Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23928 del 11/04/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23928 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: VILLONI ORLANDO
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso Corte d’Appello di Ancona
2) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Camerino
avverso la sentenza n. 155/2012 Tribunale di Camerino del 1/06/2012 nel procedimento a
carico di Rogani Giuliano
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. Giulio Romano, che ha concluso per annullamento con rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Camerino condannava Rogani Giuliano per il
reato di cui all’art. 571 cod. pen. alla pena finale di dieci giorni di reclusione, convertita ai sensi
dell’art. 53 I. n. 689 del 1981 in quella pecuniaria corrispondente di € 2.500,00 multa e condizionalmente sospesa, assumendo come pena base quella di quindici giorni di reclusione e su di
essa operando la diminuzione per le concesse attenuanti generiche e la conversione.
2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona ed il Procuratore della Repubblica presso il
Data Udienza: 11/04/2014
Tribunale di Camerino, entrambi deducendo inosservanza della legge penale limitatamente al
trattamento sanzionatorio per violazione dell’art. 23 cod. pen., in quanto la pena inflitta risulta
inferiore al limite minimo inderogabile di quindici giorni ivi stabilito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. La doglianza è fondata, in quanto il limite minimo di quindici giorni stabilito dall’art. 23 cod.
pen. per la reclusione deve essere osservato sia ai fini del computo finale della pena da irrogare, sia ai fini delle operazioni intermedie di calcolo (Cass. sez. 2 sent. n. 24864 del
pugnata decisione.
4. I ricorsi debbono tuttavia essere rigettati, posto che ai sensi dell’art. 619, comma 2 cod.
proc. pen. si può procedere alla rettificazione della pena senza pronunzia di annullamento, rideterminandola nel minimo edittale inderogabile di quindici giorni di reclusione, convertita ex
art. 53 I. n. 689 del 1981 in C 3.750,00 di multa, ferma restando la concessione del beneficio
della sospensione condizionale.
P. Q. M.
rigetta i ricorsi e ridetermina la pena in giorni quindici giorni di reclusione, convertita ai sensi
dell’art. 53 I. n. 689 del 1981 in C 3.750,00 di multa.
Roma, 11/04/20 4
29/05/2009 ed altre), ciò che comporta l’illegittimità della pena irrogata dal giudice con l’im-