Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23936 del 17/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23936 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIRIVI’ MASSIMO RINUNCIANTE N. IL 06/07/1972

avverso l’ordinanza n. 1001/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
27/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
1/sentite le conclusioni del PG Dott. Ok. trt
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C32 1-c…..514-0

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/05/2013

Ritenuto In fatto
– che Chirivì Massimo ha proposto personalmente ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, che investito della richiesta di
riesame del decreto di sequestro preventivo emesso il 18 ottobre 2012 dal
GIP dello stesso Tribunale, aveva rinviato il processo a nuovo ruolo per
consentire la trasmissione di alcuni atti materialmente mancanti sebbe ne

– che il predetto ricorrente, con atto depositato nella Cancelleria di questa
Corte Il 10 maggio 2013 e da lui sottoscritto personalmente, ha dichiarato
di rinunciare al ricorso per cassazione;

Considerato In diritto
– che in forza dell’intervenuta rinuncia all’impugnazione a norma dell’art.
589 cod. proc. pen., il ricorso deve dichiararsi inammissibile;

– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo
ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, congruamente determinabile in C 500,00 al sensi dell’art. 616
cod. proc. pen.;

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di C 500,00 alla
cassa delle ammende.
Così deciso In Roma, Il 17 maggio 2013.

indicati nell’indice del documenti trasmessi dal Pubblico ministero;

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