Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23944 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23944 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RINICELLA GIROLAMO N. IL 12/10/1965
avverso l’ordinanza n. 1851/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
08/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ao btxTsko t

errso.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/05/2014

i

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1.

Con ordinanza del 8.1.2014 il Tribunale di Palermo – decidendo
all’esito della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla
Corte di cassazione il 25.9.2013, in parziale accoglimento dell’appello

avverso l’ordinanza del 23.1.2013 con la quale il G.I.P. dello stesso
Tribunale ha rigettato la richiesta di applicazione della misura della
custodia in carcere a RINICELLA Girolamo – ha applicato a quest’ultimo
la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. riconoscendo a
carico del predetto gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui
agli artt. 110 e 629 co. 2 c.p. ai danni di VILARDI Salvatore.
2.

Avverso la ordinanza propone personalmente ricorso per cassazione
il RINICELLA deducendo manifesta illogicità della motivazione per
travisamento delle fonti di prova e dei fatti ed omessa valutazione di
elementi di prova essenziali per la decisione. In particolare, il Tribunale
avrebbe escluso che il RINICELLA avesse agito nell’esclusivo interesse
della stessa vittima o per motivi di solidarietà umana considerando
erroneamente che l’indagato aveva continuato a fungere da
intermediario anche dopo la restituzione del mezzo, non avendo
considerato che con il recupero dell’autocarro non si era esaurita
l’aspettativa della vittima che cercava di ottenere anche la restituzione
di attrezzi ivi riposti, cosicché in rapporto a tale aspettativa si
giustificava la corresponsione dell’ulteriore somma di 200 o 300 euro,
mantenendosi l’intervento dell’indagato sempre nell’ambito dei motivi di
solidarietà. Quanto al secondo elemento considerato dal Tribunale,
doveva considerarsi il coinvolgimento amicale da parte del CORDONE
Giovanni per il pregresso furto subito dallo stesso indagato. Anche il
contatto dell’indagato con il SALEMI in occasione di un altro furto di
furgone non rivela alcuna condotta illecita ma ancora una volta
l’intrapresa da parte dell’indagato di un canale già sperimentato in
favore di un amico e su sua richiesta. La natura gratuita dell’apporto
dell’indagato emergerebbe, di poi, dal compendio intercettivo tra gli
estorsori SALEM’ e FAUCI che si lamentano di non averci guadagnato
nella vicenda senza che questo avesse «preoccupato» l’indagato che
era andato a « disturbarli ». L’amicizia tra l’indagato e la vittima era

proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese

poi provata dalla ripresa della loro partecipazione con familiari ad uno
spettacolo.
3.

Il ricorso è fondato.

4.

Invero, in applicazione del principio di diritto della sentenza
rescindente e per giustificare l’interesse non esclusivo della parte offesa
a base dell’intervento del ricorrente sono stati individuati due elementi
solo apoditticamente ed illogicamente ritenuti significativi nel senso

somma pretesa dall’estorsore dopo la restituzione del furgone, è
attribuita una valenza sfavorevole solo ipotetica pur in presenza di una
giustificazione proveniente dalla stessa parte offesa che «avanzava»
la restituzione di attrezzi contenuti nel furgone. Il secondo, fondato su
un contatto dell’indagato con il SALEMI a seguito di un altro analogo
furto, è illogicamente ritenuto sintomo della «funzione di
mediazione», benchè desunto da altro contesto e sebbene la stessa
ordinanza osservi che tale contatto non abbia avuto uno sviluppo tale da
far delineare gli estremi dell’estorsione.
5.

La completa inconsistenza della giustificazione della ordinanza ne
comporta l’annullamento senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, 28.5.2014.

dell’accusa. Al primo, che attiene alla corresponsione di una residua

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