Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2393 del 11/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2393 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) USSI ANDREA N. IL 04/08/1976
avverso la sentenza n. 490/2012 TRIBUNALE di NOVARA, del
09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;

Data Udienza: 11/12/2012

OSSERVA

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Novara, sull’accordo delle parti ex art. 444
c.p.p., ha applicato nei confronti di Andrea Ussi la pena di sei mesi di reclusione, con sospensione
condizionale subordinata, ai sensi dell’art. 165 comma 2 c.p., alla prestazione di attività non

Contro questa sentenza ricorre l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo la
violazione dell’art. 444 c.p.p. in relazione all’art. 129 c.p.p., nonché errori e mancanza di
motivazione nella determinazione della pena.

Il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto il giudice ha espressamente escluso la
sussistenza delle condizioni che consentono l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., sulla base delle
inequivoche risultanze istruttorie, ostative al proscioglimento in base alla norma invocata. Si tratta
di una motivazione che, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti
per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.
un., 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., 25 novembre
1998, Messina).
Gli altri motivi appaiono del tutto generici, perché omettono ogni indicazione critica e specifica
in ordine alle censure dedotte nei confronti della sentenza.
Il ricorso è pertanto inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
E 1.500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di C 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012

Il Consi

re estensore

Il

retribuita a favore della collettività per la durata di sei mesi.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA