Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23967 del 18/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23967 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Liotti Paolo, nato a San Benedetto del Tronto
indagato artt. 416 c.p., 2 ed 8 D.Lgs. 74/00

avverso la ordinanza del Tribunale per il Riesame di Rimini del 24.9.13

Sentita, in udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dc. Aldo Policastro, che ha chiesto il rigetto del
ricorso ;
Sentito I difensore dell’indagato avv. Francesco Manisi del Foro di Pesaro, che ha
insistto per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

L’indagato è inquisito,
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato unitamente ad Ausili Larnberto, perché insieme gestiscono la società New Punto & Linea S.r.l.
sospettata di avere – attraverso acquisti comunitari nonché acquisti e cessioni di beni verso la Repubblica di San
Marino – emesso più fatture per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti in

Data Udienza: 18/03/2014

modo da ridurre la base imponibile indicata nella dichiarazione dei redditi e portare a credito
IVA non pagata.
In pratica, secondo l’accusa, la società di Liotti ed Ausili, attraverso il sistema delle c.d.
“frodi carosello” avrebbe consentito a propri clienti compiacenti di evadere le imposte dirette
ed indirette attraverso il meccanismo di vendite con titolo di non imponibilità perché effettuate
verso operatori comunitari o esteri.
Dal momento che le attività della New Punto & Linea S.r.l. risultavano collegate ad una
vasta organizzazione con ramificazioni in vari paesi della U.E., il P.M. ha contestato la
violazione degli artt. 2, 5, 8 e 10 d.lgs 74/00 ed il reato associativo con l’aggravante del
carattere transnazionale ed ha richiesto al G.i.p., oltre alla emissione di misure cautelari
personali, anche quella di un decreto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente fino
alla corcorrenza della somma di oltre 37 milioni di euro (così quantificato l’ammontare complessivo delle
Per tale ragione, il G.i.p. ha disposto il sequestro preventivo di un immobile sito in
Sevignano sul Rubicore in quanto ritenuto riconducibile all’indagato Liotti ed il Tribunale ha
respinto la richiesta di riesame proposta contro tale misura cautelare reale.

2. Motivi del ricorso – Avverso detta decisione, l’indagato ha proposto ricorso, tramite
difensore, deducendo, come motivo unico, l’erronea applicazione della norma sul sequestro in
quanto non sussistenti i presupposti per disporlo.
Si critica, cioè, il fatto che il Tribunale abbia assunto la propria decisione senza tenere
adeguatamente conto della copiosa documentazione difensiva dalla quale si evince che
l’immobile di cui trattasi non è riconducibile al L.iotti bensì alla madre che lo acquistò addirittura
nel 2004, tre anni prima della verificazione dei fatti criminosi qui ipotizzati, e sottoscrisse,
quindi, un contratto di comodato a favore del figlio che è “alla luce del sole” anche sul piano
fiscale. Irrilevanti, quindi le considerazioni del Tribunale quando evidenzia che il contratto Enel
è intestato al Liotti.
Il Tribunale, si dice, non si è attenuto alla nozione di “disponibilità” offerta dalla
giurisprudenza di questa S.C. (Sez. III, 8.3 12, Costagliola, Rv. 252378)
Si sogg:unge che perciò, il Tribunale per il Riesame non ha accertato la esistenza di una
prova rigorosa sulla disponibilità del bere ma si è basata solo su elementi di sospetto e di
natura indiziaria.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso è infondato e deve essere respinto perché sono
proprio precedenti giurisprudenziali di questa S.C. – tra i quali persino quello indicato dal ricorrente — a
ccr.clusioni raggiunte dai giudici dì merito.
legittimare
E’ stato, . – fatti affermato che I sequestro preventivo funzionale alla confisca per
equivalente può essere applicato ai beni «anche nella sola disponibilità dell’indagato per
quest’ultima interdendosi, al pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni
nelle quali i ..b2ni stessi hcadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere
dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi»(sez. III, 8.3.12, Costagliola, Rv. 252378) e
che, quindi, esso può avere ad oggetto beni od altre utilità di cui il reo (ovvero l’indagato) «ha la
disponibilità anche per interpos’7i-: e,r.5.37a f…5SC3 o giuridica» (Sez. V, 24.1.11, Orsi, Rv. 249838).
Siffatti principi si attagliano perfettamente al caso in esame nel quale – come bene
evidenziato ne! p: – ovvedimento impugnato — grazie alle investigazioni svolte a mezzo intercettazioni e
, s: emerso, che l’immobile di cui trattasi, sebbene formalmente intestato alla
verifiche di
madre del Liottì . fatto :,ra occupato ed abitato da quest’ultimo (al quale erano anche intestate le
utenze per la c .: -:cazicne dei serf.zi di prrna necessità).

Tale erz la libera disponibilità del’immobile da parte del ricorrente che, in un momento
di difficoltà economica (dovendo i! Liotti onorare LIF1 debito con scadenza fine gennaio 2013), egli IO aveva
,,i2nta (dando i pr:oil r±, caMi telefonici) ed assicurando al potenziale acquirente,
anche messo
Canaemi, lo sgombero dei locali.
o

evasioni all’imposta IVA poste in essere dai promotori dell’associazione criminosa).

dell’appartamento in discussione per procurarsi una soluzione abitativa il più vicina possibile a quella della compagna,
da cui si era separato, onde continuare a frequentare il figlio) osservando che proprio questo argomento

«vale, viceversa, ad avvalorare la tesi “sposata” dal G.i.p. nel provvedimento impugnato»
perché conferma la «sostanziale titolarità, in capo all’odierno istante, dell’immobile oggetto di
sequestro».
Del resto – come ricorda persino il ricorrente — la disponibilità «coincide con la signoria di
fatto sulla res indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato riguardo alla
quale il richiamo più appropriato sembra essere quello riferito al possesso nelle definizioni che
ne dà l’art. 1140 c.c.» (Sez. III, 8.3.12, Costagliola, n. 15210, cit.).

Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 18 marzo 2014
Il Pr idente

Detto in estrema sintesi, il provvedimento impugnato non offre il fianco a critiche di
alcun tipo visto che vi si evidenzia la sussistenza del fumus (neppure contestato dall’indagato) e,
quanto alla possibilità di assoggettare a confisca l’immobile, si ricorda come essa sia
legittimata ampiamente da un orientamento costante di questa S.C. in base al quale il
sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può ricadere su beni «anche
solo nella disponibilità dell’indagato, per essa dovendosi intendere la relazione effettuale con il
bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà» (sez. II.
22.2.13, Ucci, Rv. 255950) ed inoltre, non presupponendo alcuna forma di responsabilità civile, esso
può avere ad oggetto «anche beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, in quanto
appartenenti al soggetto che ve li ha conferiti (sez. III, 19.9.12, Chiodini, Rv. 253681).
Si soggiunge opportunamente, altresì che l’assoggettamento alla confisca del profitto,
del prezzo o del prodotto del reato tributario commesso, è possibile, nonostante la risalenza
nel tempo dei fatti, nel caso di reato associativo strumentale alla commissione, anche sul piano
transfrontaliero dei reati-fine tributari (sez. III, 24.2.11, n. 11969). Nella specie, appunto, le società
coinvolte nel pactum «hanno indebitamente ottenuto un profitto corrispondente all’IVA evasa
per un valore di C 37.406.463,20» ditalché, per l’accertata assenza di disponibilità finanziarie
da parte della società (su. 30.1.14, Gubbert, n. 10561), deve essere ritenuta legittima l’iniziativa
cautelare finalizzata alla apprensione di una somma che equivale a quella, cioè, il tantundem.
Stante tutto quanto precede – considerate le peculiarità della detenzione sopra evidenziate – non vi
è dubbio che il caso in esame presentasse caratteristiche tali da legittimare ampiamente il
provvedimento adottato e, per contro, le deduzioni del ricorrente sono meramente reiterative
di argomenti già svolti dinanzi al Tribunale per il Riesame che vi ha puntualmente replicato.
In particolare, poi (smentendo la doglianza di elusione delle tesi difensive), si constata (v. f. 5) che i
giudici di merito, nel provvedimento impugnato, hanno espressamente valutato le allegazioni
difensive ritenendo, però, che, nella sostanza, esse non fossero idonee ad inficiare le
conclusioni raggiunte sul piano accusatorio.
Ed infatti, nell’ordinanza, si ribatte alla tesi del ricorrente (di essere ricorso all’uso

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