Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23935 del 17/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23935 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE MARSALA – CONFLITTO nei confronti di:
GIP MILITARE NAPOLI
con l’ordinanza n. 669/2012 TRIBUNALE di MARSALA, del
12/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI,
-lame/sentite le conclusioni del PG Dott. O S CAR CL—DRAMQ

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Data Udienza: 17/05/2013

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Ritenuto in fatto
1. Con atto pronunciato quale sentenza in data 12.12.2012 il Tribunale di Marsala
che procedeva a carico di Gualtiero Migliorini e Concetto Cappuccio per reato di
tentata violenza privata, preso atto che il P.M. aveva contestato agli imputati in via
suppletiva anche il reato di cui all’art. 196 Cpmp, ritenuto che la vis actractiva della
giurisdizione ordinaria rispetto a reato militare sussisteva solo ove il reato comune
fosse più grave, rilevato che nella fattispecie era di contro più grave il reato militare,
disponeva la separazione del giudizio relativamente al reato ex art. 196 Cpmp che

quindi trasmetteva al Gip del Tribunale Militare di Napoli.Con successiva ordinanza, emessa in pari data, lo stesso Tribunale di Marsala,
preso atto che dal fascicolo trasmesso dall’A.G. militare risultava che il Gip militare di
Napoli aveva già disposto la trasmissione degli atti relativi all’addebito ex art. 196
Cpmp, ascritto alle stesse persone, al Tribunale di Marsala per ritenuta connessione,
sollevava conflitto negativo di competenza.Considerato in diritto
1. Il conflitto -che, ratione materiae, va propriamente ricondotto a conflitto di
giurisdizione e non di competenza- va risolto ascrivendo il reato militare alla
giurisdizione militare (e dunque, nella fattispecie, al Tribunale militare di Napoli) e
quello ordinario alla giurisdizione ordinaria (e quindi al Tribunale di Marsala), in tal
senso dovendosi sciogliere la ritenuta connessione.2. Ed invero è giurisprudenza di questa Corte regolatrice -che, condivisa dal
Collegio, va qui richiamata e ribadita- peraltro direttamente discendente dalla lettura
dell’art. 13, comma 2, Cod. proc. pen., che il reato ordinario attrae per connessione
quello militare solo ove il primo sia più grave del secondo, mente nel caso che più
grave sia il reato militare ogni fatto penalmente rilevante riprende la propria
autonomia, rimanendo attribuito alla giurisdizione di originaria spettanza. In tal senso
si è espressa anche di recente questa Corte di legittimità : v. Cass. Pen. Sez. 1°, n.
44514 in data 28.09.2012, Rv. 253825, Nacca, la cui massima così recita : “Il riparto
di potestà tra giudice ordinario e giudice militare attiene alla giurisdizione e non alla
competenza, in conformità all’art. 103, comma terzo, Cost., con la conseguenza che,
in caso di connessione di reati, la “potestas iudicandi” spetta al giudice ordinario
anche per il reato militare solo se il reato comune sia da considerarsi più grave
secondo i criteri di cui all’art. 16, comma terzo, cod. proc. pen.”.

Ed ancora, nello

stesso senso, v. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 4060 in data 08.11.2007, Rv. 239184,
Sommer, la cui massima così recita : “La connessione tra procedimenti di competenza
del giudice ordinario e di competenza del giudice militare determina, ex art. 13,
comma secondo cod. proc. pen., l’attrazione di questi ultimi nella giurisdizione
ordinaria solo se, trattandosi di procedimenti per reati diversi, il reato comune è più
grave di quello militare; negli altri casi, invece, le sfere di giurisdizione, ordinaria e
1

militare, rimangono separate”.- Tutto ciò, del resto, in conformità a quanto già
statuito da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica : v. Cass. Pen.
Sez. Un., n. 5135 in data 25.10.2005, Rv. 232661, Maldera.- Orbene, applicando al
caso in esame tali ribaditi principi, poiché il reato militare (art. 196 Cpmp) è
pacificamente più grave, secondo le regole previste dall’art. 16, comma 3, Cod. proc.
pen., di quello ordinario (artt. 56 e 610 Cod. pen.) per cui procede il Tribunale di
Marsala, deve concludersi che in tal caso la connessione viene meno ed i due reati,

3. Tanto ritenuto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale militare di
Napoli a giudicare, nella fattispecie denunciata, il reato militare in valutazione
autonoma. Il Tribunale ordinario di Marsala resta competente a giudicare solo il reato
ordinario, senza connessione con quello militare.Gli atti di causa vano pertanto trasmessi in coerenza con la decisione qui assunta.P.Q. M.
Dichiara la competenza del Tribunale militare di Napoli, cui dispone trasmettersi gli
atti, in relazione al reato militare.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 Maggio 2013.-

attribuiti a diversa giurisdizione, mantengono la loro separata autonomia.-

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