Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23912 del 08/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23912 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANONACO ONOFRIO N. IL 04/07/1935 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 8415/2011 GIP TRIBUNALE di COSENZA, del
04/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/4eigite le conclusioni del PG Dott.neet…9
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 08/05/2013

1. In data 4 giugno 2012 il GIP del Tribunale di Cosenza disponeva
l’archiviazione della notizia di reato iscritta al n. 3576/11 a carico di
ignoti per il reato di cui all’art. 424 c.p. in danno di Canonaco
Onofrio, pur in costanza di opposizione ad essa formalmente
espressa dalla p.o., la quale con la opposizione aveva chiesto “di
sentire” nuovamente Impalà Giuseppe, sospettato di essere l’autore
della condotta delittuosa.
A sostegno della decisione il GIP rilevava, per un verso, la inutilità
dell’attività investigativa chiesta dall’opponente, sia perché già
sentito l’Impalà, sia perché inidonea tale attività ad incidere sulle
acquisite risultanze istruttorie, per altro verso l’infondatezza della
notizia di reato e comunque la impossibilità di risalire all’eventuale
colpevole.
2. Ricorre per cassazione avverso detto decreto il predetto
Canonaco Onofrio, nella anzidetta qualità di parte offesa dal reato,
denunciandone l’illegittimità per violazione del principio del
contraddittorio. Denuncia in particolare il ricorrente, assistito dal
difensore di fiducia, che la proposta opposizione imponeva la
valutazione degli esiti di indagine nel contraddittorio delle parti ed
in sede di udienza camerale.
3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per la
inammissibilità del ricorso. Nelle more del giudizio la difesa istante
ha depositato memorie di replica alle argomentazioni del
rappresentante della pubblica accusa, insistendo sulle ragioni già
illustrate col ricorso principale.
4. Il ricorso è fondato.
4.1 Secondo costante insegnamento di questo giudice di legittimità,
in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione del Pubblico
Ministero, il Gip, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., può disporre
l’archiviazione con provvedimento de plano in presenza di due
condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e
cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’o” essa indicazione
dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, evAT–17i l’infondatezza
della notizia di reato. Al di fuori di tali casi, in presenza
dell’opposizione della persona offesa, si deve necessariamente

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

ricorrere alla procedura camerale, in assenza della quale il
provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso in
violazione della garanzia del contraddittorio e perciò ricorribile per
cassazione (Cass., Sez. IV, 19/04/2011, n. 24563).
Il principio è stato di recente integrato dalle sezioni unite della
Corte, le quali hanno affermato che, nell’ipotesi —ricorrente nel caso
in esame- in cui dopo l’espletamento delle ulteriori indagini
disposte in accoglimento dell’opposizione alla prima richiesta di
archiviazione formulata dal P.M. quest’ultimo ribadisca la richiesta
medesima, il giudice non è tenuto necessariamente, in caso di nuova
opposizione, a fissare l’udienza camerale ma, qualora riconosca che
la nuova opposizione è inammissibile, può provvedere direttamente,
in accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M.,
all’emissione del relativo decreto. L’emissione del provvedimento
con il quale, a seguito di opposizione, il Giudice dispone l’udienza
camerale ai sensi dell’art. 409, comma 2 c.p.p., è, infatti,
subordinata all’indicazione, da parte dell’opponente, di elementi
rilevanti e pertinenti che, in sostanza, vadano ad inficiare la
presunta compiutezza delle indagini del Pubblico Ministero. In
diretta applicazione, quindi, del principio sancito dal novellato art.
111 Cost., relativo alla ragionevole durata del processo, ricevuto il
primo contributo conoscitivo fornito dal contraddittorio incidentale
instauratosi a seguito della prima opposizione (ammissibile) alla
richiesta di archiviazione, l’eventuale nuova opposizione formulata
in seguito alla seconda richiesta di archiviazione, non obbliga il
Giudice, (qualora detta opposizione, non suffragata dai suddetti
elementi rilevanti e pertinenti, sia inammissibile) a disporre nuova
udienza camerale, ben potendo l’organo giudicante emettere
direttamente decreto di archiviazione. In via generale e conclusiva,
pertanto, il giudice può provvedere con decreto se non vi sia nuova
opposizione o se questa sia inammissibile (Cass., Sez. Unite,
27/05/2010, n. 23909).
3.2 Nel caso in esame ritiene il Collegio che non possa ritenersi
ragionevolmente inammissibile la nuova opposizione.
In costanza di fatti di oggettiva gravità, la parte offesa ha indicato la
necessità di provvedere ad un nuovo e reiterato esame della persona
sospettata dei fatti denunciati, sospetti fondati su rilievi delle forze
dell’ordine che hanno individuato prospettive di indagine di sicura
efficacia accertativa rimaste, per quanto è dato rilevare dagli atti
all’esame di questa Corte, prive di seguiti.

2

P. T. M.
la Corte, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e
dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma, addì 8 maggio 2013
Il cons. est.
Il Presidente

V’è pertanto spazio per in necessario contraddittorio delle parti
anche in funzione dell’insegnamento superiore appena richiamato,
di guisa che motivatamente il GIP possa dare conto delle
determinazioni con le quali, in piena libertà di giudizio e
motivatamente, riterrà di completare il momento procedimentale
dall’ordinamento affidato alla sua decisione.

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