Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23970 del 22/01/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23970 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE TOMMASO LUIGI N. IL 05/02/1968
avverso la sentenza n. 11160/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 22/01/2013
RG. 15513/2012 De Tommaso Luigi
Considerato che:
11 ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale,in relazione agli artt.648 e 646
Il ricorso è manifestamente infondato.
La questione, infatti, è stata risolta dalle Sezioni unite. Queste hanno stabilito che la condotta di chi
riceve, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro
documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi,
provenienti da delitto, integra il reato di cui all’art. 648 c.p., mentre devono essere ricondotte alla previsione
incriminatrice di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12, che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti
documenti “di provenienza illecita”, le condotte acquisitive degli stessi, nell’ipotesi in cui la loro provenienza non
sia ricollegabile a un delitto, bensì a un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura
contravvenzionale (Sez. un., 28 marzo 2001, n. 22902, Tiezzi, Riv. 218872; Sez.V1, Sente.n. 35930 del
16/07/2009 Rv. 244874).
Sulla base di questa decisione deve ritenersi che correttamente i giudici di merito hanno qualificato i fatti
contestati come ricettazione, in quanto secondo l’ipotesi accusatoria le condotte poste in essere dell’imputato
sono consistite nell’acquistare carte di credito contraffatte, sicché la ricezione di tali beni ha avuto come
presupposto un delitto, con la conseguente applicabilità della fattispecie di cui all’art. 648 c.p..Le motivazioni
svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto
responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament elle spese processuali e della
somma di E • 1000 in favore della Cassa delle ammende.
2.1.2013
c.p., in quanto nella fattispecie andava configurata l’ipotesi delittuosa di cui all’art.121.197/1991