Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23914 del 08/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23914 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POMETTINI RENATO N. IL 01/09/1944
avverso l’ordinanza n. 333/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
22/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/seMite le conclusioni del PG Dott. gc,ASt
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 08/05/2013

Ritenuto in fatto
1. Con provvedimento deliberato il 22 maggio 2012, il Tribunale di Roma,
pronunciando in funzione di giudice dell’esecuzione, acquisito il parere del PM
della sede, ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata nell’interesse di
Pomettinl Renato diretta ad ottenere, al sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.,
l’applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento a plurime
sentenze di condanna

It.-cotdii per delitti contro il patrimonio, divenute

richiesta dell’interessato era stata già rigettata con ordinanza del 12 aprile 2012.

2. Il difensore del Pomettini ha proposto ricorso per cassazione chiedendo
l’annullamento del provvedimento di cui trattasi, per violazione di legge e vizio di
motivazione.
Il ricorrente, nel premettere di aver già proposto impugnazione avverso
l’ordinanza del 12 aprile 2012, deduce che anche il secondo provvedimento
deliberato dal giudice dell’esecuzione deve ritenersi illegittimo, in quanto la
nuova istanza ex art. 671 cod. proc. pen. non costituiva una mera riproposizione
della richiesta già rigettata, presentando, invece, rispetto alla prima, una
diversità di petitum [il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto della
sentenza del Tribunale di Roma (sez. V) in data 30 gennaio 2008 e quelli oggetto
delle sentenze del medesimo tribunale emesse rispettivamente in data 3 febbraio
2003 (sez. IX) ed il 16 giugno 2005 (sez. II), quest’ultima non menzionata nella
precedente istanza] nonché la prospettazione di «elementi nuovi a supporto della
richiesta».

3.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato quindi

requisitoria con la quale richiede l’annullamento dell’impugnata ordinanza,
affermando che erroneamente il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la nuova
Istanza presentata dal Pomettini fosse «mera riproposizione della precedente
richiesta già rigettata con ordinanza 13/4/2012» riguardando in effetti la stessa,
così come dedotto, «l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati
di cui alla sentenza 30/1/2008 e quelli di cui alle sentenze 3/2/2003 e 16/6/2005
non indicati nella precedente richiesta definita con ordinanza di rigetto».

Considerato In diritto

irrevocabili nei suoi confronti, e ciò a ragione del rilievo che altra analoga

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come è noto, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono suscettibili di
modifica soltanto in ragione di elementi di fatto non conosciuti e, quindi, non
valutati al momento della emissione del provvedimento, operando altrimenti la
preclusione processuale, derivante dal divieto di bis in idem, che anche in sede
esecutiva non consente la riproposizione di identiche questioni in assenza di
nuovi elementi (Sez. U., n. 18288, 21/01/2010, Beschi).
Nel caso di specie, risulta evidente, anche dalla lettura dell’Istanza avanzata dal

riguardava dei reati oggetto di sentenze di condanna divenute esecutive nei suoi
confronti, in parte diverse rispetto a quelle incluse nella precedente richiesta
rigettata con l’ordinanza in data 12 aprile 2012.
La inclusione nella nuova istanza di reati ulteriori e diversi rispetto a quelli
per cui il giudice dell’esecuzione risulta aver già negato l’esistenza del vincolo
della continuazione, costituisce, in effetti, ad avviso del Collegio, un nuovo
elemento che impone, nel caso di rinnovata richiesta di applicazione della
continuazione, la valutazione dell’eventuale nesso ideativo e volitivo esistente tra
tutti i fatti oggetto della richiesta stessa, ivi inclusi quelli già ritenuti non legati
tra loro e, tuttavia, da riconsiderare in relazione all’eventuale incidenza
unificante di quest’ultimi su quelli già precedentemente valutati.
Non configura pertanto mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata
sui medesimi elementi, e, perciò, inammissibile a norma dell’art. 666 cod. proc.
pen., comma 2, la domanda di applicazione della disciplina del reato continuato
relativa a fatti, ulteriori e diversi rispetto a quelli che abbiano già formato
oggetto di una precedente istanza, respinta, di applicazione della continuazione
ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen..

2.

S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio del provvedimento

Impugnato, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione
degli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2013.

Pomettini e dichiarata inammissibile dal giudice dell’esecuzione, che la stessa

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