Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23938 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 23938 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto ex art. 625 bis c.p.p. da FERRARI Manuel, nato a lesi (AN) il
15/03/1979, avverso la sentenza in data 17/05/2013 della Corte di Cassazione;
esaminati gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni.
Motivi della decisione
1. Con sentenza del 27.3.2012 la Corte di Appello di Ancona, confermandola in
punto di responsabilità, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ancona
sezione di lesi che ha riconosciuto Manuel Ferrari colpevole del reato di cui all’art. 707
c.p., riducendo la pena allo stesso inflitta (esclusa la valutazione della recidiva, stante la
natura contravvenzionale del reato) ad otto mesi di arresto.
2. Giudicando sull’impugnazione del Ferrari (per addotto erroneo vaglio di una
sentenza ex art. 444 c.p.p. per il reato di furto quale precedente condanna per motivi di
lucro integrante la fattispecie di cui all’art. 707 c.p.), questa Corte con sentenza del
17.5.2013 (Cass. Sez. 2, n. 29448/2013) ha rigettato il ricorso.
3. Con tempestivo atto d’impugnazione Manuel Ferrari ha proposto ricorso
straordinario per errore di fatto avverso l’indicata sentenza di legittimità.
Adduce il Ferrari che questa Corte con la decisione impugnata, decidendo sul
secondo motivo di ricorso ipotizzante violazione dell’art. 597 c.p.p., è stata “trascinata in
un fraintendimento dei fatti” indotto dalla sentenza di appello nella parte in cui la stessa
avrebbe supposto un suo concorso criminoso nel reato ex art. 707 c.p. con il coimputato
Giovanni Lafforé. Concorso criminoso che la sentenza di primo grado ha escluso,
riconoscendo il Ferrari colpevole della sola illecita detenzione degli oggetti rinvenuti in
sua personale disponibilità. La Cassazione “ha travisato la sentenza di appello” e i fatti dalla
stessa riconosciuti. La riduzione di pena operata dalla Corte dorica (per esclusione della

Data Udienza: 06/12/2013

4. Il ricorso straordinario del Ferrari va dichiarato de plano inammissibile, ai sensi
dell’art. 625 bis -co. 4, prima parte- c.p.p., per indeducibilità e infondatezza manifesta
delle censure mosse alla sentenza di legittimità del 17.5.2013, che ha respinto il suo
ricorso per cassazione.
E’ agevole rilevare, infatti, che le confuse doglianze del Ferrari, avulse perfino dalla
semplice lettura della stessa sentenza di appello, che non ha applicato alcun genere di
continuazione con altri reati, confermando la sua condanna per il solo contestato reato
contravvenzionale ex art. 707 c.p. e riducendo la relativa pena, non individuano nessuna
erronea percezione fattuale riferibile alla decisione reiettiva del ricorso.
Di tal che gli odierni rilievi critici appaiono in tutta evidenza pretestuosi ed estranei
all’area di inferenza dell’art. 625 bis c.p.p., non ponendo in luce alcun reale errore di fatto
nell’esame della condotta criminosa di cui è stato riconosciuto definitivamente colpevole
il Ferrari. Palese è, se mai, l’errore di diritto dello stesso Ferrari allorché con l’originario
ricorso avverso la sentenza di appello ha ipotizzato una insussistente reformatio in peius
nell’asserito concorso criminoso del prevenuto che sarebbe stato ipotizzato dalla Corte
dorica. Profilo censorio di cui si è comunque fatta carico questa S.C. con la sentenza del
17.5.2013, non incorrendo in alcun errore di fatto ex art. 625 bis c.p.p. La sentenza di
legittimità ha, in vero, ribadito che Ferrari è stato riconosciuto colpevole di ingiustificato
possesso dei soli oggetti sequestrati in sua disponibilità (un paio di forbici e un paio di
guanti in plastica). Né è dato comprendere per quale ragione -secondo la fuorviante
lettura del ricorrente- l’esclusione del concorso criminoso, asseritamente ipotizzato dalla
Corte di Appello (per altro non incidente sul fatto reato per cui è stato condannato il
Ferrari), avrebbe dovuto comportare una ulteriore riduzione della pena.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione straordinaria segue per
legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma
di euro 1.000 (mille) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 6 dicembre 2013

recidiva) non rileva, poiché la Corte territoriale ha mantenuto per il Ferrari la medesima
pena, pur riconoscendo la “continuazione con nuovi reati”, sicché la pena base avrebbe
dovuto essere ridotta per assorbire l’aumento di pena per la continuazione.

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