Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23949 del 21/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23949 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FABOZZO ANTIMO N. IL 02/02/1961
avverso la sentenza n. 110/2007 CORTE APPELLO di SALERNO, del
22/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /91/14.10
che ha concluso per )1 Ammlim 4,44.44410
04.4.41*, 4444 .9 14#41(

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 21/03/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 22 ottobre 2010 ha
parzialmente confermato, prosciogliendo il coimputato Ricciardi autore
dell’articolo, la sentenza del Tribunale di Salerno del 16 giugno 2006 con la quale
Fabozzo Antimo era stato condannato per il delitto di omesso controllo, quale
Criscuolo Giovanni a seguito della pubblicazione di un articolo pubblicato il 22
marzo 2001.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cessazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) una violazione di legge processuale per la mancata notifica del decreto
di citazione in appello;
b) una illogicità della motivazione sul punto della mancata dichiarazione di
estinzione per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve procedersi, quanto agli effetti penali, all’annullamento senza
rinvio dell’impugnata sentenza per essere il reato ascritto estinto per intervenuta
prescrizione.
2. Non sussistono, invero, gli estremi per il proscioglimento nel merito
ma, d’altro canto, le censure non appaiono manifestamente infondate onde deve
farsi luogo all’applicazione della causa estintiva della prescrizione del reato.
Applicando, invero, i termini di cui agli articoli 157 e 161 cod.pen. deve
affermarsi la prescrizione del reato ascritto all’imputato e alla data del 22 ottobre
2010 (reato commesso il 22 marzo 2001 con prescrizione di anni sette e mesi sei
cui devono aggiungersi le cause di sospensione della prescrizione per complessivi
anni uno mesi dieci e giorni diciannove come indicato nell’impugnata sentenza ed
ulteriore sospensione fino alla data della pronunzia, v. pagina 2) con il
conseguenziale annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione.
3. Agli effetti civili, viceversa, il ricorso deve essere rigettato.
Giova premettere, in diritto, come in tema di notificazione della citazione
dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’articolo 179
cod.proc.pen. ricorra soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia
1

Direttore del quotidiano II Corriere di Caserta, nella diffamazione in danno di

t

stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle
prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte
dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata
esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale
consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’articolo 184 cod.proc.pen. (v. a
partire da Cass. Sez. Un. 27 ottobre 2004 n. 119).
Nella specie l’imputato, pur a seguito del trasferimento di sede del luogo
Giannone SO a Torino, via Marengo 32) con notifica ivi perfezionata, ha avuto
conoscenza effettiva dell’atto se è vero che ha potuto ben difendersi in grado di
appello per cui nessuna nullità insanabile risulta essersi verificata.

P.T.M.

La Corte, annulla la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il
reato estinto per prescrizione; rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 21/3/2013.

di lavoro, ove vi era stata elezione di domicilio, in altra città (da Caserta, Corso

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