Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23937 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23937 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da ROMANO Enrico, nato a Napoli il 02/04/1969, avverso
l’ordinanza in data 20/06/2013 del Tribunale di Napoli nella procedura incidentale di
riesame di ordinanza cautelare carceraria;
esaminati gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott.
Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione
1. Nel contesto di indagini preliminari su una vasta rete criminale dedita al traffico
e all’importazione in Italia di sostanza stupefacente del tipo cocaina il g.i.p. del Tribunale
di Napoli ha applicato, con ordinanza del 12.4.2013, tra gli altri ad Enrico Romano la
misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di associazione per delinquere di
natura transnazionale finalizzata all’acquisto in territorio estero (Spagna), al trasporto,
alla importazione e alla successiva distribuzione in Italia di cocaina (di cui complessivi
kg. 51 caduti in sequestro), fungendo il Romano da diretto coadiutore del capo
dell’associazione Giuseppe Sabatino per la tenuta dei contatti con gli emissari e fornitori
esteri della droga (capo A della rubrica) nonché di concorso in illecita importazione dalla
Spagna di una partita di cocaina giunta in Italia il 10.3.2006 (capo C della rubrica).

Data Udienza: 06/12/2013

2. Giudicando sulla richiesta di riesame dell’indagato, il Tribunale distrettuale di
Napoli con l’indicata ordinanza del 20.6.2013 ha respinto il gravame e confermato il
provvedimento coercitivo, condividendo -perché aderenti alle inferenze valutative
indotte dagli esiti delle indagini- le valutazioni espresse dal g.i.p. sulla sussistenza di un
solido quadro indiziario e sull’immanenza di ragioni socialpreventive giustificanti i
l’applicata misura custodiale.

(

3. Avverso l’ordinanza del riesame cautelare è stato proposto ricorso per
cassazione dal difensore dell’indagato, cui ha fatto seguito anche un ricorso personale
dello stesso Romano, che riprende ed estende le ragioni di censura indicate dal difensore.
Il ricorso del difensore denuncia violazione di legge in rapporto all’art. 273 c.p.p.,
contestando la concludenza del quadro indiziario, privo di reale gravità.
Erroneamente il Tribunale ha ritenuto il Romano partecipe dell’associazione
dedita al narcotraffico ex art. 74 L.S., che -secondo l’accusa- avrebbe operato da settembre
2005 al settembre 2006. Ma in tale periodo risulta censito un solo episodio di reato ex art.
73 L.S. (il g.i.p. disponente la misura cautelare ha escluso i gravi indizi per altre due
analoghe contestazioni) e i rapporti telefonici con il Sabatino, cui il Tribunale ha attribuito
rilevante peso, si manifestano in un periodo assai più breve (dal febbraio all’aprile 2006).
I dati che emergono dalle indagini inducono ad escludere che nell’arco temporale di vita
dell’associazione criminosa il Romano abbia davvero esercitato il ruolo di “collaboratore”
di Sabatino nelle molte attività connesse al traffico di stupefacenti da costui intessute.
Con riguardo al reato di importazione di cocaina sub C) l’ordinanza cautelare
genetica, mentre attribuisce sia ad Enrico Romano che al padre Giovanni una comune
fattiva collaborazione con il Sabatino, non dispone alcuna misura cautelare nei confronti
del ridetto Giovanni Romano. La circostanza diviene sintomatica della fragilità e della
contraddittorietà dei dati indiziari che illogicamente si è ritenuto di valorizzare nei
confronti del solo Enrico Romano.
Con il proprio ricorso personale l’indagato aggiunge ad ulteriore sostegno degli
argomenti esposti dal difensore due elementi che reputa rilevanti per inquadrare la sua
posizione. L’uno riguarda l’annullamento dell’iniziale ordinanza cautelare emessa sui
fatti oggetto di imputazione dal g.i.p. del Tribunale di Napoli ad opera del Tribunale del
riesame partenopeo. Annullamento confermato dalla Cassazione con il rigetto del ricorso
del pubblico ministero avverso la decisione del riesame. L’altro concerne l’evenienza del

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In punto di gravità del paradigma indiziario i giudici del riesame hanno passato in
rassegna le numerose conversazioni captate coinvolgenti la persona del Romano
(dialogante con il Sabatino, altri coindagati e persone diverse), evidenziandone l’univoca
rappresentazione da esse offerta sia della sussistenza e stabilità del configurato assetto
organizzativo delinquenziale, sia soprattutto del ruolo strategico esercitato in seno al
sodalizio dal Romano quale diretto “ausiliario” del Sabatino. E’ il Romano che mantiene i
contatti con i referenti del gruppo criminale di stanza in Spagna; è il Romano che,
informato dal Sabatino che a più riprese si reca in Spagna, segue le varie fasi delle
trattative per l’acquisto di partite di cocaina, rendendosene in pratica personalmente
garante; è ancora il Romano che fornisce al Sabatino utili indicazioni sul prezzo da pagare
per allestire le spedizioni di droga dalla Spagna. Le stesse conversazioni intercettate
conclamano la partecipazione dell’indagato alla vicenda di acquisto e importazione di
cocaina contestatagli con il capo C) della rubrica provvisoria.
Quanto alla significatività delle esigenze cautelari, il Tribunale ha rilevato come le
stesse ricostruite modalità dei fatti e dei contegni criminosi dell’indagato inducano una
“pessima prognosi” comportamentale in riferimento al pericolo di recidiva specifica.
Pericolo efficacemente fronteggiabile con la sola applicata misura custodiale carceraria.
Tanto più quando si consideri che l’attivismo criminoso del prevenuto si è espresso,
senza sostanziali limiti operativi, nonostante lo stesso si sia trovato (nel periodo coperto
dalle indagini) detenuto per altra causa in regime di arresti domiciliari.

suo stato di detenzione carceraria nella prima parte di vita dell’associazione criminale, di
cui è accusato di essere partecipe, venendo posto agli arresti domiciliari solo all’inizio del
dicembre 2005. Ciò che rende evanescente l’accusa di aver svolto un ruolo attivo nei
traffici di droga condotti dal coindagato Sabatino.
4. L’impugnazione di Enrico Romano (espressa dai due sintetizzati ricorsi del

4.1. Prive di specificità e destituite di serio pregio debbono stimarsi le censure
formulate sulla solidità della piattaforma indiziaria sottesa alla posizione processuale del
Romano. La gravità e la convergenza degli indizi di colpevolezza attinenti sia al reato
associativo che al reato fine ex art. 73 L.S. sono messe in discussione con argomenti
generici e non pertinenti alla dettagliata e puntuale analisi delle emergenze investigative
svolta dall’ordinanza del riesame. Critiche che non discutono gli apprezzamenti dei
singoli eventi portati in luce dalle conversazioni intercettate cui ha preso parte il
ricorrente e che, per tanto, non valgono a scalfire la logicità e la coerenza delle valutazioni
enunciate dai giudici del riesame in punto di gravi indizi di colpevolezza che avvolgono
la condotta del prevenuto. Sia per il reato associativo, sia per il reato di cui al’art. 73 L.S.
Indizi sostanziati dall’assorbente dato dell’oggettiva e affidabile disponibilità
operativa mostrata dall’indagato nel corso delle captazioni, non altrimenti giustificata se
non dalla consapevole e volontaria adesione del Romano agli organizzati traffici di
stupefacenti curati dall’aggregazione criminosa ex art. 74 L.S. e privilegiati dagli specifici
rapporti personali da lui tenuti con il coindagato Sabatino e gli ignoti referenti spagnoli.
4.2. Rapporti sottoposti a stringente e lineare analisi valutativa del Tribunale, che

non solo ha rimarcato le inequivoche valenze indiziarie che permeano il complessivo
contegno di piena adesione del prevenuto al sodalizio criminale, ma altresì sgombra il
campo dalle generiche giustificazioni offerte dal Romano nel suo ricorso personale.
Precisato che l’annullamento della prima ordinanza cautelare del g.i.p. è avvenuto
per motivi formali, non afferenti al merito valutativo del compendio indiziario, l’addotta
brevità del periodo in cui le captazioni avrebbero evidenziato i diretti rapporti tra il
Romano e il Sabatino è dato in sé inconferente, perché le valenze indiziarie dei contatti
descritti dall’ordinanza cautelare genetica e dal provvedimento del riesame non mutuano
la propria solidità dalla loro maggiore o minore continuità temporale, quanto piuttosto
della qualità dei riferimenti operativi e funzionali che le stesse conversazioni consentono
di apprezzare. Il Tribunale del riesame non ha desunto, come sostiene il ricorso,
l’esistenza del vincolo associativo del Romano dall’unico reato ex art. 73 L.S.
contestatogli. Sono gli stessi dialoghi intercettati, infatti, che -alla luce della trasposizione
offertane dall’ordinanza genetica e dall’ordinanza del riesame- legittimano la deduzione
del Tribunale sulla estensione plurisoggettiva dei contatti del Romano (a nulla rilevando,
tra l’altro, il preteso diverso trattamento riservato alla tutt’altro che assimilabile condotta
del genitore del ricorrente), sulla stabilità del suo contributo con molteplici compiti e
sulla stessa coscienza del prevenuto di collaborare al mantenimento e all’efficienza
operativa dell’organizzato sistema di traffico internazionale di cocaina.
A seguito dell’inammissibilità del ricorso il Romano va onerato della rifusione
delle spese processuali e del pagamento dell’equa somma di euro 1.000 (mille) in favore

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difensore e dello stesso indagato) va dichiarata inammissibile per genericità e manifesta
infondatezza dei prospettati motivi di doglianza.

della cassa delle ammende. La cancelleria curerà gli incombenti informativi connessi allo
stato di detenzione del prevenuto.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94/1-ter disp. att. c.p.p.

Il consiglier estensore
Giacom Paolsbni

Il Presidente
olf o Di Virginio

Roma, 6 dicembre 2013

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