Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23962 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23962 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udienza: 04/03/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Noviello Delia, nata il 22 febbraio 1972
avverso l’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 29 maggio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

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RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 29 maggio 2013, il Tribunale di Torre Annunziata, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordine di
demolizione relativo alla sentenza dello stesso Tribunale del 24 gennaio 2008, emessa
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., motivata, tra l’altro, sulla base del fatto che
l’estratto contumaciale sarebbe stato notificato a mani della suocera dell’imputata e
non già presso il domicilio eletto, cosicché l’imputata stessa avrebbe dovuto essere

2. – Avverso il provvedimento l’interessata ha proposto ricorso per cassazione,
tramite il difensore, deducendo: 1) l’inosservanza degli artt. 161 e 175 cod. proc.
pen., perché la rimessione in termini sarebbe stata negata sulla scorta della ritenuta
regolarità della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza, effettuata
presso la suocera dell’imputata e non presso il luogo di abituale dimora; 2) l’erronea
applicazione dell’art. 32 della legge n. 326 del 2003, trattandosi di interventi edilizi di
minore rilevanza, compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti all’epoca dei fatti e
per i quali sarebbe stato astrattamente possibile il rilascio di concessione in sanatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile per genericità.
Quanto al primo motivo di doglianza, è sufficiente qui osservare che la
ricorrente non ha messo a disposizione di questa Corte né l’atto d’elezione di domicilio
né l’atto di notificazione dell’avviso contumaciale e che tali atti non sono presenti nel
fascicolo d’ufficio. Le affermazioni della ricorrente circa la non corrispondenza del
luogo in cui la notificazione è stata effettuata con il domicilio risultano, pertanto
inidonee a contrastare la motivazione fornita dal giudice dell’esecuzione sul punto,
laddove si specifica che le elezioni di domicilio sono riferite proprio all’indirizzo in cui
l’imputata, a mani della suocera, ha ricevuto la notificazione dell’estratto contumaciale
della sentenza e non ad altri luoghi.
Del tutto generico è anche il secondo motivo di doglianza, perché con esso ci si
limita ad asserire che gli interventi edilizi – di cui la stessa ricorrente non specifica la
consistenza – sarebbero di minore rilevanza e, dunque potrebbero essere sottoposte
della sanatoria, senza neanche prospettare l’avvenuta presentazione di una domanda
in tal senso.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
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rimessa in termini per proporre ricorso per cassazione avverso detta sentenza.

ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014.

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