Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23963 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23963 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Mestiri Saber, nato il 9 novembre 1982
avverso la sentenza del Tribunale di Marsala – sezione distaccata di Mazara del
Vallo del 10 giugno 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Antonio Gialanella, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

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Data Udienza: 04/03/2014

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 10 giugno 2013, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.,
il Tribunale di Marsala – sezione distaccata di Mazara del Vallo ha applicato
all’imputato la pena da questo richiesta, per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309
del 1990, perché deteneva stupefacente del tipo eroina, per complessivi 44 g circa;
con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale.
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso

circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente si limita, infatti, ad asserire, senza alcun concreto riferimento al
provvedimento impugnato, che il giudice non avrebbe fornito alcuna motivazione circa
l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Deve, peraltro, richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo
cui l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma
3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla
particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur
non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del
patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è
necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa
l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ne consegue che il
giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc.
pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è
stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (ex plurimis, sez. 3, 29
maggio 2012, n. 36610; sez. 3, 22 settembre 1997, n. 2932; sez. un. 27 settembre
1995, n. 10372; sez. un., 27 marzo 1992, n. 5777).
Tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie, in cui la
motivazione della sentenza circa l’insussistenza di cause di proscioglimento

ex art.

129 cod. proc. pen. appare, in ogni caso, sufficiente, perché richiama i risultati delle
indagini preliminari e, in particolare, i verbali di arresto, perquisizione e sequestro, i

per cassazione, chiedendone l’annullamento e lamentando la carenza di motivazione

risultati del narcotest, la confessione resa dall’imputato nel corso dell’udienza di
convalida.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014.

proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della

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