Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23919 del 27/05/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23919 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MUGGERI Domenico, nato a Vibo Valentia il 14/12/1977
Avverso la sentenza del 28/6/2013 del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Vibo Valentia che ha applicato la pena di lire 120,00 di ammenda in
relazione al reato ex art.95 del 380/2011 e concesso i benefici ex artt.163 e 175
cod. pen.;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Vito D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza
senza rinvio e restituirsi gli atti al Tribunale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/6/2013 il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Vibo Valentia ha applicato al sig. Muggeri la pena di lire 120,00 di
ammenda in relazione al reato ex art.95 del 380/2011 e concesso i benefici ex
artt.163 e 175 cod. pen.
2. Avverso tale decisione il sig. Muggeri propone ricorso lamentando
l’esistenza di violazione della legge per avere il Giudice dell’udienza preliminare
Data Udienza: 27/05/2014
concesso la sospensione condizionale della pena non ricompresa nell’accordo fra
le parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
La Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento in quanto la
disposizione dell’art.444 cod. proc. pen. è stata interpretata da questa Corte nel
senso che il giudicante non può provvedere alla concessione d’ufficio del
beneficio della sospensione condizionale della pena che non abbia formato
Quarta Sezione Penale con la sentenza n.40950 del 21/10/2008, Ciogli, con
motivazione che richiama i principi fissati dalla Corte costituzionale con la
sentenza n.251 del 6 giugno 1991 e che questo collegio condivide.
2. Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza deve essere
annullata senza rinvio e gli atti restituiti al Tribunale di Vivo Valentia per
l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annullata senza rinvio la sentenza impugnata e ordina restituirsi gli atti al
Tribunale di Vibo Valentia.
Così deciso il 27/5/2014
oggetto dell’accordo fra le parti. In tal senso si è espressa esplicitamente la