Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23918 del 27/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23918 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Gammeri Aurelio, nato a Chieti il 22.4.88
indagato art. 6 L. 401/89
avverso la ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Chieti del 15.2.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Visto il parere scritto del P.G. dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto una declaratoria di
inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Nei confronti del ricorrente è
stato disposto il divieto di accesso agli stadi per la durata di 4 anni – in concomitanza con tutte le
partite si serie A, B, Lega Pro, 1^ e 2^ div.ne , lega naz.le dilettanti, nei tornei sia nazionali che internazionali – e,
contemporaneamente, gli è stato imposto l’obbligo di presentazione presso la Questura di
Chieti, 15 minuti prima dell’inizio e 15 minuti prima della fine di ogni partita della squadra ASD
AZ Golden Women C5 di Chieti.
Il G.i.p. ha convalidato il predetto provvedimento questorile.

Data Udienza: 27/05/2014

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.
Motivi della decisione Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale,
inammissibile.
La lettura del provvedimento impugnato ne evidenzia un complessivo ed univoco
significato di censura verso il comportamento del sottoposto e la conseguente necessità di
applicazione della misura impostagli dal questore (la cui legittimità viene, quindi, correttamente
confermata).

E’, dunque, in tale ottica che devono essere considerati meri “refusi” di ordine grafico
quelli sui quali il ricorrente fonda le proprie ragioni di censura sostenendo che il provvedimento
sarebbe contraddittorio e non concluderebbe per la pericolosità del ricorrente.
Il primo argomento difensivo richiama l’attenzione sulla erronea indicazione della data
della partita nel cui ambito si sono verificati i gravi episodi di violenza che hanno portato
all’intervento delle forze dell’ordine.
Effettivamente il G.i.p. indica tale evento nel giorno 27.3.11 laddove è, invece, chiaro
che si trattava del 20.1.13. Il punto è, però, che la evidenza del fatto che ci si trovi al cospetto
di un mero errore materiale, da parte del G.i.p., lo si evince anche solo riflettendo sul fatto che
tutti gli altri atti sui quali si fonda la misura del d.a.s.p.o. qui in discussione (ed il relativo obbligo di
presentazione) fanno riferimento alla data esatta 20.1.13.
Così è, in primis, il decreto del Questore (f. 6) e così la informativa dei CC. (r.15) che appunto – è stata redatta in data 20.1.13 (vale a dire, in pari data dei fatti). Il ricorrente, del resto,
non deduce neppure che, ad esempio, nella diversa data indicata dal G.i.p., si sarebbe
verificato altro incontro (sì da ingenerare giustificare, eventualmente, dubbi circa l’esatta contestazione), al
contrario, egli si limita ad evidenziare la discrasia concludendo (con una sorta di “volo pindarico”)
che, in tal modo, non sarebbe provata la partecipazione del Gammeri ai fatti violenti che hanno
determinato l’applicazione della misura.
Tale assunto, però, prescinde del tutto dalle obiettive emergenze del provvedimento
questorile e degli atti di P.G. che ne sono presupposto nonché dal fatto che il provvedimento
del G.i.p. convalida “proprio” quel decreto del questore, notificato al Gammeri il 13.2.13, data,
quest’ultima, anch’essa chiaramente coerente con un evento verificatosi pochi giorni prima e,
non certo due anni prima (come sarebbe se fosse stata valida la data indicata dal G.i.p.).
L’argomento speso dal ricorrente è, pertanto, pretestuoso e manifestamente infondato.
Altrettanto deve dirsi a proposito del secondo “refuso” su cui fa leva il ricorrente
costituito, cioè, dall’affermazione contenuta verso la fine dell’ordinanza secondo cui il
ricorrente è persona che «ha già dimostrato di essere incline al rispetto dei precetti di legge».
Anche in questo caso, la lettura dell’intero provvedimento elimina ogni dubbio circa il
reale significato da annettere all’affermazione , intesa in senso letterale.

2

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, l’interessato ha proposto ricorso, tramite
il difensore, deducendo vizio nella motivazione ed erronea applicazione della legge perché il
G.i.p. ha convalidato senza una previa approfondita disamina dei fatti che sono alla base della
statuizione del questore.
Innanzitutto, si fa notare che, mentre il Questore ha applicato la misura sul presupposto
che il ricorrente avesse presenziato all’incontro del 20.1.13 ( tra la ASD AZ Golden Women C5 e la Futsal
Termana C5), il G.i.p., nel convalidare, ha fatto richiamo all’incontro del 27.3.11.
Inoltre, il provvedimento è generico perché richiama le “partite amichevoli” quando
anche la cassazione ha detto che il divieto di cui trattasi non può essere esteso alle partite
amichevoli “non pubblicizzate” in quanto gli incontri devono essere determinati con certezza.
Il ricorrente evidenzia, altresì, una certa illogicità nella motivazione impugnata visto
che, in punto di pericolosità e congruità della misura, si afferma l’adeguatezza della stessa nei
termini in cui è stata imposta ed, al contempo, si riconosce che il ricorrente è persona che «ha
già dimostrato di essere incline al rispetto dei precetti di legge». A tale stregua, avrebbe
dovuto essere consequenziale evitare di imporre anche l’obbligo di presentazione.

-

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €
Così deciso il 27 maggio 2014
Il Presi

Tale asserzione è, infatti, chiaramente caratterizzata da un altro errore materiale, vale a
dire la omessa apposizione della negazione “non”.
A riprova della giustezza del convincimento appena espresso, è sufficiente porre
l’attenzione su una frase di poco precedente nella quale il G.i.p. evidenzia come la condotta
tenuta dal Gammeri, in occasione del citato incontro di calcio, sia stata espressiva di
«propensione a porre in essere atti potenzialmente lesivi dell’integrità fisica dei partecipanti
alle manifestazioni sportive e, più in generale, la tendenza a manifestare in maniera incongrua
e pericolosa l’interessamento alle sorti della squadra calcistica di cui il prevenuto è tifoso».
La chiarezza dell’enunciato ed il suo indubbio significato accusatorio non necessitano di
maggiori commenti ma, solo, semmai, la evidenziazione del fatto che il concetto è espresso
con ampiezza di argomenti e ricalca, sostanzialmente, ciò che – in modo impreciso – è stato
poi ribadito sinteticamente alla fine dell’ordinanza.
Il predetto provvedimento, quindi, a dispetto delle imprecisioni grafiche che lo
connotano (e che sembrano riverberare sul contenuto) è, in realtà, adeguato e coerente e motiva in
modo logico la decisione di convalidare il provvedimento del questore anche per la parte
limitativa della libertà personale.
Del resto, ulteriore conferma che la frase finale incriminata sia solo priva della
negazione “non” la si rinviene riflettendo sul fatto che essa è stata formulata a conclusione di
un periodo nel quale il G.i.p. aveva commentato la congruità della gradazione del divieto e la
previsione, per la durata di 4 anni affermando, cioè che «pure è giustificato l’obbligo di
presentazione alla P. G., essendo tale misura strettamente funzionale ad assicurare il rispetto
del divieto».
Ancora più chiaro è l’inciso finale secondo cui certezze in tal senso non si possono
evincere dal mero e generico effetto deterrente della sanzione penale in caso di violazione del
divieto di accesso agli stadi perché (- appunto come vuole la logica) il Gammeri ha dato già prova di
essere persona poco incline al rispetto dei precetti di legge.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA