Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23920 del 08/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23920 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TRANI
nei confronti di:
PASTORE ANTONIO N. IL 16/12/1962
avverso l’ordinanza n. 109/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di TRANI, del 25/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/ste le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

L. I

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Data Udienza: 08/05/2013

1. Il GUP del Tribunale di Trani, in funzione di giudice
dell’esecuzione, con ordinanza del 20 luglio 2012 ordinava, ai sensi
dell’art. 94 dpr 309/1990, la sospensione della esecuzione della
pena di cui all’ordine di carcerazione emesso a carico di Pastore
Antonio in riferimento alla sentenza di condanna n. 212/09,
pronunciata il 26.3.2009 dal GUP medesimo.
A sostegno della decisione il giudice territoriale assumeva la
inapplicabilità alla fattispecie in esame, relativa ad un
tossicodipendente, dei divieti di cui all’art. 656 c.p.p., dappoichè
speciale la disciplina di cui all’art. 94 dpr 309/1990 rispetto a quella
generale di cui al codice di rito.
2. Avverso detto provvedimento ricorre il Procuratore della
repubblica di Trani denunciandone la illegittimità per violazione
dell’art. 659 co. 9 lett. a) c.p.p..
3. 11 ricorso è fondato.
Rileva la Corte che nel caso di specie, avuto riguardo al titolo della
condanna (il reato di cui all’art. 624, 625 nn. 2 e 7 c.p., eppertanto
con la ricorrenza di una doppia aggravante) il divieto di sospensione
della esecuzione, stabilito dall’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), ha
carattere generale e, pertanto, trova applicazione anche nei
confronti dei condannati tossicodipendenti che hanno presentato
istanza ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 90 e art. 94, comma 4.
Nonostante qualche difforme arresto (v. Cass., Sez. 1, 21 marzo
2006, n. 12372, Sitzia, massima n. 233861, tuttavia fondato sulla
considerazione della disposizione del D.P.R. n. 309 del 1990, art.
91, comma 3, ormai abrogato in virtù della L. 21 febbraio 2006, n.
49, art. 4 octies, la quale ha novellato l’art. 656 c.p.p.) la
giurisprudenza di questa Corte è costante nella affermazione del
principio di diritto, secondo il quale “i divieti di sospensione
dell’esecuzione della pena di cui all’art. 656 c.p.p., commi 7 e 9,
rivestono carattere generale e sono, pertanto, applicabili anche nei
confronti di condannati tossicodipendenti che abbiano presentato
istanza per la concessione dei benefici previsti dal D.P.R. n. 309 del
1990, artt. 90 e 94, con la conseguenza che è illegittimo il
provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione sospenda il
provvedimento di esecuzione della pena nei confronti di un

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

P. T. M.
la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata; si comunichi
al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Trani
Così deciso in Roma, addì 8 maggio 2013
Il cons. est.
Il Presidente

condannato per un reato ostativo ex L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, il
quale abbia chiesto la sospensione dell’esecuzione della pena e
l’affidamento terapeutico” (Sez. 1, 21 ottobre 2005, n. 40919,
Ruggeri, massima n. 232591; cui adde: Sez. 1, 12 maggio 2006, n.
24581, Pranno, massima n. 234687; Sez. 1, 2 ottobre 2008, n.
39134, De Giovanni, massima n. 241 148; Sez. 1, 6 novembre
2008, n. 42562, De Giovanni, massima n. 241719; ed ancora di
recente: Cass., Sez. 1, 11.2.2010, n. 8119; id. 17.6.2010, n. 25130).
Orbene, poichè nel caso di specie è fuori discussione che il titolo
della condanna, furto aggravato da due circostanza tra quelle
indicate dall’art. 625 c.p., è considerato dal nono comma dell’art.
656 c.p.p. ostativo alla sospensione disciplinata dal precedente
quinto comma, si deve concludere nel senso che la ordinanza
impugnata è stata assunta in violazione di legge.
Appare infine opportuno evidenziare che l’arresto di legittimità
richiamato dal giudice a quo, Cass. sez. I, 12.4.2011, n. 20990,
riguarda una ipotesi diversa da quella in esame, disciplinata dalla
legge in termini specifici (ipotesi di recidiva ex art. 99 co. 4 c.p.p. e
di tossicodipendente in corso di trattamento, di cui all’art. 4 co. 2
d.l. 172/2005 conv. in 1. 49/06).
Alla stregua di quanto sin qui argomentato, l’ordinanza impugnata
va pertanto annullata senza rinvio.

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