Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23940 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23940 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
i. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo
avverso l’ordinanza del 05/07/2013 del Tribunale di Palermo nei confronti di
2. CARRECA Elio, nato a Palermo il 28/09/1955;
esaminati gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso e udita in camera di consiglio
la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. Roberto Aniello, che
ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito il difensore del Carreca, avv. Giuseppina Valentina Aronica, che si è
riportata alla memoria difensiva in atti, insistendo per il rigetto del ricorso del p.m.
Motivi della decisione
1. Nel quadro di articolate e complesse indagini imperniate sulla posizione
processuale di Faustino Giacchetto, indagato per costituzione di una associazione per
delinquere volta a commettere più reati di truffa aggravata, di turbativa d’asta e di
corruzione il G.I.P. del Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa il 17.6.2013, ha
applicato nei confronti del funzionario della Regione Sicilia Elio Carreca la misura
cautelare degli arresi domiciliari (disattendendo la richiesta di misura custodiale
carceraria del p.m.) in ordine al reato di corruzione passiva propria antecedente (artt. 81
co. 2, 319, 319 bis c.p.: capo M della rubrica). Contestazione rivoltagli per avere, quale
dirigente del Servizio Manifestazioni e Eventi dell’Assessorato al Turismo della Regione
Sicilia, compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio, consistenti nell’essersi adoperato
“per favorire arbitrariamente la decretazione della manifestazione Taormina Fashion Awards

Data Udienza: 28/01/2014

2. Giudicando sull’istanza di riesame del provvedimento cautelare proposta dal
Carreca, il Tribunale distrettuale di Palermo con ordinanza del 5.7.2013 ha accolto il
gravame e annullato il provvedimento del g.i.p., ordinando la liberazione dell’indagato.
2.1. Il Tribunale, all’esito di una meditata analisi di tutte le risultanze delle
indagini interessanti il rapporto tra Carreca e Giacchetto (dialoghi telefonici e messaggi
sms) è pervenuto alla conclusione o dell’insussistenza del fatto di corruzione propria (per
asservimento della funzione, secondo l’impostazione dell’accusa “corretta” dal g.i.p. ex
art. 319 c.p.) o, meglio, dell’assenza -allo stato dei dati conoscitivi- di un contesto
indiziario munito connotato dalla gravità richiesta dall’art. 273 c.p.p. per l’applicazione
di una misura cautelare restrittiva.
Premesso che costituisce dato certo (emergente ex actis e ammesso dallo stesso
indagato) che Carreca si sia rivolto a Giacchetto per cercare di procurare una stabile
attività lavorativa al figlio Manfredi, così operando in una fase temporale pressoché
coeva alla istruzione del procedimento amministrativo conclusosi con il decreto del
dirigente generale del Dipartimento del Turismo dell’omologo Assessorato Regionale
(decreto firmato dal dirigente Marco Salerno n. 1889/96 del 29.11.2011), con cui si è reso
esecutivo l’evento Taormina Fashion Awards finanziato per l’importo di euro 414.000, i
giudici del riesame cautelare hanno rilevato che:
1. nella vicenda scandita dall’interessamento del Giacchetto per l’approvazione e il
finanziamento della manifestazione da lui perorata sono intervenuti, nella fase
preliminare (istruttoria) anteriore all’adozione del d.d.g. n. 2889/96, altri interlocutori
dell’indagato Giacchetto, quali il deputato regionale Carmelo Currenti (non indagato) e
soprattutto il funzionario Antonino Belcuore (indagato per corruzione passiva speculare

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indicatagli da Faustino Giacchetto, superando i vincoli finanziari imposti dal c.d. Patto di
Stabilità e alterando a favore del Giacchetto l’iter per l’aggiudicazione della gara”ed accettando,
quale controprestazione, la promessa di una utilità consistente nella “assunzione del di lui
figlio Manfredi presso un R.T.I. nel quale Giacchetto prestava la propria consulenza” (reato
commesso a Palermo dal settembre al dicembre 2011). Nell’ordinanza cautelare il g.i.p.,
rilevata la mancata individuazione nella delineata accusa di uno o più specifici atti
contrari ai doveri di ufficio del Carreca, ha ritenuto di dover “precisare” (paragrafo 5.3.,
pg. 189 ss., intitolato “imputazione alternativa per Carreca”) che l’atto contrario ai doveri
che realizza il reato ex art. 319 c.p. include anche i “comportamenti” elusivi dei doveri di
ufficio in ragione di un “asservimento del ruolo a finalità private e illecite” dietro promessa di
ricevere delle utilità economiche. Ipotesi, questa, rapportabile alla condotta posta in
essere dall’indagato.
Il g.i.p. ha ritenuto il Carreca attinto da gravi indizi di colpevolezza derivanti dai
documenti sequestrati e dalle connesse verifiche storiche eseguite dalla p.g. e,
soprattutto, dalle diverse intercettazioni telefoniche e ambientali che lo vedono dialogare
con il coindagato (corruttore) Giacchetto in riferimento alla manifestazione Taormina
Fashion Awards caldeggiata dal Giacchetto, che ne sollecita una rapida “decretazione”
(delibera di finanziamento e approvazione dell’evento). Conversazioni in cui il Carreca
allude all’esigenza di una assunzione professionale del figlio Manfredi, già segnalata al
Giacchetto, che rassicura il funzionario regionale.
Lo stesso g.i.p. ha ravvisato la sussistenza di esigenze cautelari giustificanti
l’applicata misura domiciliare, aventi natura probatoria e socialpreventiva (pericolo di
recidiva specifica correlata alla “capacità di influenzare lo svolgimento delle indagini”).

2.2. Avuto riguardo alla precisazione con cui il g.i.p. disponente la misura

cautelare ha ravvisato nel rapporto intessuto dal Carreca con Giacchetto un mercimonio
della funzione pubblica, cioè un asservimento del proprio ruolo alle finalità private
perseguite dal Giacchetto, il Tribunale del riesame con apprezzabile acribia si è posto la
questione dei rapporti intercorrenti tra la fattispecie di cui all’art. 319 c.p. e la novellata
fattispecie di cui al’art. 318 c.p. (come riformulato dalla L. 6.11.2012 n. 190 ed intestato
corruzione per l’esercizio della funzione”), alla cui stregua le condotte di asservimento della
funzione dovrebbero reputarsi assorbite nel detto “nuovo” art. 318 c.p. Tesi, questa, cui
sembra aderire il Tribunale (“il legislatore ha certamente esteso l’area di punibilità della
vecchia corruzione per atti di ufficio, venendo ad inglobare nel nuovo art. 318 c.p. condotte prima
sussumibili nell’art. 319 c.p.”), che tuttavia ha risolto la tematica in punto di fatto,
ribadendo la sussistenza di continuità normativa tra vecchie e nuove ipotesi di
corruzione e, richiamata una decisione di questa S.C. (Sez. 6, 24.1.2013 n. 9079, Di Nardo,
rv. 254162), ha giudicato superfluo accertare se un fatto pregresso già qualificato come
corruzione propria ex art. 319 c.p. possa essere sussunto nel nuovo art. 318 c.p.,
prevedendo questa norma la stessa pena prevista dall’art. 319 c.p. nel testo vigente al
momento del fatto reato ascritto al Carreca (e al Giacchetto ex art. 321 c.p.).
Non è questa la sede per affrontare funditus l’esposta questione e verificare se la
messa a disposizione del proprio ufficio”, già ricadente nell’area dell’art. 319 c.p. (quale
attività contraria ai doveri di ufficio), corrisponda oggi alla fattispecie prevista dal nuovo
testo dell’art. 318 c.p., salvo ribadire come in ogni caso l’atto del pubblico ufficiale
oggetto di mercimonio non debba essere interpretato in senso formale, potendo tale
nozione ricomprendere qualsiasi comportamento, più o meno protratto nel tempo, lesivo
dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque
eserciti una pubblica funzione. Il problema nel caso di specie è -come detto- superato dal
Tribunale in fatto, in virtù del rilievo dell’insufficienza degli indizi dimostrativi di un
effettivo asservimento della funzione del Carreca ai privati interessi del Giacchetto
(“..ritiene comunque il Tribunale che nel caso in esame non sia ravvisabile una ‘messa a servizio’
della propria funzione da parte di Carreca”).
,

,

2.3. Il Tribunale di Palermo ha constatato che effettivamente il Carreca ha fornito
informazioni a Giacchetto sullo stato del procedimento e sui presumibili tempi di
emissione del decreto dirigenziale, ma ha osservato come tale evenienza, da sé sola, non
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all’azione corruttiva del Giacchetto), direttore del servizio turistico regionale di
Taormina e responsabile del procedimento di gara per l’aggiudicazione degli appalti;
2. è il Belcuore a tenere costantemente informato il Giacchetto sull’evoluzione
della “pratica” per la decretazione dell’evento di Taormina e a rappresentargli le
difficoltà sollevate proprio da Carreca in rapporto ai limiti dettati dal patto di stabilità;
3. il Giacchetto non si rivolge direttamente al Carrera per sbloccare la pratica ma si
adopera per attivare (anche per mezzo del citato Belcuore) l’azione sollecitatrice di altri
personaggi più autorevoli del Carreca (l’on. Currenti perché si attivi presso l’assessore
regionale al Turismo, esponente del suo stesso partito politico; il funzionario Maria
Brandi della Ragioneria Centrale del Dipartimento Turismo);
4. nessun dato accredita l’ipotesi, formulata nella richiesta cautelare del p.m., che
il Carreca avrebbe altresì favorito Giacchetto, preferendo il Taormina Fashion Awards ad
altro diverso evento già svoltosi in passato e pure inserito nel calendario dei grandi
eventi per l’anno 2011, essendo emerso come non competesse in alcun modo al Carreca
la decisione/ scelta sull’evento da finanziare.

3. Il descritto provvedimento del riesame è stato impugnato per cassazione dal
Procuratore della Repubblica di Palermo, che ha dedotto la manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione del Tribunale, perché in palmare contrasto con le
evidenze processuali compendiate da pagina 179 e seguenti dell’ordinanza cautelare del
g.i.p. del 17.6.2013 (che il ricorrente reputa opportuno riportare integralmente nel suo
atto impugnatorio).
Sostiene il ricorrente p.m. che gli elementi passati in rassegna nel’ordinanza
cautelare genetica permettono di ricostruire con precisione il patto corruttivo instaurato
dal Giacchetto con il Carreca, basato sul fattivo interessamento del funzionario per
giungere alla decretazione dell’evento di Taormina e sulla contestuale richiesta di
assunzione del figlio, la cui promessa Carreca risulta aver accettato e più volte
sollecitato. Dai medesimi elementi conoscitivi emerge che, a differenza di quanto asserito
dal Tribunale, il Carreca era il dirigente dell’ufficio cui spettava finanziare la
manifestazione, preferita arbitrariamente ad altro evento già finanziato l’anno prima.
Per altro, aggiunge il ricorrente p.m., la rilevanza gravemente indiziaria delle
acquisite evidenze processuali è stata riconosciuta dallo stesso Tribunale del riesame
palermitano che, con ordinanza dell’1.7.2013, ha rigettato l’istanza di riesame del
Giacchetto, confermando anche la solidità della contestazione di corruzione “in concorso”
con Carreca. In quella sede il Tribunale ha reputato ampiamente provato che il Carreca
abbia agito in contrasto con i propri doveri di ufficio per avvantaggiare il Giacchetto
nell’aggiudicazione della gara di appalto del Taormina Fashion Awards.
4. Con memoria depositata il 17.1.2014 il difensore dell’indagato Carreca ha
sottoposto a critica il ricorso del pubblico ministero, segnalandone le carenze censorie e
sollecitandone il rigetto.
5. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Palermo non può trovare
accoglimento, perché basato su motivi di censura destituiti di fondamento e per alcuni
versi privi di specificità (fino a lambire i contorni di una impugnazione inammissibile).
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consenta inferenze rappresentative dell’asservimento della funzione. E ciò anche per
altre ragioni portate in luce dalle indagini. Giacchetto non ha un rapporto di particolare
confidenza con Carreca, tant’è che il più delle volte si rivolge ad altri (Belcuore) per
acquisire utili notizie sulla finanzianda manifestazione di Taormina. Né possono
tralasciarsi i reciproci commenti di Giacchetto e Belcuore sull’atteggiamento del Carreca,
che interpretano come dilatorio o temporeggiatore (“Se davvero vi fosse stato un patto
corruttivo, anche implicito, tra Carreca e Giacchetto, quest’ultimo non avrebbe avuto ragione di
temere il comportamento del funzionario corrotto e avrebbe potuto costantemente interloquire e
relazionarsi con lui”). In definitiva Giacchetto non sembra aver avuto un reale potere di
influenza spendibile nei confronti di Carreca, se ha dovuto sollecitare l’intervento del
politico Currenti e dell’altro funzionario Belcuore per accelerare la “pratica”.
In siffatto quadro ricostruttivo, a giudizio del Tribunale, il fatto che Giacchetto
abbia in qualche maniera millantato una imminente assunzione del figlio di Carreca
(assunzione mai avvenuta) va letto non come dato sintomatico di un rapporto corruttivo
tra i due, ma più credibilmente come un tentativo del disinvolto Giacchetto di ingraziarsi
il funzionario (“Ciò non basta a dimostrare l’avvenuta corruzione del funzionario regionale, non
avendo costui tenuto un comportamento sufficientemente sintomatico di un asservimento della
funzione esercitata alla volontà e alle esigenze personali di Giacchetto”).

5.2. Da un altro lato, pur a fronte di un provvedimento quale l’ordinanza del

riesame concernente l’indagato Carreca, che si segnala per la particolare attenzione posta
nel valutare la dinamica sequenza del rapporto venuto in essere tra Carreca e Giacchetto,
il ricorso si astiene dall’indicare gli specifici passaggi o argomenti del provvedimento che
dovrebbero dare corpo alla denunciata contraddittorietà e manifesta illogicità della
decisione liberatoria adottata dai giudici del riesame. Meramente assertiva si rivela in
questa prospettiva la presunta competenza funzionale del finanziamento della
manifestazione in capo all’ufficio diretto dal Carreca. Evenienza di cui vi è sì traccia nella
richiesta cautelare del p.m., ma della quale non è fornita (né dall’ordinanza cautelare del
g.i.p., né dall’odierno ricorso) idoneo indice dimostrativo.
5.3. Quanto alla incongruenza o illogicità fatta discendere dall’avere lo stesso

Tribunale del riesame rigettato, con una precedente ordinanza (1.7.2013), il gravame
cautelare del coindagato Giacchetto, avvalorando la fondatezza o comunque correttezza
della contestazione degli episodi corruttivi attribuitigli, tra i quali deve annoverarsi
anche quello relativo al funzionario Elio Carreca, è agevole formulare un rapido rilievo.
L’anteriore decisione del riesame ha avuto per oggetto la peculiare posizione di
Faustino Giacchetto, al quale sono stati contestati più reati che lo coinvolgono in tutti e
quattro i grandi eventi finanziati entro l’anno 2011 dalla Regione Sicilia ed episodi di
corruzione attiva riferiti anche a pubblici ufficiali diversi dal Carreca (il già citato
Belcuore e Bruno De Vita). Il giudizio espresso dal Tribunale, in quella diversa e
precedente sede valutativa, sulla ipotizzata condotta corruttiva del Carreca prescinde
dalla diversa e più penetrante analisi sviluppata con l’ordinanza che ha accolto il riesame
dello stesso Carreca, esaminando in dettaglio tutti i passaggi muniti di peso indiziario,
muovendo dalla stessa problematica (come detto) della definizione dell’area della

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5.1. Da un lato il ricorrente p.m., allegando i passaggi dell’ordinanza cautelare del
g.i.p. annullata dall’impugnato provvedimento del riesame, prospetta a questa Corte una
rivisitazione o rilettura meramente fattuali delle fonti probatorie e certamente estranee al
giudizio di legittimità, di cui mostra di deformare limiti e caratteri. In sede di ricorso per
cassazione ai sensi dell’art. 311 co. 2 c.p.p. la motivazione di un provvedimento cautelare
(genetico o in sede di riesame) diviene censurabile soltanto nel caso in cui si mostri priva
dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, sì da risultare apparente o
talmente priva di coesione argomentativa da non rendere comprensibile le ragioni che
hanno giustificato l’adozione della misura cautelare. In tema di misure cautelari
personali la Corte di Cassazione non dispone di alcun potere di revisione degli elementi
materiali e storici delle vicende integranti la regiudicanda cautelare, ivi inclusi la
consistenza degli indizi e l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure
ritenute adeguate, poiché si tratta di accertamenti riservati in via esclusiva e
insindacabile al giudice che ha emesso la misura cautelare e al giudice del riesame. Il
controllo di legittimità sui punti devoluti non può, per tanto, che essere circoscritto
all’esclusivo esame del provvedimento impugnato, onde verificarne la corrispondenza al
duplice requisito di una compiuta esposizione delle ragioni giuridicamente significative
che lo hanno determinato e all’assenza (nel corpo della motivazione) di aporie e illogicità
evidenti del percorso decisorio. Con l’ovvia conseguenza che esulano dal controllo di
legittimità le deduzioni afferenti all’interpretazione e alla specifica solidità dei fatti
indizianti, alla valutazione comparativa della loro affidabilità, alla selezione descrittiva
di quelli reputati determinanti (cfr. ex plurimis: Sez. 2, 7.12.2011 n. 56/2012, Siciliano, rv.
251760).

presunta condotta criminosa alla luce delle “precisazioni” apportatevi dallo stesso g.i.p.
nel provvedimento cautelare genetico (profilo sul quale non si è fermata l’ordinanza
reiettiva del riesame di Giacchetto).

P. Q. M.
Rigetta il ricorso.

Roma, 28 gennaio 2014

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