Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2397 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2397 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NICOTRA GIAMPIERO N. IL 05/12/1979
avverso la sentenza n. 1022/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del
27/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 11/12/2012
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Nicotra Giampiero ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna
emessa dal giudice di primo grado per il reato ex art.385 cp., e ne
denuncia la nullità per violazione di legge e per mancanza o manifesta
illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione della
Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico, siccome
ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già esaminata e
respinta dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretende di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova,
operati dal giudice di merito in coerenza con l’accusa contestata e con
le risultanze acquisite e in maniera immune da profili di manifesta
illogicità della motivazione, attraverso un improprio richiamo al
materiale probatorio, non direttamente apprezzabile in questa sede.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di C 1.000,00.
P.
Q
M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 11/12/2012
sigliere est.
Il P
prova, alla conferma del giudizio di colpevolezza.