Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23914 del 14/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23914 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Cibin Giovanni, n. a Milano il 15/08/1973;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano in data 22/10/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per
intervenuta prescrizione;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. G. Fiorella, che si è riportato ai
motivi;

RITENUTO IN FATTO

1.Cibin Giovanni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte d’Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. presso
il Tribunale di Monza, dichiarando non doversi procedere per le violazioni
commesse fino al dicembre 2005 perché estinte per prescrizione, ha confermato
per le violazioni commesse dal gennaio ad agosto 2006 la condanna pronunciata

Data Udienza: 14/05/2014

per il reato di cui all’art. 2, comma 1, I. n. 638 del 1983 in relazione all’omesso
versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.

2. Con un unico motivo lamenta la falsa applicazione della legge processuale e la
illogicità della motivazione. In particolare censura il fatto che la Corte territoriale
abbia ritenuto regolarmente notificato l’avviso di accertamento da parte
dell’Inps, con ciò ritenendo inutilmente decorso il termine di tre mesi previsto

invocata dall’appellante. Il giudice d’appello ha infatti affermato, utilizzando un
ragionamento presuntivo inammissibile e privo di ogni dignità probatoria, che,
seppure alla data di notificazione dell’avviso, l’ imputato non era più residente in
Seveso, ove risultava indirizzato il plico postale, ma in Limbiate, il plico sarebbe
risultato comunque ricevuto da soggetto abilitato a riceverlo in luogo del
destinatario, essendo stata la cartolina di ricevimento sottoscritta con firma
illeggibile senza che l’imputato abbia mai sporto querela di falso in relazione a
tale sottoscrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Va anzitutto premesso che secondo l’indirizzo interpretativo di questa Corte, non
contrastato da pronunce di segno opposto, la comunicazione dell’accertamento
della violazione di cui all’art.2 della I. n. 638 del 1983, non è soggetta a
particolari formalità, non applicandosi alla stessa il regime delle notificazioni
previsto per i soli illeciti di natura amministrativa dalla legge n. 689 del 24
novembre 1981, né quello delle notificazioni previsto dal codice di procedura
penale, e ben può essere, pertanto, anche effettuata a mezzo del servizio
postale mediante raccomandata inviata sia presso il domicilio del datore di lavoro
che presso la sede dell’azienda (Sez. Un., n. 1855 del 24/11/2011, Sodde, Rv.
251268; Sez. 3, n. 26054 del 14/02/2007, Vincis, Rv.237202; Sez. 3, n. 9518
del 22/02/2005, Jochner, Rv. 230985). Ne consegue che, non essendo
necessarie particolari formalità per la notifica dell’accertamento, è sufficiente
l’effettiva sicura conoscenza da parte del contravventore dell’accertamento
previdenziale svolto nei suoi confronti e del conseguente provvedimento
amministrativo, conoscenza che ben può presumersi qualora l’atto sia notificato
in forma legale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. Sez. fer. 5
agosto 2008, n. 44542, Varesi, Rv. 242294); né potrebbe assumere rilievo
2

per la regolarizzazione ed escludendo l’operatività della causa di non punibilità

l’impossibilità di risalire all’identità dell’effettivo consegnatario a fronte della
corretta indicazione del destinatario della contestazione e dell’indirizzo ove
effettuare il recapito sulla lettera raccomandata specie in mancanza di concreti e
specifici dati obiettivi che consentano di ipotizzare che la comunicazione non sia
stata portata a sua conoscenza senza sua colpa (da ultimo, Sez. 3, n. 30241 del
29/07/2011, Romano, non massimata, e Sez. 3, n. 19457 del 08/04/2014,
Giacovelli, non massimata). Nella specie, tuttavia, risulta dalla motivazione della

(Seveso) ove l’interessato non aveva più la residenza, sicché la presunzione
secondo cui la consegna della raccomandata viene effettuata solo nei confronti di
chi si professi abilitato al ricevimento per conto del destinatario, presunzione che
fonda l’indirizzo e le conclusioni appena rammentate, non può, evidentemente,
operare. Inetanto, infatti, detto ragionamento presuntivo può valere in quanto,
appunto, la comunicazione sia effettuata nel luogo di residenza o di domicilio
dell’interessato e non in luoghi rispetto ai quali non è dato conoscere di elementi
di collegamento effettivo con il destinatario.
Consegue che, non risultando ritualmente effettuata la comunicazione dell’avviso
di accertamento da parte dell’Inps, e non contenendo il decreto di citazione a
giudizio l’indicazione di tutti gli elementi propri di detto avviso che consentano,
secondo quanto enunciato da questa Corte (Sez. U., n. 1855 del 24/11/2011,
Sodde, Rv. 251268), di equiparare la notifica del decreto di citazione alla notifica
del suddetto avviso, deve essere ritenuto tempestivo, ai fini del verificarsi della
causa di non punibilità, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato
dall’imputato nel corso del giudizio (cfr. Sez.3, n. 5852/13 del 15/11/2012,
Cucurachi, non massimata; Sez. 3, n. 6515 del 15/11/2012, Spitaleri, non
massimata).

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della
Corte d’Appello di Milano affinché proceda a nuovo giudizio facendo applicazione
del principio di diritto appena enunciato sopra.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello
di Milano

3

stessa sentenza impugnata che la comunicazione venne inviata in luogo

Così deciso in Roma il 14 maggio 2014

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Il C sigli yiest.

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