Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23915 del 14/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23915 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRINCA LUCIA N. IL 19/05/1955
avverso la sentenza n. 3913/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ga4lt;j2Q2, C1220tea
che ha concluso per .2 ‘et,),„ee a
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Data Udienza: 14/05/2014

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell’ odierna ricorrente TRINCA LUCIA, con sentenza del 11/11/2013 depositata il 15/11/2013,
riformava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano in data
12/03/2013, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato ascritto, limitatamente alle condotte relative al periodo da settembre a dicembre 2005, perchè estinto per intervenuta prescrizione e rideterminando la pena in mesi 1 e
giorni 20 di reclusione ed C 160,00 di multa per il restante periodo.

previsto dagli artt. 81 cpv. cod. pen. e 2 L. 638/83 perché nella qualità di amministratore unico della ELLE DESIGN srl, ometteva di versare all’INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni ai lavoratori dipendenti,
relative al periodo da settembre 2005 a luglio 2006, ammontanti complessivamente ad C 32.924,00, in Rho dal 16/06/2005 fino al 16/08/2006. Per le condotte precedenti da maggio ad agosto 2005 era stata dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La Trinca era stato condannata, con le attenuanti
generiche, alla pena di mesi 2 di reclusione ed C 200,00 di multa, pena sospesa.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, con
l’ausilio del proprio difensore, l’imputata, deducendo i motivi di seguito enunciati
nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.:
Deduce il difensore ricorrente che la Corte di appello avrebbe ritenuto erroneamente che i motivi di impugnazione riproponessero le tesi difensive già sottoposte al vaglio del giudice di primo grado, senza alcun elemento di novità.
Tale assunto non corrisponderebbe al vero in quanto nell’impugnazione
l’imputata si doleva della sintetica asserzione del primo giudice secondo il quale

Il giudice di prime cure aveva dichiarato l’imputata responsabile del reato

la prospettazione offerta non poteva rivestire alcun profilo esimente in quanto “il

periodo in contestazione era antecedente addirittura ai contatti preliminari con le
persone resesi responsabili del fallimento della società”.
Nell’atto di appello l’imputata lamentava poi che taluni omessi versamenti si
erano verificati in epoca successiva all’inizio della gestione della società da parte
della commercialista Fontana, con estromissione dell’odierna imputata
dall’effettiva gestione.
Su tali censure, si duole il difensore ricorrente, la Corte avrebbe rinviato integralmente alla sentenza di primo grado, ma così, di fatto, non rispondendo.

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Nulla direbbe la sentenza di appello, inoltre, sulla circostanza temporale
dell’ingresso della commercialista nella gestione, limitandosi a richiamare la ricostruzione dei fatti del primo Giudice.
Ancora, secondo la ricorrente, nulla avrebbe detto il Giudice di appello sulla
doglianza che il reato si sarebbe perfezionato, allorquando la Trinca non era più
amministratrice.
b. mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell’art.606 lett. d)
cod. proc. pen., in violazione del combinato disposto degli artt. 192, comma 1
La Corte di appello avrebbe omesso di valutare la sentenza di condanna del
21/02/2013 del Tribunale di Milano, nei confronti della commercialista per bancarotta fraudolenta proprio in relazione alla società Elle Design Srl.
Il Giudice avrebbe escluso la rilevanza di tale sentenza perché in essa vi sarebbe l’assoluzione della commercialista dal reato di truffa nei confronti
dell’odierna imputata. A parere del ricorrente, la Corte avrebbe omesso di considerare che nella stessa sentenza vi era la condanna della commercialista per
bancarotta fraudolenta ai danni della società.
Il Giudice di appello, poi, non avrebbe esplicitato le ragioni
dell’inattendibilità delle prove dedotte dalla difesa.
c. mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e violazione degli artt. 45
cod. pen., 2 L. 638/83 e 533 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod.
proc. pen.
La Corte avrebbe omesso ogni valutazione in ordine alla causa di non punibilità per forza maggiore.
Le oggettive e comprovate difficoltà finanziarie della Elle Design Srl sarebbero, a parere del ricorrente, tali da far ritenere quanto meno il ragionevole dubbio
in ordine all’ascrivibilità alla Trinca del reato.
d. mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ai
sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen.; violazione degli artt. 42 cod. pen., 2
comma 1 bis L. 638/83, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
La ricorrente deduce di aver lamentato in appello la mancata prova della
sussistenza della condizione di procedibilità, in ragione della carenza di prova
della notifica della raccomandata. Tale circostanza avrebbe determinato la mancata conoscenza della contestazione, facendo venir meno la configurabilità del
dolo.
Sul punto la Corte territoriale si sarebbe limitata a citare una pronuncia giurisprudenziale, secondo cui il verbale di accertamento attestante la contestazione

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cod. proc. pen. e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

dell’addebito non deve necessariamente assumere i requisiti formali della notificazione.
La motivazione della sentenza sarebbe, inoltre, illogica perchè farebbe discendere la conoscibilità dell’atto in contestazione dell’Inps, nonostante la raccomandata in atti recasse la dicitura “al mittente non curato ritiro compiuta giacenza”.
e. violazione degli artt. 2, 129, 157 e 158 cod. pen. ai sensi dell’art. 606
lett.b) cod. proc. pen.; mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 606, com-

La ricorrente deduce che la Corte non avrebbe motivato relativamente alla
mancata declaratoria dell’estinzione per prescrizione per gli omessi versamenti
con scadenza al 16/02/2006.

Chiedeva, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con le conseguenti pronunce.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Fondati sono i motivi di ricorso sopra illustrati sub a) e sub d) e pertan-

to, l’impugnata sentenza va annullata con rinvio ad altra Sezioen della Corte di
Appello di Milano per un nuovo esame sui punti di cui agli stessi.

2.

Ed invero, ritiene il Collegio che vada in premessa ribadito come il

giudice di appello possa motivare la propria decisione richiamando le parti corrispondenti della motivazione della sentenza di primo grado solo quando l’appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già
espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo
giudice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti (sez. 6, n. 17912 del 7.3.2013, Adduci e altri, rv.
255392).
Quando, invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che
pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in
base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. sez. 6, n. 28411 del 13.11.2012 dep. 1.7.2013, Santapaola ed altri, rv. 256435).
Ebbene, la lettura dell’atto di appello, cui questa Corte ha ritenuto di accedere in ragione del tipo di doglianza proposta, consente di ritenere non fondata
l’affermazione operata nel provvedimento impugnato secondo cui gli argomenti
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ma 1 lett. e) cod proc. pen.

di censura sottoposti ai giudici del gravame del merito costituirebbero una mera
riproposizione, senza alcun elemento di novità, delle tesi difensive già sottoposte
al vaglio del primo giudice e da quest’ultimo disattese, all’esito di un’analitica disamina del materiale probatorio, con motivazione congrua, coerente con le risultanze processuali, rispondente a criteri di logica e conforme al diritto.

3. Nello specifico dei due punti del ricorso che si ritengono fondati, non
pare esservi stata in motivazione, in primis, una esaustiva risposta alla questione

che hanno portato alla condanna da parte del Tribunale di Milano, intervenuta il
21.2.2013, della commercialista Marisandra Fontana, e al ruolo da questa rivestito in seno alla ELLE DESIGN srl.
Analogamente, manca una risposta compiuta alla doglianza proposta nel
terzo motivo di appello.
Come si evince dall’atto di gravame del 21.5.2013 la questione proposta
con lo stesso, non era, infatti, quella riguardante il fatto che all’epoca la Trinca
rivestisse la qualità formale di amministratore della società, su cui la Corte territoriale risponde in motivazione, ma la sua effettiva conoscenza della contestazione.
Sul punto va qui ribadita la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo cui in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la comunicazione della contestazione dell’accertamento della violazione non
necessita di formalità particolari, potendo essere effettuata, indifferentemente,
mediante un verbale di contestazione o una lettera raccomandata ovvero ancora
per mezzo di una notificazione giudiziaria e ad opera sia di funzionari dell’istituto
previdenziale sia di ufficiali di polizia giudiziaria (cfr. ex plurimis sez. 3 n. 2589
del 17.10.2013 dep. 22.1.2014, rv. 258373; conf. sez. 3, n. 45304 del
16.10.2013, Di Martino, rv. 257688).
Tuttavia va anche precisato che, ai fini della causa di non punibilità del

proposta riguardante l’interazione dei fatti di cui al presente processo con quelli

pagamento tempestivo di quanto dovuto, il decreto di citazione a giudizio o altro
atto del procedimento penale sono da considerarsi equivalenti alla notifica
dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contengano gli elementi essenziali del predetto avviso, costituiti dall’indicazione del periodo di omesso versamento e dell’importo, la indicazione della sede dell’ente presso cui effettuare il versamento entro il termine di
tre mesi concesso dalla legge e l’avviso che il pagamento consente di fruire della
causa di non punibilità (Sez. Unite, n. 1855 del 24.11.2011 dep. 18.1.2012,
Sodde, rv. 251268).

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Su tali punti specifici di doglianza, al di là dei richiami alla giurisprudenza
di questa Corte, manca una risposta che affronti le specificità del caso concreto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma il 14 maggio 2014
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