanto

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto del gip del Tribunale di Napoli del
15 aprile 2013 e ordina di restituire i beni all’avente diritto.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2014

Il Consig

Estensore

Il Presidente

sequestrato all’avente diritto.

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