Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23958 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23958 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udienza: 04/03/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Valeri Nicola, nato il 20 dicembre 1972
avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Vicenza dell’Il maggio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

i

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza dell’Il maggio 2013, il GIP del Tribunale di Vicenza ha
convalidato il provvedimento del Questore di Vicenza del 7 maggio 2013, con cui si è
disposta a carico del prevenuto la misura dell’obbligo di presentazione presso la polizia
giudiziaria, in corrispondenza con le partite di calcio della squadra ivi indicata.
2. – Avverso l’ordinanza il prevenuto ha proposto, tramite il difensore, ricorso
per cassazione, deducendo: 1) la carenza di motivazione sulle ragioni per le quali

partita; 2) la mancanza di specificazione delle partite per le quali sussiste l’obbligo di
firma; 3) l’omessa indicazione del termine per proporre ricorso per cassazione; 4) la
mancanza di motivazione circa la durata dell’obbligo di firma, superiore a quella
fissata per altri soggetti indagati per il medesimo reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. – Quanto ai primi due e al quarto di ricorso, è necessario premettere
alcune considerazioni in punto di diritto.
3.1.1. – Va ricordato, in primo luogo, che secondo la giurisprudenza di questa
Corte, è legittima anche la motivazione della convalida per relationem, attraverso il
richiamo all’atto del Questore e alla richiesta del pubblico ministero (sez. 1, 18 marzo
2003, n. 12719; sez. 1, 18 luglio 2003, n. 30306; sez. 1, 20 gennaio 2004, n. 1338;
sez. 6, 12 marzo 2004, n. 12110; sez. 3, 17 dicembre 2008, n. 3437/2009; sez. 3, 18
dicembre 2008, n. 3830/2009).
In secondo luogo, in relazione all’obbligo di doppia presentazione anche nel
caso di partite giocate in trasferta, va rilevato che esso non può considerarsi
inutilmente vessatorio, presentando invece razionale carattere di strumentalità
rispetto ai beni da tutelare. È, infatti, evidente che, nel disporlo, il legislatore ha avuto

l’obbligo di presentazione è previsto per due volte e non per una sola volta per ogni

presente la necessità di evitare facili elusioni al divieto di accesso, perché è dato di
comune conoscenza che la trasferta in senso sportivo non sempre comporta
spostamenti rilevanti o, addirittura, in città diverse, ben potendo realizzarsi l’ipotesi
che una stessa città veda giocare in contemporanea due squadre calcistiche, delle
quali una “in casa” e l’altra “in trasferta”. A ciò va aggiunto che gli incontri in trasferta
possono avvenire anche nel raggio di pochi chilometri, sicché l’obbligo della duplice
presentazione ha indubbiamente una sua logica, nel senso che il soggetto – dopo
avere adempiuto l’obbligo di una sola firma – molto facilmente potrebbe raggiungere il

luogo dove si svolge la competizione sportiva in trasferta ovvero dove transitano i A N.
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tifosi, per dare sfogo a manifestazioni di aggressività (sez. 3, 25 ottobre 2007, n.
43968). Quanto alle trasferte che si svolgono più lontano, anche all’estero e al di fuori
dell’Europa, va, infine, evidenziato che l’attuale sviluppo e la generalizzata
accessibilità (anche economica) dei mezzi di trasporto consentono ormai di coprire
lunghissime distanze in un tempo relativamente breve, se parametrato alla durata
dell’intero evento sportivo, comprensiva, evidentemente, della fase preparatoria (con
l’arrivo, spesso molto anticipato, dei tifosi) e della fase successiva (con la partenza dei

3, 20 aprile 2011, n. 20528).
In terzo luogo, questa Corte ha più volte rilevato (ex multis, sez. 3, 8 marzo
2007, n. 9793; sez. 3, 8 marzo 2007, n. 9798; sez. 3, 16 febbraio 2011, n. 8435, Rv.
249363; sez. 3, n. 20528/2011) che il riferimento, contenuto nel citato art. 6, a
«manifestazioni sportive specificamente indicate» richiede non che queste siano
indicate nominativamente (il che sarebbe impossibile, sia per la evidente lunghezza
della elencazione, sia perché non è dato sapere, in relazione alla possibile lunga
durata della prescrizione, quali incontri verranno disputati da una squadra), ma che
esse siano determinabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento, il quale ha
l’onere di tenersi informato sul punto. Tale determinabilità va verificata in concreto,
caso per caso, non potendo essere valutata aprioristicamente in astratto, con la
conseguenza che, per quelle partite (in particolare, amichevoli) che siano decise in
rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione,
la carenza di previa conoscibilità incide inevitabilmente sull’esigibilità dell’obbligo di
presentazione all’autorità di pubblica sicurezza, mancando il requisito della
determinabilità da parte del destinatario dell’obbligo medesimo.
3.1.2. – Tali essendo i principi giurisprudenziali che regolano la materia, va
osservato che, nel caso di specie, l’ordinanza censurata ha adottato, quanto alla
durata e alle modalità di esecuzione della misura, una motivazione che appare
immune da vizi logici e sufficientemente circostanziata. Essa, cioè, saldandosi con
quella del provvedimento convalidato, consente un adeguato riscontro del percorso
logico-giuridico seguito dall’autorità amministrativa nel disporre la misura.
L’ordinanza di convalida in questione, infatti, utilizza, in parte, la tecnica della
motivazione

per relationem,

facendo proprie le ragioni poste a sostegno del

provvedimento del Questore relativamente alla gravità del fatto, cui aggiunge
specifiche considerazioni circa la circostanza che le condotte tenute dal prevenuto ingresso nel perimetro di gioco dopo aver forzato il portone, con conseguente
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tifosi, a volte molto ritardata, all’esito del risultato della competizione) (ex multis, sez.

sospensione della partita – hanno coinvolto più soggetti, tutti riconosciuti tramite
cognizione diretta della polizia giudiziaria e tramite le immagini delle telecamere di
sorveglianza. Quanto, poi, allo specifico profilo delle modalità di esecuzione della
misura e della sua durata, il giudice ne rileva la congruità, tenuto conto della
pericolosità del prevenuto, che emerge innanzitutto dalla sua indole violenta e dalla
circostanza dell’avere partecipato al fatto in unione con altri facinorosi. La protrazione
nel tempo della misura è, infine, puntualmente giustificata sulla base dell’accertata

rendono particolarmente spiccata la già riscontrata pericolosità del soggetto.
3.2. – In relazione, poi, alla mancata indicazione, nel corpo del provvedimento,
del termine per proporre ricorso per cassazione – oggetto del terzo motivo di
doglianza – deve rilevarsi che nessuna disposizione di legge prevede che il
provvedimento debba contenere una tale indicazione, dovendosi fare comunque
riferimento al generale termine di quindici giorni di cui all’art. 585, comma 1, lettera
a),

cod. proc. pen, decorrenti dalla notificazione, ai sensi della lettera

a)

del

successivo comma 2.
4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014.

reiterazione di fatti di danneggiamento e di violazione dell’art. 18 del T.u.l.p.s., che

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