Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23916 del 14/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23916 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Mete Biagio, n. a Capaccio il 24/02/1970;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno in data 28/10/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1.Mete Biagio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Salerno che ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno di
condanna per il reato di cui all’art. 2, comma 1, I. n. 638 del 1983 in relazione
all’omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relative ai mesi di
aprile 2006, febbraio e aprile 2007 e gennaio 2008.

2. Con un primo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà e illogicità della
motivazione quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; evidenzia

Data Udienza: 14/05/2014

in particolare che la modesta entità dell’importo non versato di euro 371 circa
renderebbe assai improbabile che l’imputato abbia volontariamente deciso di non
versare la ritenuta previdenziale, essendo invece il mancato versamento
probabilmente dovuto a dimenticanza o alla mancata effettuazione della
comunicazione della contestazione dell’accertamento della violazione; richiama in
tal senso anche la pronuncia n. 40365 del 2012 della Corte di legittimità in
ordine alla necessità di valorizzare, ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo

inadempienze; aggiunge che in ogni caso la sentenza non ha speso parole in
merito alla effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo.

3.

Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà ed illogicità della

motivazione in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 2
della I. n. 638 del 1983; sotto un primo profilo contesta la possibilità di fare
riferimento al decreto di citazione come di per sé equipollente alla comunicazione
dell’avviso di accertamento ove lo stesso decreto non contenga alcuno degli
elementi essenziali propri dell’avviso; sotto un secondo profilo deduce come
l’avviso di accertamento non sia comunque stato ricevuto dall’imputato ovvero
sia entrato nella sua sfera di conoscibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il secondo motivo, in realtà pregiudiziale rispetto al primo, è manifestamente
infondato.
Va rammentato che secondo l’indirizzo interpretativo di questa Corte, non
contrastato da pronunce di segno opposto, la comunicazione dell’accertamento
della violazione di cui all’art.2 della I. n. 638 del 1983, non è soggetta a
particolari formalità, non applicandosi alla stessa il regime delle notificazioni
previsto per i soli illeciti di natura amministrativa dalla legge n. 689 del 24
novembre 1981, né quello delle notificazioni previsto dal codice di procedura
penale, e ben può essere, pertanto, anche effettuata a mezzo del servizio
postale mediante raccomandata inviata sia presso il domicilio del datore di lavoro
che presso la sede dell’azienda (Sez. Un., n. 1855 del 24/11/2011, Sodde, Rv.
251268; Sez. 3, n. 26054 del 14/02/2007, Vincis, Rv.237202; Sez. 3, n. 9518
del 22/02/2005, Jochner, Rv. 230985). Ne consegue che, non essendo
necessarie particolari formalità per la notifica dell’accertamento, è sufficiente
l’effettiva sicura conoscenza da parte del contravventore dell’accertamento
2

del dolo, l’importo contenuto delle somme non versate o l’episodicità delle

previdenziale svolto nei suoi confronti e del conseguente provvedimento
amministrativo, conoscenza che ben può presumersi qualora l’atto sia notificato
in forma legale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. Sez. fer. 5
agosto 2008, n. 44542, Varesi, Rv. 242294).
Ciò posto, la sentenza impugnata ha precisato che l’imputato ebbe a ricevere
regolare comunicazione dell’avviso dell’Inps relativo alle inadempienze poste in
essere, ed in effetti risulta dagli atti che detto avviso, regolarmente spedito per

quest’ultimo.

5. E’ invece fondato il primo motivo.

Pur avendo l’imputato, con l’atto di appello, lamentato, richiamando anche un
orientamento di questa Corte, che la modestia dell’importo doveva far
propendere per l’insussistenza dell’elemento soggettivo, nessuna risposta ha
dato la Corte territoriale al fine di disattendere un tale assunto, con conseguente
difetto di motivazione.
La sentenza va dunque annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 14 maggio 2014

Il Con gl re est.

ente

posta all’indirizzo dell’interessato, venne consegnato alla convivente di

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