Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23930 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23930 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

1) CASTELLI Fabrizio, n. Catania 30.8.1993
2) CASTELLI Antonino, n. Catania 4.9.1990

avverso la sentenza n. 582/13 Corte d’Appello di Catania del 6/03/2013

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. Giulio Romano, che ha concluso per l’annullamento con rinvio ai soli fini della rideterminazione della pena

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d’Appello di Catania, a conferma di quella resa in
data 19/07/2012 dal GUP del locale Tribunale all’esito di giudizio abbreviato, ribadiva la condanna di Castelli Fabrizio e Castelli Antonino alla pena di quattro anni di reclusione ciascuno
per il reato di concorso nella cessione a terzi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana suddivisa in stecchette di carta (artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990).

La Corte rigettava la richiesta di Castelli Antonino di assoluzione per non aver commesso il
fatto e quella formulata da entrambi gli appellanti di riconoscere l’attenuante del fatto di lieve
entità di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/90;osservando che le modalità dello spaccio
(su strada e con ripartizione dei compiti fra i correi) denotavano come gli stessi avessero costituito una sorta di ‘punto vendita’ di marijuana noto ai consumatori che li avvicinavano in auto-

Data Udienza: 11/04/2014

vettura per rifornirsi e che la circostanza non consentiva di ravvisare l’invocata attenuante speciale.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, entrambi riferiti alla mancata applicazione dell’attenuante
di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché alla mancata concessione delle
attenuanti generiche.

3. Il ricorso risulta fondato nei termini di cui alla motivazione.

Nel respingere la censura difensiva in ordine alla denegata applicazione dell’art. 73, comma 5
d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza che gli imputati procedessero alla cessione delle sostanze stupefacenti sulla pubblica via e secondo una rudimentale
ripartizione di compiti, che prevedeva come uno fosse addetto alla materiale consegna agli acquirenti e l’altro deputato ad incamerare il corrispettivo della cessione, in tal modo “costituendo una sorta di ‘punto vendita’ di marijuana noto ai consumatori che li avvicinavano in autovettura per rifornirsi”.

Reputa, tuttavia, il collegio che le indicate modalità della condotta non siano affatto preclusive
del riconoscimento dell’attenuante speciale del fatto di lieve entità, secondo le condizioni che
ne legittimano la ricorrenza, rimaste sostanzialmente inalterate all’esito della temperie di pronunzie d’illegittimità costituzionale (sent. Corte Costituzionale n. 32 del 2014) e di interventi
normativi (d.l. n. 146 del 2013 conv. nella I. n. 94 del 2014 e da ultimo d.l. n. 36 del 2014
conv. nella I. n. 79 del 2014) che direttamente o indirettamente l’hanno investita, peraltro con
riferimento esclusivo al trattamento sanzionatorio ivi previsto.

Come, infatti, risulta evidente dall’art. 74, comma 6 d.P.R. n. 309 del 1990, anche la cessione
continuativa a terzi di sostanze stupefacenti può integrare il fatto di lieve entità, avuto riguardo
alla quantità e qualità della sostanza detenuta e spacciata, da accertarsi con riguardo al principio attivo, alla complessità ed all’ampiezza della organizzazione, al numero ed alla qualità dei
soggetti coinvolti, nonché più in generale ad ogni altro profilo della vicenda che, secondo il giudizio discrezionale ma motivato del giudice di merito, appaia idoneo ad incidere sulla entità del
fatto (Cassa Sez. 6, n. 5415 del 10/03/1995, Corrente ed altri, Rv. 201644 e in termini analoghi ma al di fuori di contesti associativi, Sez. 6, n. 29250 del 01/07/2010, Moutawakkil, Rv.
249369).

Se, dunque, appare normativamente sancita la compatibilità dell’attenuante speciale addirittura con la partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico (continuativo) di modiche
quantità sostanze stupefacenti, appare evidente come la mera ripartizione di compiti tra i con-

CONSIDERATO IN DIRITTO

correnti nel reato che caratterizza la fattispecie non possa assurgere a ragione ostativa al
riconoscimento della ipotesi della lieve entità.

E’ infatti la stessa Corte territoriale a ricordare che l’attività di cessione si svolgeva secondo la
suddivisione di compiti già ricordata, ma nell’ambito di un contesto organizzativo il cui livello di
complessità consisteva praticamente in essa.

Risalta, allora e con tutta evidenza, preminente nell’argomentare dei giudici d’appello la considerazione che gli imputati avessero costituito una sorta di centro di smercio al dettaglio di ma-

nuativa, situazione la cui rilevanza preclusiva ai fini del riconoscimento dell’attenuante è stata,
come anzidetto, già esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte.

Spetterà alla Corte territoriale valutare la ricorrenza di altre condizioni ostative, diverse da
quelle ritenute con la sentenza impugnata, al delinearsi dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5
d.P.R. n. 309 del 1990, nel rispetto del principio di diritto che la mera reiterazione nel tempo di
più condotte di cessione di modiche quantità sostanze stupefacenti non osta al relativo
riconoscimento; risulta assorbito dalla pronunzia l’atro motivo di ricorso.

4. All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento della decisione impugnata sul punto
con rinvio alla Corte d’Appello di Catania per nuovo giudizio.

P. Q. M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità dell’art. 73, comma 5 d.P.R. n.
309 del 1990 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di
Catania.

Roma, 11/04 2014

rijuana, che altro non vuol dire che essi erano dediti all’attività di cessione in maniera conti-

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