Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2394 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2394 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LANDI VINCENZO N. IL 05/05/1968
avverso la sentenza n. 561/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
18/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;
Data Udienza: 11/12/2012
OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza del 23
ottobre 2009 con cui il Tribunale in sede aveva ritenuto Vincenzo Landi responsabile del reato di
cui all’ari 388 c.p., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
L’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la
lato, che il bene pignorato sarebbe stato erroneamente ricercato in un luogo diverso da quello in cui
si trovava il bene, dall’altro, che non avrebbe ricevuto la notifica dell’avviso di consegna dei beni
pignorati.
I motivi dedotti sono tutti generici, in quanto non fanno altro che riproporre, in maniera quasi
testuale, nel ricorso per cassazione i motivi fatti valere in appello e rispetto ai quali la Corte
territoriale ha risposto in maniera completa e approfondita. Secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte la riproposizione pressoché invariata di censure, precedentemente espresse e valutate,
non rende possibile il controllo sul provvedimento impugnato da parte del giudice funzionalmente
superiore, non essendo individuabili i punti della sentenza che si intendono sottoporre a ulteriore
vaglio, per la mancanza di argomentazioni critiche che la riguardino.
La rilevata genericità dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso; segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una
somma che si stima equo liquidare in E 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di C 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012
contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione non avendo i giudici considerato, da un