Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23945 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23945 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PETROLI SALVATORE N. IL 15/01/1949
avverso l’ordinanza n. 3713/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
12/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. iLAt4h.2 MA te 1.-t..0 QL
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/05/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 12.2.2014 il Tribunale del riesame di Roma ha
rigettato l’appello proposto nell’interesse di PETROLI Salvatore avverso
l’ordinanza emessa il 6.12.2013 dal G.I.P. del Tribunale di Roma con la

degli arresti domiciliari nei confronti del predetto.
2. Avverso la ordinanza ricorre per cassazione il difensore del PETROLI
deducendo:
2.1.erronea applicazione della legge penale in relazione all’assunto secondo
il quale lo stato di salute non sarebbe valutabile in termini di
incompatibilità rispetto alla misura degli arresti domiciliari.
2.2.erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione
rispetto alla incidenza del dedotto stato di salute sulle esigenze cautelari
fissate in relazione al solo profilo del pericolo di reiterazione di reati della
stessa specie rispetto al quale dovevano considerarsi gli elementi già
presenti in atti relativi al pensionamento del PETROLI, al rinvio a
giudizio, alla cessazione dell’ente nell’ambito del quale il predetto
avrebbe consumato gli illeciti, alla cessazione della carica ben prima
della cessazione dell’ente, all’assenza di precedenti. Sicché illogico
sarebbe l’assunto relativo alle possibili autorizzazioni per soddisfare le
esigenze di salute che potrebbero insorgere senza preavviso; inoltre il
Tribunale, secondo il quale la difesa non avrebbe dedotto elementi dai
quali poter desumere l’affievolimento della misura, avrebbe negletto il
dedotto aggravamento dello stato di salute, l’assegnazione ad altri degli
incarichi per i quali il PETROLI aveva fatto domanda e l’avvenuto
esercizio dell’azione penale.
2.3.E’ pervenuta memoria difensiva con la quale si rappresenta che, a
seguito del trasferimento a partire dal 18.3.2013 delle attività
dell’INRAN ad altro ente, non sussisterebbero le condizioni per ipotizzare
il pericolo recidivante.
3.

Il ricorso è inammissibile.

4.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

5.

E’ orientamento consolidato quello secondo il quale in relazione alla
misura degli arresti domiciliari non è deducibile l’incompatibilità delle
condizioni di salute, la cui valutazione è prevista ex art. 275 co. 4 c.p.p.
per la sola misura inframuraria
1

(Sez.

5,

Sentenza n.

40432

del

quale è stata rigettata l’istanza di revoca o sostituzione della misura

I
13/07/2007 Rv. 238179

Imputato: La Mattina; Sez. 5, Sentenza n.

5827 del 02/12/1999 Rv. 215469 Imputato: Pisanu).
6.

Sicchè del tutto correttamente il Tribunale ha rigettato l’assunto
difensivo a riguardo della dedotta incompatibilità delle condizioni di
salute con il regime degli arresti domiciliari in atto, osservando del pari
ineccepibilmente che le esigenze terapeutiche – come del resto già
osservato in prime cure – potevano essere salvaguardate attraverso le

7.

Il secondo motivo è inammissibilmente generico non evidenziando il
rapporto tra il devoluto e la sua novità rispetto alle ragioni che hanno
presieduto alla misura e le argomentazioni offerte dal provvedimento
impugnato.

8.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 28.5.2014.

opportune autorizzazioni.

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