Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23972 del 06/05/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23972 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DOLCE ROSARIO N. IL 17/12/1970
avverso l’ordinanza n. 107/2013 TRIB. LIBERTA’ di LATINA, del
10/10/2013
senta la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
leK/sentite le conclusioni del PG Dott. t< . --evoeeD-C,
- Data Udienza: 06/05/2014 Udit i difensor Avv.; 5 5478/2014 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 ottobre 2013 il Tribunale di Latina ha rigettato l'appello presentato
da Dolce Rosario avverso ordinanza del Tribunale di Latina, sezione di Gaeta, emessa in data 3
luglio 2013, con cui era stata rigettata l'istanza di dissequestro di aree situate in Gaeta di
proprietà di Holiday S.r.l. - di cui il Dolce è legale rappresentante - sottoposte a sequestro abusiva, con decreto che aveva resistito alla successiva istanza di riesame.
2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di due motivi. Il primo motivo denuncia
violazione degli articoli 321, secondo comma, c.p.p. e 44, primo comma, lettera c), d.p.r.
380/2001 per essere la società estranea alla lottizzazione abusiva (come accertato da una
sentenza del Tar del Lazio addotta come novità nell'istanza di dissequestro) non potendo perciò
patire un sequestro finalizzato alla confisca. Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo
321, primo comma, c.p.p. e 44, primo comma, lettera c), d.p.r. 380/2001, per mancanza della
ricognizione di un periculum in mora attuale e concreto. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.
3.1 II primo motivo adduce che il reato di lottizzazione abusiva non è attribuibile alla Holiday
S.r.l., e che pertanto l'interpretazione dell'articolo 44, primo comma, lettera c), d.p.r.
380/2001 conforme "alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 2007 e 2009"
impedisce che Holiday S.r.l. sia destinataria della misura adulatoria. Il riferimento così
formulato alla giurisprudenza comunitaria deve specificamente rapportarsi alle note sentenze
del caso Sud Fondi e altri c. Italia rispettivamente del 30 agosto 2007 e del 20 gennaio 2009,
relative alla confisca di beni oggetto di lottizzazione abusiva in caso di assoluzione per
mancanza di dolo degli autori del reato, giurisprudenza che ha qualificato pena ex articolo 7
CEDU tale confisca in quanto correlata a una infrazione penale, ed ha ravvisato nella fattispecie
la violazione del principio di legalità stabilito dal suddetto articolo, come pure la violazione
dell'articolo 1 Prot. n.1 CEDU attinente alla protezione del diritto di proprietà. A questa linea
giurisprudenziale, si osserva per completezza, si è da ultimo aggiunta della stessa Corte la
sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, attinente a una confisca per lottizzazione
abusiva in seguito a procedimento concluso con sentenza di non doversi procedere per
maturata prescrizione del reato, e quindi non con una sentenza di condanna: quest'ultima
pronuncia della corte comunitaria ha ribadito l'impostazione delle precedenti, affermando che il preventivo dal gip dello stesso Tribunale il 5 luglio 2011, in relazione al reato di lottizzazione principio di legalità di cui all'articolo 7 CEDU impone che l'applicazione della pena derivi da una
* pronuncia giurisdizionale che abbia accertato la responsabilità penale dell'autore del reato e
ritenendo pertanto sussistente la violazione sia di tale norma sia, ancora, dell'articolo 1 Prot.
n.1 CEDU.
Nel caso di specie, tuttavia, non risultano pertinenti le suddette pronunce, trattandosi allo
stato di sequestro preventivo e non essendo configurabile allo stato, come il ricorrente invece
prospetta, una posizione di terzo di buona fede estraneo alla commissione del reato (qualifica 3 dicembre 2013 n. 51710; Cass. sez. III, 14 marzo 2013 n. 25883; Cass. sez. III, 6 marzo
2013 n. 15987; Cass. sez. III, 28 febbraio 2013 n. 15981 -; cfr. peraltro anche Cass. sez. III,
9 luglio 2009 n. 36844, Cass. sez. III, 12 dicembre 2008-19 marzo 2009 n. 12118 e Cass. sez.
III, 24 ottobre 2008 n. 42741) in capo alla società di cui il ricorrente è il legale rappresentate,
proprio per la posizione di quest'ultimo, come evidenziata nel provvedimento impugnato.
Rosario Dolce è infatti indagato per il reato di lottizzazione abusiva, onde la sentenza del Tar
del Lazio, sezione distaccata di Latina, n. 270/2013, depositata il 25 marzo 2013, che è stata
addotta come elemento nuovo a sostenere l'istanza di dissequestro in quanto nella sua
motivazione esclude il concorso della società nel reato di lottizzazione abusiva, come
condìvisibilmente rileva il Tribunale nell'ordinanza impugnata non è atta a giustificare la
liberazione dal vincolo dell'area di sua proprietà (motivazione, pagine 5-7). Il motivo risulta
pertanto infondato.
3.2 D secondo motivo censura il provvedimento impugnato per mancanza di una "ricognizione
effettiva della qualità e concretezza del pericolo", integrando l'asserto con elementi fattuali in
questa sede peraltro inammissibili. In realtà tale doglianza non trova riscontro nell'apparato
motivazionale, che non solo ha affermato in linea generale che "la libera disponibilità"
dell'immobile oggetto di lottizzazione abusiva può "aggravarne o protrarne le conseguenze"
(motivazione, pagina 6), ma altresì, seppure a proposito della subordinata richiesta di
dissequestro parziale, ha specificato come "la libera disponibilità di aree residenziali potrebbe
agevolare il compimento di negozi giuridici ovvero di opere incompatibili non solo con gli attuali
strumenti urbanistici, ma anche con i criteri di riqualificazione dell'area adottati dall'autorità
comunale" (motivazione, pagina 8). Anche questo motivo, dunque, non ha fondamento.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. che viene ordinariamente attribuita all'acquirente in buona fede - così da ultimo Cass. sez. III, Così deciso in Roma il 6 maggio 2014 Il Presidente