Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23921 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23921 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
BOSI Daniele, nato a Parma il 8/11/1984
avverso l’ordinanza del 12/6/2013 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Parma che ha convalidato il provvedimento con cui il Questore di
Parma in data 30/5/2013 ha applicato al sig. Bosi per la durata di cinque anni
l’obbligo di presentarsi alle autorità di pubblica sicurezza in concomitanza con le
manifestazioni sportive cui partecipa la squadra di calcio del Parma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Vito D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo annullarsi l’ordinanza
senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12/6/2013 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Parma ha convalidato il provvedimento con cui il Questore di Parma
in data 30/5/2013 ha applicato al sig. Bosi per la durata di cinque anni l’obbligo
di presentarsi alle autorità di pubblica sicurezza in concomitanza con le
manifestazioni sportive cui partecipa la squadra di calcio del Parma

Data Udienza: 27/05/2014

2. Avverso tale decisione il sig. Bosi propone ricorso in sintesi lamentando:
a.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere il
Giudice delle indagini preliminari emesso l’ordinanza di convalida alle ore
9,30 del 12 giugno 2013 e dunque senza rispettare il termine di quarantotto
ore dalla notifica del provvedimento questorile avvenuta alle ore 17 del 10
giugno 2013;

b.

Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. per avere il
Giudice delle indagini preliminari convalidato l’obbligo di presentazione anche

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Ritiene la Corte che il motivo di ricorso che ha ad oggetto il mancato

rispetto dei termini previsti dall’ordinamento per la procedura di convalida debba
essere accolto. Va, infatti, ricordato che questa Sezione ha provveduto a
delineare una interpretazione sistematica delle disposizioni concernenti i termini
posti a garanzia del cittadino nell’ambito della procedura di convalida del
provvedimento del Questore.
In particolare, con sentenza n.2471 dell’il dicembre 2007-17 gennaio
2008, Castellano, questa Sezione ha avuto modo di affermare che il principio del
“giusto processo” fissato dall’utili Cost. e il principio di “parità delle parti”,
come enucleato in relazione al contenuto dell’art.6 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo anche con la recente sentenza n.26 del 2007 della Corte
costituzionale, impongono di concludere che: ” … se il P.M. ha un termine di
quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del questore) per decidere se
presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il
destinatario del provvedimento abbia anch’egli un analogo termine a difesa di
quarantotto ore (parimenti decorrente dalla notifica del provvedimento del
questore) per presentare “memorie o deduzioni” al giudice competente per la
convalida del provvedimento. La garanzia del contraddittorio cartolare prevista
dall’art. 6 cit. (audiatur et altera pars) deve avere il contenuto di una effettiva
possibilità per il destinatario di una misura di prevenzione incidente sulla sua
libertà personale (qual è appunto l’ordine di presentarsi alla Polizia) di
interloquire sulla legittimità del provvedimento mediante la presentazione,
personalmente o a mezzo di difensore, di memorie o deduzioni al g.i.p.
competente per la convalida, il quale delle stesse deve tener conto nel motivare
il suo provvedimento”.
2.

La Corte ritiene che detto principio vada condiviso e che una

interpretazione

sistematica delle disposizioni in tema di libertà personale

imponga una “lettura costituzionalmente orientata del cit. art. 6 legge n. 401 del
1989, e segnatamente del suo comma 2-bis che prevede per l’interessato la
2

in occasione degli incontri di calcio “amichevoli”.

”facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o
deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento”, può
desumersi una garanzia minima per l’esercizio del diritto di difesa: le memorie e
le deduzioni depositate entro tale termine di quarantotto ore dalla notifica del
provvedimento del questore sono sempre tempestive e devono essere prese in
considerazione, nell’adottare l’ordinanza (motivata) di convalida, dal g.i.p., il
quale non può provvedere prima della scadenza di tale termine; ed ove il g.i.p.,
investito della richiesta del P.M., ciò non faccia rendendo la sua decisione prima

vizio di violazione di legge”.
3. Ciò impone di concludere che il mancato rispetto di tale termine, che
costituisce essenziale presidio del diritto al contraddittorio rispetto a
provvedimento che incide sulla libertà della persona, comporta l’annullamento
dell’ordinanza giudiziale senza rinvio e la conseguente perdita di efficacia della
misura imposta dal Questore (Sez.3, n.18530 del 10/3/2010, Resca, rv 247041),
posto che l’eventuale rinvio al giudice della convalida non potrebbe in alcun
modo sanare il vizio radicale del provvedimento adottato.
4.

Tale vizio si è pacificamente verificato nel caso in esame, in quanto il

provvedimento del Questore è stato notificato all’interessato in data 10/6/2013,
ore 17, e il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari è intervenuto in
data 12 giugno 2013, ore 9,30, senza il rispetto del termine di quarantotto ore
come sopra delineato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara la perdita di efficacia del
provvedimento del Questore di Parma in data 30 maggio 2013 limitatamente
all’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza. Manda alla
Cancelleria perché comunichi il presente dispositivo al Questore di Parma.
Così deciso il 27/5/2014

che scada tale termine di quarantotto ore, l’ordinanza di convalida è affetta da

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