Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23911 del 08/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23911 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PONTIERO FRANCESCO N. IL 18/12/1950
avverso l’ordinanza n. 4/2011 CORTE ASSISE APPELLO di
POTENZA, del 07/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sete le conclusioni del PG Dott. 5 ,63_5Arn..7
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verr;

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 08/05/2013

Con ordinanza 7/3/12 la Corte d’Assise d’Appello di Potenza, giudice dell’esecuzione, dichiarava
inammissibile l’istanza proposta da Pontiero Francesco intesa ad ottenere, in analogia con la
sentenza CEDU 17/9/09 nel proc. Scoppola c/o Italia, la sostituzione della pena dell’ergastolo
inflittagli dalla stessa CAA con sent. 26/2/99 (irr. il 3/11/00) in quella di anni 30 di reclusione.
Ciò in forza del principio (riaffermato nella sentenza Scoppola) della applicazione della legge
successiva più mite (nel caso la n. 479 del 16/12/99, che ammetteva il rito abbreviato anche
per i reati puniti con l’ergastolo, nonostante il successivo d.l., c.d. “interpretativo”, n. 144 del
5/6/00, che in caso di scelta del rito abbreviato sostituiva l’ergastolo con isolamento diurno con
l’ergastolo semplice), laddove il Pontiero, pur richiedendolo sia in primo che in secondo grado,
non aveva ottenuto l’accesso al rito, preclusogli dalla legge vigente (senza contare che la sent.
Scoppola decideva su un processo in corso ed estendere in via analogica i principi da essa
affermati ad altri casi, specie se definitivamente decisi, significava andare al di là dell’autorità
riconosciuta alle sentenze CEDU ex art. 46 della Convenzione, se non violare il principio della
Intangibilità del giudicato).
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge per l’applicabilità al Pontiero
(cui l’accesso al rito era stato negato perché imputato di reato punibile con l’ergastolo) della
sentenza Scoppola, che affermava a livello europeo il principio della retroattività della legge
penale più mite (giusta la diminuzione di pena derivante dalla scelta del giudizio abbreviato
introdotta dalla L n. 479/99 anche per i reati puniti con la pena dell’ergastolo), che ai sensi
dell’art. 7 CEDU andava applicato dal giudice nazionale anche ai casi analoghi. Chiedeva quindi
l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.0 rilevava che il ricorrente non era mai stato ammesso
al giudizio abbreviato e ricordava come la sentenza Scoppola riguardasse il caso di un soggetto
che aveva esercitato la scelta del rito dopo la L n. 479/99, mantenendola anche dopo il DL n.
441/00 che aveva interpretato in peius il beneficio promesso: di qui l’assoluta estraneità del
caso alla problematica in argomento. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va respinto. Il Pontiero non ebbe mai ad essere ammesso al giudizio
abbreviato. E, come puntualmente ricordato dal PG, affinché le sentenze delle Corti europee (e
quindi la sent. Scoppola) abbiano indiretta rilevanza in Italia occorre che il caso in questione
sia del tutto assimilabile a quello deciso. E’ esattamente quanto affermato in proposito dalla
sentenza Giannone delle S.U. della S.C., n. 34233 del 19/4/12, rv. 252932, secondo la quale
“In caso di condanna all’esito del giudizio abbreviato, la pena da infliggere per i reati
astrattamente punibili con l’ergastolo è quella prevista dalla legge vigente nel momento della
richiesta di accesso al rito [che nel caso Scoppola era la n. 479/99]: ne consegue che, ove
quest’ultima [la richiesta] sia intervenuta nel vigore dell’art. 7 d.l. n. 341 del 2000, va
applicata (ed eseguita) la sanzione prevista da tale norma”. La S.C. ha precisato che, tra le
diverse leggi succedutesi nel tempo, che prevedono la specie e l’entità della pena da infliggere
all’imputato in caso di condanna all’esito del giudizio abbreviato per i reati astrattamente
punibili con l’ergastolo, la legge intermedia più favorevole non trova applicazione quando la
richiesta di accesso al rito speciale non sia avvenuta durante la vigenza di quest’ultima ma solo
successivamente, nel vigore della legge posteriore che modifica quella precedente. E nel caso
de quo, come detto, l’interessato non ebbe mai accesso al rito abbreviato. Nessuna influenza,
quindi, neppure indiretta (per analogia), del caso Scoppola contro Italia sul caso in esame, solo
nei detti limiti essendo cogente nell’ordinamento interno la giurisprudenza europea.
1

Ritenuto in fatto

Ed ancora (Cass., sez. I, sent. n. 8080 del 13/6/00, rv. 216620): “La riconosciuta possibilità ex
lege n. 479 del 1999 di ammettere il giudizio abbreviato anche per reati punibili con l’ergastolo
non determina alcuna deroga alla regola interpretativa generale tempus regit actum vigente in
materia processuale, in riferimento a giudizi di merito svoltisi nella vigenza della disciplina
conseguita alla declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 442, comma
secondo, cod. proc. pen. intervenuta con sentenza n. 176 del 1991 della Corte costituzionale;
sicché la circostanza che l’istituto del giudizio abbreviato presenti una connotazione di
carattere premiale di indubbia valenza sostanziale non vale a mutarne la natura processuale o
a farne venir meno la correlazione con scelte di strategia processuale che si ispirano a un
principio diverso da quello regolante la successione nel tempo delle leggi penali sostanziali”.
Non vi è ragione di discostarsi da tale indirizzo, di talché anche sotto tale profilo il ricorso è
infondato, come manifestamente infondata è la questione di illegittimità costituzionale evocata
nella nota difensiva del 3/12/12.
Al rigetto del ricorso segue (art. 616 cpp) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Pqm
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 8/5/13

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Più in generale, sul tema della natura anche sostanziale della diminuzione di pena conseguente
alla scelta del rito abbreviato e le implicazioni in tema di successione nel tempo della legge più
favorevole, la S.C. si è già ripetutamente espressa proprio al tempo dei mutamenti legislativi in
esame e la sentenza Scoppola non cambia i termini della questione. Così Cass., sez. I, sent. n.
7385 del 5/6/00, rv. 216255: “In tema di giudizio abbreviato, il fatto che la relativa disciplina
abbia riflessi di natura sostanziale (cosa naturale, in considerazione delle caratteristiche
premiali dell’istituto), non può valere a cancellare o anche a far solo passare in seconda linea
la natura processuale del medesimo istituto e, quindi, dell’intera normativa che lo riguarda,
dovendosi in proposito considerare che, tanto nella vigente disciplina, introdotta dalla legge 16
dicembre 1999 n. 479, quanto nella precedente, l’effetto sostanziale costituito dalla riduzione
di pena di cui all’art. 442 c.p.p. risulta pur sempre rigidamente ed ineludibilmente posto in
rapporto di dipendenza rispetto a scelte processuali in tanto attuabili in quanto rispettose delle
modalità e dei tempi fissati, con rigida scansione, dal codice di rito. Ciò posto, ne deriva che le
norme In questione non possono non soggiacere alla regola del tempus regit actum che vige
nella materia processuale in applicazione, del resto, del principio generale dell’irretroattività
della legge fissato dall’art. 11, comma primo, delle preleggi, rispetto al quale si pone come
norma derogatoria, ispirata al principio del favor rei, la disciplina dettata dall’art. 2, comma
terzo, c.p. in materia di successione di leggi penali nel tempo; disciplina, quest’ultima,
applicabile alle sole norme penali sostanziali, cioè quelle il cui contenuto incida direttamente
sul precetto o sulla sanzione, senza che possa ammettersi la configurabilità di una sorta di
tertium genus, costituito da norme qualificabill al tempo stesso come sostanziali e processuali,
dovendosi invece, nei casi dubbi, verificare quale sia, in ogni singola disposizione, il carattere
prevalente e determinante, per stabilire poi, in base ad esso, la classificazione da attribuire alla
disposizione stessa”.

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