Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23920 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23920 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

sul ricorso proposto da
MILIANO Cosimo, nato a Sciacca il 29/11/1975
avverso l’ordinanza del 9/8/2013 del Giudice di Pace di Ribera che ha convalidato
il decreto del Questore di Agrigento, notificato alla parte in data 8/8/2013, alle
ore 11,40, col quale in applicazione dell’art.75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990,
n.309 si fa divieto al sig. Milano per la durata di un anno di allontanarsi dal
Comune di residenza e di uscire dall’abitazione dalle ore 20 alle ore 7;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Vito D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo annullarsi l’ordinanza
senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9/8/2013 il Giudice di Pace di Ribera ha convalidato il
decreto del Questore di Agrigento, notificato alla parte in data 8/8/2013, alle ore
11,40, col quale in applicazione dell’art.75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 si
fa divieto al sig. Milano per la durata di un anno di allontanarsi dal Comune di
residenza e di uscire dall’abitazione dalle ore 20 alle ore 7.
2. Avverso tale decisione sig. Miliano propone ricorso in sintesi lamentando:

Data Udienza: 27/05/2014

a.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per essere
stata l’ordinanza di convalida emessa a non più di 24 ore dalla notificazione
del provvedimento del Questore;

b. Vizio di carenza di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in
relazione ai requisiti della pericolosità del ricorrente e delle ragioni di
necessità e urgenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

La Corte ritiene che il primo motivo di ricorso sia fondato e che il suo

2. Il provvedimento assunto dal Questore “a tutela della sicurezza pubblica”
ai sensi dell’art.75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 contiene misura
limitativa della libertà del persona e, come tale, soggetta a procedura di
convalida dell’autorità giudiziaria nel rispetto dei termini previsti dall’art.13 della
Costituzione.
3. Si tratta di procedura partecipata e garantita che deve consentire alla
persona destinataria un effettivo esercizio del diritto di difendersi mediante
“memorie o deduzioni”. La giurisprudenza ha interpretato la disposizione di legge
nel senso che l’esercizio del diritto di difesa risulta impropriamente compresso
qualora l’autorità giudiziaria provveda sulla richiesta di convalida senza attendere
un congruo termine che permetta alla parte il deposito delle memorie o
deduzioni e tale termine, in linea con quanto previsto dalla giurisprudenza in
tema di DASPO ex art.6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, è stato fissato in
quarantotto ore dalla notificazione del provvedimento questorile. Sul punto si
rinvia alla puntuale motivazione adottata dalla sentenza di Sez.6, n.21703 del
19/2/2013, Campagna.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata
deve essere annullata senza rinvio per avere il giudice proceduto alla convalida
alle 10,30 del giorno successivo alla notificazione e, in particolare, soltanto
ventitre ore dopo tale adempimento.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dichiara la perdita di efficacia della
misura irrogata con il provvedimento del Questore di Agrigento in data
24/7/2013. Manda alla Cancelleria perché comunichi il presente dispositivo al
Questore di Agrigento.
Così deciso il 27 /2014

accoglimento assorba le censure mosse col successivo motivo di ricorso.

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