Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23964 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23964 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udienza: 04/03/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Arbia Oussama, nato il 14 settembre 1984
Bouya El Ghali Mustapha, nato il 26 marzo 1986
Boukir Omar, nato il 23 agosto 1975
avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Bergamo del 7 giugno 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Carmine Stabile, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

i

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 7 giugno 2013, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il
Gip del Tribunale di Bergamo ha applicato agli imputati le pene da questi richieste, per
i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, perché
detenevano stupefacente del tipo cocaina, e il solo Arbia anche per un altro episodio di
detenzione di cocaina e per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., per la ricettazione di
un motociclo provento di furto.

2. – Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto, tramite il difensore,
ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento e lamentando la carenza di
motivazione circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.
pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
I ricorrenti si limitano, infatti, ad asserire, senza alcun concreto riferimento al
provvedimento impugnato, che il giudice non avrebbe fornito alcuna motivazione circa
l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Deve, peraltro, richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo
cui l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma
3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla
particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur
non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del
patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è
necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa
l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ne consegue che il
giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc.
pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è
stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (ex plurimis, sez. 3, 29
maggio 2012, n. 36610; sez. 3, 22 settembre 1997, n. 2932; sez. un. 27 settembre
1995, n. 10372; sez. un., 27 marzo 1992, n. 5777).
Tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie, in cui la
motivazione della sentenza circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art.

A

A

129 cod. proc. pen. appare, in ogni caso, sufficiente, perché richiama i risultati delle
indagini preliminari e le confessioni rese in sede di dichiarazioni spontanee.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014.

proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della

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