Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23946 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23946 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PETROLI SALVATORE N. IL 15/01/1949
avverso l’ordinanza n. 3557/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
12/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
leaelsentite le conclusioni del PG Dott. lijasurk . ,0 MAI T-buo
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Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 28/05/2014

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Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 12.2.2014 il Tribunale del riesame di Roma ha
rigettato l’appello proposto nell’interesse di PETROLI Salvatore avverso
la ordinanza emessa il 6.12.13 dal G.I.P. del Tribunale di Roma con la
quale è stata rigettata la istanza difensiva di revoca o sostituzione della
misura degli arresti domiciliari .

PETROLI deducendo:
2.1.

erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione
in ordine alla gravità indiziaria non avendo delineato , allorquando ha
opposto la preclusione derivante dal provvedimento del riesame,
l’analogia tra tale provvedimento ed i motivi dedotti dalla difesa né, in
relazione agli elementi nuovi, facendo cenno alle prospettazioni fornite
negli interrogatori di garanzia dal PETROLI e dalla coindagata ORSINI. In
particolare, quanto ai capi da A) a K) si richiamano le dichiarazioni del
COSMA successive all’interrogatorio di garanzia del PETROLI e
confermative di esso in ordine alla anticipazione del denaro e della
effettiva verificazione degli acquisti e che palesano l’inidoneità ai fini del
peculato della sola falsità delle fatture. Si evidenzia, inoltre, l’assenza di
autonomia da parte del PETROLI nella gestione della spesa che, invece,
coinvolgeva numerosi altri soggetti mai interpellati nel corso delle
indagini. In relazione ai capi da L) a Q), sono evidenziate alcune
circostanze di fatto relative alla regolare effettuazione della spesa,
tramite gli uffici della segretaria ORSINI, per la prestazione alberghiera
di cui ebbe a godere il PETROLI che proverebbero il narrato degli
indagati. In relazione ai capi da R) ad S) gli accertamenti della GDF
riscontrano quanto dichiarato dagli indagati in sede di garanzia
risultando anticipate le somme date in pagamento e ritualmente
rimborsate, negando la sussistenza di qualsiasi appropriazione. In
relazione ai capi da T) a V) nessuna appropriazione poteva ipotizzarsi
rispetto a somme pagate e poi rimborsate, risultando irrilevante la scelta
della camera secondo quanto dichiarato dal PETROLI. In relazione ai capi
da W) a AA) sia il PETROLI che la ORSINI hanno spiegato bene in sede
di interrogatorio quanto accaduto, fornendo il primo anche il riscontro
costituito dal pagamento dell’agenzia di viaggio, diviso in due. Anche in
questo caso si tratterebbe di somme versate in anticipo.

2.2.

erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione
in ordine alle esigenze cautelari, nella specie insussistenti essendosi,

2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore del

inoltre, omesso di considerare che, secondo le allegazioni difensive, gli
incarichi per i quali il PETROLI aveva fatto domanda erano stati
assegnati, tra il gennaio ed il febbraio 2014, ad altri soggetti. Si
censura, inoltre, l’eccentrico assunto del Tribunale secondo il quale il
PETROLI avrebbe potuto, in ogni caso, commettere altri reati della
stessa specie quale extraneus. Ed infine si rimarca l’assenza di
qualsivoglia altro indice di pericolosità come pure l’assenza di

delle deduzioni difensive sullo stato di salute e sull’avviato giudizio
immediato.
2.3.

E’ pervenuta memoria difensiva con la quale si rappresenta che,
a seguito del trasferimento a partire dal 18.3.2013 delle attività
dell’INRAN ad altro ente, non sussisterebbero le condizioni per ipotizzare
il pericolo recidivante.
3.

Il ricorso è fondato.

4.

Il primo motivo è fondato.

5. Invero, a fronte delle articolate deduzioni difensive che poggiavano sulle
dichiarazioni difensive rese in sede di interrogatorio di convalida dal
PETROLI e dalla coindagata ORSINI, il Tribunale si è limitato a rinviare
alla decisione resa in sede di riesame senza alcuna giustificazione in
ordine alla esaustività di tale decisione rispetto alle doglianze mosse in
appello e senza alcuna motivazione sulla ininicidenza delle dichiarazioni
difensive e quelle del COSMA.
6. Anche il secondo motivo è fondato siccome del tutto eccentrico il
riferimento alla sola possibilità dell’indagato di presentare domanda per
altri incarichi e vacuo ed eccentrico quello di poter commettere altri reati
analoghi quale extraneus.
7. All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento della ordinanza con
rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al
Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, 28.5.2014.

motivazione in ordine al giudizio di adeguatezza della misura in ragione

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