Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23927 del 20/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23927 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REALI PAOLO n. 5/12/1965
avverso la sentenza 3551/2010 del 10/12/2012 della CORTE DI APPELLO DI
FIRENZE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANGELO DI POPOLO che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito l’avv. FRANCO PAOLA in sostituzione dell’avv. Doveri che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 12 dicembre 2012, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa sezione di Pontedera del 1°
ottobre 2009 di condanna di Reali Paolo per il reato di cui all’art. 392 cod. pen.
per essersi fatto arbitrariamente ragione mediante violenza sulle cose avendo
segato il palo di sostegno della tettoia utilizzata da Mazzolini Maura a copertura
della propria area di parcheggio, riqualificava il fatto quale danneggiamento.
Reali Paolo ricorre contro tale sentenza.
Con primo motivo deduce il vizio di motivazione, in particolare il
travisamento della prova, in quanto la sentenza è basata sulla affermazione che
il ricorrente avrebbe ammesso di avere utilizzato un flex per tagliare il palo della
tettoia in discussione, laddove ciò non risulta affatto dalle dichiarazioni rese in
corso di processo, trascritte per la parte di interesse. Rileva, poi che non vi è
stata valutazione delle prove da cui desumere circostanze contrarie. Inoltre,

Data Udienza: 20/03/2014

laddove il giudice di primo grado non aveva ritenuto dimostrata alcun
danneggiamento, erroneamente la Corte di Appello ritiene che tale
danneggiamento vi sia stato.
Con secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione
per non essere stata applicata la causa di giustificazione esercizio del diritto.
Rileva che, nel caso di specie, risulta pacificamente chi si tratta di bene
condominiale che di cui ben il ricorrente poteva disporre. Non vi era stato un
danneggiamento che limitasse la possibilità di utilizzazione da parte degli altri

Il ricorso è inammissibile.
Entrambi i motivi sviluppano argomenti finalizzati ad una nuova valutazione
delle prove, attività non consentita nel giudizio di legittimità. Per quanto riguarda
la apparentemente più dettagliata doglianza in ordine al travisamento della
dichiarazione dell’imputato, va innanzitutto rammentato che

“Il vizio di

travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità,
deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e
non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione
assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da
escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del
significato probatorio della dichiarazione medesima. (Sez. 5, n. 9338 del
12/12/2012 – dep. 27/02/2013, Maggio, Rv. 255087)”.

Nel caso di specie il

ricorrente, come risulta dalle dichiarazioni richiamate, confermava che
effettivamente era sul posto nella data occasione munito di un flex, pur
sostenendo che intendeva tagliare una lamiera; il significato probatorio è stato
perciò tratto dalla dichiarazione in ordine al possesso dello strumento nel dato
luogo e nel dato tempo, restandosi nell’ambito del logicamente opinabile rispetto
al senso intrinseco delle affermazioni dell’imputato.
Inoltre, pur a ritenere che si sia in presenza di una erronea lettura della
prova, il motivo di ricorso non risponde ai criteri di specificità di cui all’art. 581
cod. proc. pen.. Difatti, a fronte della indicazione in sentenza di varie prove a
dimostrazione dell’accusa, la difesa si limita a contestare la singola prova senza
indicarne il livello di decisività laddove fosse esclusa dal compendio complessivo.
Peraltro è testuale nella sentenza l’affermazione che la responsabilità risulta
comunque dalla rimozione del palo, circostanza ritenuta provata anche laddove
non dovesse ritenersi che fu il ricorrente a segarlo con il flex.
Valutati i motivi di inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata
nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.

condomini.

b

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle

Ammende.

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