Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2395 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2395 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
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CERRONE GIUSEPPE N. IL 18/11/1944r.
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avverso l’ordinanza n. 3052/2009 GIP TRIBUNALE di CASSINO, del
05/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;
Data Udienza: 11/12/2012
OSSERVA
Giuseppe Cerrone, in qualità di persona offesa, ricorre, tramite il suo difensore di fiducia e
procuratore speciale, contro l’ordinanza del 5.4.2012 con cui il G.i.p. del Tribunale di Cassino ha
disposto l’archiviazione del procedimento a carico di Donato Formisano indagato per il reato di
11 ricorso è inammissibile, in quanto il provvedimento di archiviazione è riconibile per
cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127 comma 5 c.p.p., ipotesi che non ricorrono
nella specie, in cui la persona offesa contesta nel merito la scelta del giudice di disporre
l ‘ archi viazione.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
C 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di C 500,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012
calunnia, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 368 c.p.